LE LEGGI RETROATTIVE


UN INSULTO ALLA GIUSTIZIA

I Governi succeduti al regime Fascista, ebbero come prima preoccupazione quella di distruggere tutto quanto aveva rappresentato per 22 anni il Governo del Paese.
Si cominciò con lo sciogliere il Partito Nazionale Fascista, confiscarne i beni e abbattere, con inutile dispendio di denaro pubblico, tutti i simboli, i monumenti, la toponomastica, ecc quasi si potesse, per decreto, annullare tutto ciò che in 22 di Governo era stato eseguito.
In realtà, con l'abbattimento del Fascismo, i governanti post-fascisti contavano di ingraziarsi il nemico la cui propaganda, volta ad ingannare il popolo italiano, puntava a separare le responsabilità del fascismo da quelle dell'Italia, fingendo di voler fare la guerra al fascismo ma non al popolo italiano che, al contrario veniva ad essere "liberato".

Questa finzione, smentita dopo dalle pesanti clausole armistiziali e poi da quelle del Trattato di Pace, fu avallata dai governanti italiani che giunsero all'apice dell'ignominia, emanando le così dette "leggi retroattive", cioè leggi che permettevano di condannare un cittadino per fatti che non costituivano reati quando queste leggi non erano ancora state emesse.
Ad aggravare l'oltraggio giuridico, la malafede e la tragedia (non potendosi parlare di ridicolo) ci furono le clausole che scagionavano i cittadini che avessero commesso quei "reati" purché avessero, cambiando  gabbana, sconfessato il loro passato e le loro azioni.

 


ALTO COMMISSARIATO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO

LEGISLAZIONE SULLE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO





DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE  27 lu­glio 1944, u. 159.

Sanzioni contro, il fascismo.

(Pubblicalo nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1944, n. 41)

 

 

UMBERTO DI SAVOIA

Principe  di Piemonte

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

 

 

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

 

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, che sopprime il partito nazionale fascista;

Visto il R. decreto-legge 9 agosto 1943, n. 720, ri­guardante la, devoluzione allo Stato dei patrimoni di non giustificata provenienza;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, per la defascistizzazione delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali, degli Enti co­munque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato e delle Aziende private esercenti servizi pubblici o dì in­teresse nazionale;

Visto il R. decreto-legge 26 Maggio 1944, n. 134, per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, re­cante norme integrative dei Regi decreti-legge 28 di­cembre 1943, n. 29/B, e 6 gennaio 1044, n. 9;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costitu­zione dello Stato, il giuramento dei Membri del Go­verno e la facoltà del Governo di emanare norme giu­ridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, ri­guardante la sospensione delle norme relative all'ema­nazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione spe­ciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

 

TITOLO I.

Punizione di delitti.

Art. 1.

Sono abrogate tutte le disposizioni penali emanate a tutela delle istituzioni e degli organi politici creati dal fascismo.

Le sentenze già pronunciate in base a, tali disposi­zioni sono annullate.

Art. 2.

I membri del governo fascista e i gerarchi del fasci­smo, colpevoli di aver annullato le garanzie costitu­zionali, distrutte le libertà popolari, creato il regime fascista, compromesse e tradite le sorti del Paese con­dotto alla attuale catastrofe, sono puniti con l'erga­stolo e, nei casi di più grave responsabilità, con la morte.

Essi saranno giudicati da un'Alta Corte di giustizia composta di un presidente e di otto membri, nominati dal Consiglio dei Ministri fra alti magistrati, in servizio o a riposo, e fra altre personalità di rettitudine intemerata.

Art. 3.

Coloro che hanno organizzato squadre fasciste, le quali hanno compiuto atti di violenza o di devasta­zione, e coloro che hanno promosso o diretto l'insurre­zione del 28 ottobre 1922 sono puniti secondo l’art. 120 del Cadice penale del 1889.

Coloro che hanno promosso o diretto il colpo di Stato del 3 gennaio 1925 e coloro che hanno in seguito con­tribuito con atti rilevanti a mantenere in vigore il regime fascista, sono puniti secondo l'art. 118 del Co­dice stesso.

Chiunque ha commesso altri delitti per motivi fa­scisti o valendosi della situazione politica creata dal fascismo è punito Secondo le leggi del tempo.

Art. 4.

I delitti prevenuti dall'articolo precedente sono giu­dicati, a seconda della rispettiva competenza, dalle Corti d'assise, dai Tribunali e dai Pretori.

Le Corti d'assise sono costituite dai due magistrati, previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative sull' ordinamento delle Corti di assise, e da cinque giu­dici popolari estratti a sorte da appositi elenchi di cittadini di condotta morale e politica illibata.

Art. 5.

Chiunque, posteriormente all'8 settembre 1943, ab­bia commesso o commetta delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato, con qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col te­desco invasore. di aiuto o di assistenza ad esso pre­stata, è punito a norma delle disposizioni del Codice penale militare di guerra.

Le pene stabilite per i militari sono applicate anche ai non militari.

I militari saranno giudicati dai Tribunali militari, i non militari dai giudici ordinari.

Art. 6.

Non può essere invocata la prescrizione del reato e della pena a favore di coloro che, pur essendo colpe­voli dei delitti di cui al presente decreto, sono rimasti finora impuniti per l'esistenza stessa del regime fa­scista.

Per lo stesso motivo le amnistie e gli indulti con­cessi dopo il 28 ottobre 1922 sono inapplicabili ai de­litti di cui al presente decreto e, se sono già stati applicati, le relative declaratorie sono revocate.

L'Alto Commissario potrà proporre la revoca di gra­zie sovrane già concesse.

Le sentenze pronunziale per gli stessi delitti possono essere dichiarate giuridicamente inesistenti quando sul­la decisione abbia influito lo stato di morale coerci­zione determinato dal fascismo. La pronuncia al ri­guardo è affidata ad una Sezione della Suprema Corte di Cassazione, designata dal Ministro Guardasigilli.

Le disposizioni del presente articolo non si appli­cano ai delitti punibili con pena detentiva non supe­riore nel massimo ai tre anni.

Art. 7.

Per i reati previsti nel presente titolo, la pena può essere ridotta fino ad un quarto, e alla pena di morte o dell'ergastolo può essere sostituita la reclusione non inferiore a cinque anni

a) se il colpevole, prima dell'inizio della, presente guerra, ha preso posizione ostile al fascismo;

b) se ha partecipato attivamente alla lotta contro i tedeschi.

Se ricorrono le circostanze attenuanti generiche, pre­viste dal Codice penale del 1889, alla pena di morte o all'ergastolo è sostituita, la reclusione per trent'anni e le altre pene sono diminuite di un sesto.

Il colpevole potrà essere dichiarato non punibile, se nella lotta contro i tedeschi si sia particolarmente di­stinto con atti di valore.

 Art. 8.

Chi, per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di rettitudine o di probità politica, è soggetto alla interdizione tempora­nea dai pubblici uffici ovvero alla privazione dei diritti politici per una durata non superiore a dieci anni.

Qualora l'agente risulti socialmente pericoloso può esserne disposta l'assegnazione ad una colonia agri­cola o ad una casa di lavoro per un tempo non infe­riore ad un anno né superiore a dieci.

1 provvedimenti previsti dal presente articolo sono applicati da Commissioni provinciali presiedute da, un magistrato e composte di due altri membri estratti a sorte, fra i giudici popolari di cui all'art. 4.

Quanto ai membri di Assemblee legislative o di enti ed istituti che con .loro voti o atti contribuirono al mantenimento del regime fascista ed a, rendere possibile la guerra, la decadenza dalla loro carica sarà decisa dall'Alta Corte di cui all'art. 2; ciò senza, pregiudizio delle sanzioni di cui al presente decreto in quanto siano applicabili.

Art. 9.

 Senza pregiudizio dell'azione penale, i beni dei cit­tadini i quali hanno tradito la patria ponendosi spon­taneamente ed attivamente al servizio degli invasori tedeschi sono confiscati a vantaggio dello Stato.

Nel caso di azione penale la confisca r, pronunciata  dall'autorità giudiziaria hle pronuncia la condanna. In caso diverso dal Tribunale competente per territo­rio, su richiesta dell'Alto Commissario.

Art. 10.

Per ciò che non è previsto nel presente titolo val­gono, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice di procedura penale.

 

 

 

TITOLO II

 Epurazione dell'Amministrazione.

 Art. 11.

Sono sottoposti a giudizio di epurazione gli appartenenti

1) alle Amministrazioni civili e militari dello Stato, anche se con ordinamento autonomo;

2) agli Enti locali ed agli altri Enti ed Istituti pubblici;

3) alle Aziende speciali dipendenti da Amministrazioni ed Enti pubblici, alle Aziende private concessio­narie di servizi pubblici ed a quelle riconosciute di interesse nazionale. 

Art. 12.

Sono dispensati dal servizio:

1) coloro che, specialmente in alti gradi, col partecipare attivamente alla vita politica del fascismo o con manifestazioni ripetute di apologia fascista, si sono mostrati indegni di servire lo Stato;

2) coloro che, anche nei gradi minori, hanno con­seguito nomine od avanzamenti per il favore del par­tito o dei gerarchi fascisti.

Art. 13.

Sono altresì dispensati dal servizio i dipendenti dalle Amministrazioni di cui all'art. 11, i quali abbiano dato prova di faziosità fascista o della incapacità. o del malcostume introdotti dal fascismo nelle pubbliche Am­ministrazioni.

Qualora dal giudizio di epurazione risultino elementi di reato, dovrà esserne fatta denuncia all'autorità com­petente.

Art. 14.

Coloro che hanno rivestito la, qualifica di squadrista, o sansepolcrista, o antemarcia, o marcia su Roma, o sciarpa littorio. o che sono stati ufficiali della M.V.S.N. sono dispensati dal servizio. Qualora però non abbiano dato prova di settarietà e di intemperanza fascista sono soggetti a misure disciplinari di minore gravità,.

Art. 15.

Nel caso di indebiti avanzamenti o di preferenze nei concorsi per titoli fascisti può essere, in luogo della dispensa, disposta la retrocessione o la restituzione ai ruoli di provenienza.

Art. 16.

Chi, dopo l'8 settembre 1943, si ò distinto nella lotta contro i tedeschi, può essere esente dalla dispensa e da ogni misura disciplinare.

Art. 17.

Gli impiegati che, dopo 1'8 settembre 1943, hanno seguito il governo fascista o gli hanno prestato giuramento o hanno collaborato con esso, sono dispensati dal servizio.

Può essere loro inflitta una pena disciplinare minore, qualora dimostrino di essersi trovati esposti a gravi minacce e pericoli per la persona propria o dei propri congiunti,

Possono andare esenti da ogni sanzione coloro che hanno in modo efficace, con l'opera propria, aiutato i patrioti e danneggiata l'azione dei tedeschi e del go­verno che apparentemente servivano.

In ogni caso si farà luogo al conguaglio degli asse­gni che sarebbero spettati e di quelli effettivamente percepiti ; né sono dovute le indennità e le somme ri­scosse a causa, del trasloco.

Art. 18.

Il giudizio di epurazione è affidato in primo grado a Commissioni costituite presso ogni Ministero o Am­ministrazione o Ente autonomo. Quando si tratta di personale di diversi ruoli possono essere costituite più Commissioni presso lo stesso Ministero.

Le Commissioni sono nominate dal Ministro compe­tente e composte di un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo, che le presiede, del Capo del personale o di un funzionario dell'Amministrazione e di un terzo membro designato dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Per i Comuni, le Province, le Istituzioni pubbliche di beneficenza e gli Enti sottoposti a controllo dell'Amministrazione locale è istituita una Commissione nomi­nata dal Prefetto e composta di un magistrato, in ser­vizio o a riposo, di un funzionario di Prefettura e di un membro designato dall'Alto Commissario.

Nelle forme prevedute dai commi precedenti possono essere nominati membri supplenti e la Commissione può dividersi in sotto commissioni.

Art. 19.

All'impiegato proposto per la dispensa è fissato un termine non minore di giorni 10 per presentare le sue deduzioni.

Le Commissioni, direttamente o attraverso un mem­bro da esse delegato, hanno facoltà di escutere testi, di chiedere atti e documenti all'autorità giudiziaria e alla pubblica, Amministrazione e possono sentire personal­mente l'interessato, anche se questi non ne faccia ri­chiesta.

Art. 20.

Le conclusioni della Commissione di primo grado sono comunicate all' Alto Commissario ed all'interessato. E’ ammesso ricorso, nel termine di tre giorni per l’interessato, di venti per l’Alto Commissario, ad una Commissione Centrale nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composta di un presidente, di due magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo in servizio o a riposo, dî due funzionari delle Ammini­strazioni centrali e di due membri, designati dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Nelle stesse forme possono essere nominati membri supplenti e la Commissione può dividersi in sottocom­missioni.

Art. 21.

La dispensa è, conformemente alle conclusioni delle Commissioni, pronunciata dall'Autorità cui spetta, se­condo le norme comuni, tale forma di provvedimento.

La stessa Autorità emana i provvedimenti discipli­nari previsti dal presente titolo, sempre conforme­mente alle conclusioni delle Commissioni.

Art. 22.

L'impiegato dispensato dal servizio è ammesso a liquidare il trattamento di quiescenza che possa spet­targli a norma delle disposizioni vigenti.

Nei casi più gravi può essere disposta la perdita del diritto a pensione.

L'impiegato. sottoposto a procedimento per l'epura­zione può essere sospeso dall'ufficio. In tal caso gli è corrisposto, a titolo alimentare, lo stipendio, esclusa ogni altra indennità. Il provvedimento di sospensione è adottato Ministro competente o, nei casi di cui al terzo comma dell'art. 18, dal Prefetto.

Art. 23.

Presso gli ordini professionali e gli organi incari­cati della tenuta di albi per l'esercizio di professioni, arti o mestieri, sono istituite Commissioni incaricate di rivedere le iscrizioni agli albi, applicando i criteri di cui agli articoli precedenti.

Le Commissioni sono nominate dal Ministro compe­tente o dall'autorità da lui delegata, e composte di un presidente, di un membro designato dagli organi inca­ricati della tenuta dell'albo e di un membro designato dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Contro le conclusioni delle Commissioni è ammesso ricorso, nei termini previsti dall'art. 20, a Commissioni centrali costituite, per ogni ordine o professione, dal Ministro competente e composte di un presidente, di due magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo, di quattro membri desi­gnati dagli organi professionali e di due altri inembri designati dall'Alto Commissario per le sanzioni Con­tro il fascismo.

Nei casi meno gravi, in luogo della cancellazione, può essere inflitta la sospensione temporanea dall'eser­cizio della professione, arte o mestiere.

Art. 24.

Contro i provvedimenti previsti dal presente titolo è dato il ricorso al Consiglio di Stato, limitatamente al motivo di- incompetenza.

Art. 25.

Il termine per l'inizio delle procedure previste nel presente titolo è di sei mesi dall'entrata in vigore do questo decreto.

Il procedimento davanti alla Commissione di primo grado deve essere ultimato entro tre mesi     dall'inizio.

Per i territori non liberati e per quelli liberati ma non ancora affidati all'Amministrazione del Governo italiano, la Scadenza del termine indicato nel primo com­ma è prorogata fino a sei mesi dopo il passaggio all'Amministrazione italiana dei territori stessi.

 

 

TITOLO III.

Avocazione dei profitti di regime.

Art. 26.

1 profitti derivati dalla partecipazione o adesione al regime fascista, sono avocati allo Stato, indipendente­mente dall'esercizio dell'azione penale per i fatti costi­tuentî reato.

Gli incrementi patrimoniali conseguiti dopo il 28 ot­tobre 1922, da chi ha rivestito cariche pubbliche o co­munque svolta attività politica, come fascista, si presu­mono profitti di regime, a meno che gli interessati dimostrino che gli arricchimenti hanno avuto lecita provenienza. Ciò vale anche se i beni abbiano cessato di appartenere alla stessa persona

Si presumono, altresì, profitti di regime gli incrementi patrimoniali degli ascendenti, dei discendenti e del co­niuge e di chi, anche non iscritto al partito fascista, aveva relazioni di associazione o cointeressenza con le persone indicate nel secondo comma.

Nella determinazione degli incrementi patrimoniali si ha riguardo anche ai beni in qualunque anodo acqui­stati o posseduti per interposte persone.

Art. 27.

Beni determinati esistenti            nel patrimonio del debi­tore, l'acquisto dei quali sia particolarmente dovuto a profitti di regime, possono essere avocati allo Stato.

Art. 28.

Delle somme liquidate a titolo di avocazione di pro­fitti di regime risponde tutto il patrimonio del debitore.

Nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 26, le persone di cui al secondo comma dell'articolo stesso seno solidalmente responsabili con i loro congiunti, associati e clienti.

Art. 29.

Se il patrimonio del debitore risulta insufficiente a pagare le somme dovute allo Stato, sono privi di effetto rispetto a questo:

1) gli atti a titolo gratuito posti in essere dal debitore nel quinquennio anteriore al 25 luglio 1943;

2) qualsiasi atto di disposizione effettuato dopo tale data.

Di fronte allo Stato e ai fini del realizzo del suo cre­dito per profitti di regime, i beni acquistati entro il quinquennio anteriore al 25 luglio 1943 dal coniuge del debitore, si considerano appartenenti a questo.

Art. 30.

L'accertamento e la liquidazione dei profitti di regi­me sono di competenza di una Sezione speciale della Commissione provinciale delle imposte, formata dal presidente del Tribunale o dal giudice da lui delegato e da quattro commissari nominati dal Ministro per le finanze  su designazione del Prefetto fra cittadini di provata probità e competenza.

- La Sezione speciale procede all'accertamento in base ad indicazioni dell'Alto Commissario, ad informazioni degli organi finanziari e a segnalazioni firmate di privati.      .

La Sezione medesima giudica i reclami del debitore e della finanza avverso la propria, proposta, di accerta­mento e liquidazione dei profitti di regime.

Nell'udienza, che è pubblica, è ammesso il contrad­dittorio dell'Amministrazione finanziaria che può far­si rappresentare dall'Avvocatura dello Stato e della persona sottoposta all'accertamento che può farsi rap­presentare da un procuratore legale od avvocato.

Le decisioni sono notificate al debitore, all'Ammini­strazione finanziaria ed all' Alto Commissario.

Art. 31.

La Sezione speciale della Commissione provinciale ha tutti i poteri di indagine, accesso, ispezione, con­trollo e richiesta di dati, conferiti agli agenti delle imposte dirette e alle Commissioni amministrative per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

Non è ammesso il diritto di astenersi dal testimo­niare nei casi dell'art. 352 del Codice di procedura penale.

Chi, chiamato come testimonio o perito, non ottem­pera agli obblighi o commette falsità è punito a ter­mine degli articoli 366, 372, 373 del Codice penale.

Chi non adempie alle altre richieste della Sezione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 300 a 5000 lire.

Le Amministrazioni e gli Enti pubblici, ove abbiano conoscenza che sono stati realizzati profitti di regime, debbono immediatamente comunicarlo all'Alto Commissario. Chi é tenuto a fare tali comunicazioni e non vi adempie è punito come al comma precedente.

Per 1'assolvimento dei compiti della Sezione spe­ciale, può essere comandato presso di essa, personale della polizia giudiziaria, o di, altri ruoli amministra­tivi e tecnici dello Stato.

Art. 32.

Contro le decisioni della Sezione speciale della Com­missione provinciale, il debitore e l'Amministrazione finanziaria possono presentare ricorso entro 30 giorni. Può ricorrere anche l'Alto Commissario entro sessanta, giorni.

La deliberazione in grado di appello è rimessa ad una Sezione speciale della Commissione centrale delle imposte costituita da un presidente, appartenente al­l'ordine giudiziario, di grado non inferiore a quello di primo presidente di Corte di appello, e da quattro commissari da nominarsi, l'uno e gli altri, dal Consiglio dei Ministri.

Al procedimento avanti la Sezione speciale della Commissione centrale si applicano le disposizioni dell'ar­ticolo 30, penultimo ed ultimo comma, e dell'art. 81.

Art. 33.

Le decisioni della Sezione speciale della Commissione centrale possono essere impugnate soltanto per asso­luto difetto di giurisdizione davanti alle Sezioni unite della Corte di cassazione. Il ricorso deve essere pre­sentato dal debitore u dall'Amministrazione finanziaria, entro quarantacinque giorni, salvo all'Alto Commis­sario la facoltà di ricorrere entro tre mesi.

Art. 34.

L'Alto Commissario può, anche fuori del termine suddetto, ma non oltre un biennio, promuovere la ret­tifica dell'accertamento, sebbene divenuto definitivo, in base a fatti di importanza notevole che non risultino dalla motivazione delle decisioni essere stati conside­rati nei procedimenti anteriori.

Tale rettifica è, in ogni caso, di competenza della Se­zione speciale della, Commissione centrale.

Art. 35.

Prima ancora che siano costituite le Sezioni speciali delle Commissioni provinciali, il presidente del Tribu­nale può, su richiesta, dell'Alto Commissario o dell'Am­ministrazione finanziaria, disporre, con proprio decreto, il sequestro conservativo, anche presso terzi, dei beni mobili o immobili di pertinenza delle persone indicate all'art. 26.

La stessa facoltà spetta, anche di ufficio, ai presi­denti delle Commissioni.

Si applicano le disposizioni del settimo e ottavo com­ma dell'art. 19 del Testo unico delle leggi in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, approvato col R. decreto 3 giugno 1943, n. 598.

Art. 36.

In seguito a decreto dell'Alto Commissario da pub­blicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno, coloro che detengono beni di pertinenza delle persone indicate nel decreto stesso, quali ritenuti profittatori del regime, o che sono verso di esse debitori a qualsiasi titolo, debbono dichiararlo nei modi e termini che saranno stabiliti nel decreto, astenendosi dal consegnare i beni o dall'adempiere le obbligazioni verso, il proprio creditore. Il fermo rimane senza effetto qualora non venga eseguito sequestro entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la dichiarazione e questa sia stata fatta.

Chi non adempie agli obblighi previsti nel presente articolo è punito come all'art. 31, quarto comma; salva la responsabilità, civile per il pregiudizio alla finanza.

Chiunque, al fine di sottrarre all'azione dello Stato beni appartenenti alle persone ritenute profittatori del regime, aliena o comunque trasferisce presso terzi od occulta tali beni e chiunque li acquista, li riceve od occulta, ovvero si intromette nel farli acquistare, rice­vere od occultare, è punito con la reclusione fino a dieci anni e con la multa fino a lire centomila.

Art. 37.

La proposta di liquidazione della Commissione provinciale, quando non è stato avanzato reclamo dal debitore, ed in ogni caso la decisione della stessa, anche pendente l'appello alla Commissione centrale, e la decisione di quest'ultima sono titoli esecutivi, anche agli effetti delle trascrizioni nei registri immobiliari.

La riscossione delle somme attribuite allo Stato a titolo di profitto di regime può farsi con la, procedura e i privilegi stabiliti per la riscossione dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra. L'intero debito può essere iscritto in ruolo straordinario, riscuotibile in unica soluzione.

 

 

TITOLO IV.

Liquidazione dei beni fascisti.

Art. 38.

I beni del cessato partito nazionale fascista, e delle organizzazioni soppresse dal R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, sono devoluti allo Stato.

Su proposta dell'Alto Commissario, i beni stessi sa­ranno destinati, con decreto del Presidente del Consi­glio, di concerto con i Ministri competenti, a servizi pubblici o a scopi di interesse generale, anche mediante cessione: ad altri Enti pubblici o ad Associazioni assi­stenziali, sportive e simili.

Art. 39.

Al realizzo delle attività del partito nazionale fasci­sta e degli enti soppressi provvede l'Amministrazione finanziaria dello Stato.

 

 

TITOLO V.

L'Alto Commissario.

Art. 40.

Ad assicurare 1'applicazione del presente decreto è istituito un Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

L'Alto Commissario è nominato su deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed è per la durata della carica equiparato ai magistrati dell'ordine giudiziario di primo grado.

Egli è assistito da alti commissari aggiunti per cia­scuno dei rami di sua competenza.

In caso di suo impedimento essi possono sostituirlo ognuno per il proprio ramo.

Essi sono nominati da1 Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Alto Commissario, e sono equiparati ai magistrati di terzo grado.

All'Alto Commissariato possono essere assegnati commissari in numero non maggiore di due per ogni ramo, nominati nella forma prevista dal comma precedente.

All'ufficio dell'Alto Commissario vengono assegnati, su richiesta nominativa, magistrati e funzionari in numero adeguato, ed è posto alla sua dipendenza un nucleo di polizia giudiziaria: composto di personale dei carabinieri, della pubblica sicurezza e della guardia di finanza. Degli uffici di segreteria possono essere chia­mati a far parte anche estranei all'Amministrazione.

L'Alto Commissario e gli uffici dipendenti possono richiedere l'opera della polizia giudiziaria, che è tenuta ad eseguire gli ordini.

Art. 41.

L'Alto Commissario dirige ed invigila, l'opera di tutti gli organi a mezzo dei quali si adempiono le sanzioni contro il fascismo.

Spetta all'Alto Commissario di promuovere, di sua iniziativa o su segnalazione delle pubbliche ammini­strazioni o su denunzia sottoscritta, da privati, l'azione per i delitti di cui all'art. 2, procedendo alla relativa istruttoria e deferendo l'imputato all'Alta Corte indi­cata nello stesso articolo, presso la quale egli esercita personalmente o per delega le funzioni di pubblico mi­nistero.

L'Alto Commissario può, in casi di eccezionale gra­vità, derogare alle norme sulla competenza, deferendo all'Alta Corte di giustizia persone diverse da quelle in­dicate nell'art. 2 anche per reati non contemplati nel­l' articolo stesso.

Fermi restando gli obblighi e le attribuzioni del pub­blico ministero, delle pubbliche Amministrazioni e di altri organi o enti, l'Alto Commissario può altresì, di sua iniziativa o su denuncia dei privati, promuovere

1) l'azione per gli altri delitti previsti dal Titolo I ;

2) l'azione per l'applicazione delle sanzioni stabi­lite dall'art. 8 ;

3) l'azione per la confisca dei beni di coloro che hanno collaborato coi tedeschi, ai sensi dell'art. 9 ;

4) il giudizio per l'epurazione delle Amministra­zioni e la dispensa dal servizio, davanti alle apposite Commissioni di primo grado, ed in sede di ricorso a quella centrale;

5) l'accertamento e l'avocazione dei profitti di re­gime fascista, a cura delle Commissioni locali e della Commissione centrale delle imposte, con facoltà di pro­muovere in casi eccezionali la rettifica delle decisioni della stessa Commissione centrale;

6) le proposte per l'assegnazione regolare e più op­portuna dei beni già di proprietà dei fasci e di enti fascisti;

7) ogni altra attribuzione prevista dal presente decreto e da altri provvedimenti.

 

 

TITOLO VI.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 42.

Per l'applicazione del presente decreto sono abolite tutte le prerogative, comprese quelle previste dagli ar­ticoli 36, 37 e 47 dello Statuto.

Art. 43.

I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblici servizi, investiti a, norma del presente decreto di funzioni rela­tive alla repressione dei delitti dei fascisti, all'epura­zione delle Amministrazioni, all'avocazione dei profitti ili regime e alla liquidazione dei beni fascisti, i quali si rendono responsabili di alcuno dei reati previsti e pu­niti dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 320, 323, 324, 326 e 328 del Codice penale, sono puniti con le pene previste da, detti articoli, aumentati da un terzo alla metà.

Art. 44.

I procedimenti già iniziati per la punizione dei de­litti fascisti, per la epurazione e per l'avocazione dei profitti di regime, sono proseguiti con le norme del presente decreto, restando fermi gli atti compiuti che non siano incompatibili con le norme stesse.

I provvedimenti già emanati saranno riveduti se in contrasto con le disposizioni del presente decreto.

Art. 45.

Sarà, con successivi decreti legislativi, provveduto, in quanto occorra, all'esecuzione delle norme contenute nel presente decreto legislativo.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio dello Stato, occorrenti per il funzionamento dell'Alto Commissa­riato e degli organi istituiti dal presente decreto.

Art. 46.

Sono abrogati i Regi decreti-legge 9 agosto 1943, n. 720, 28 dicembre 1943, n. 29/B, 26 maggio 1944, n. 134.

Sono altresì abrogate le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, nella parte ri­flettente la materia regolata dal presente decreto.

Art. 47.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della, sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il pre­sente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1944

 

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI - CIANCA - DE GASPERI - RUINI - SARAGAT - SFORZA - TOGLIATTI - CARANDINI - TUPINI - SIGLIENTI - SOLERI - CASATI - DE COURTEN – PIACENTINI – DE RUGGIERO - MANCINI - GULLO - CERABONA - GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

Registralo alla Corte del conti, addì 27 luglio 1944

Registro n. 1, Presidenza, foglio 54. - MASI

 

 

 

 

 

DECRETO LEG1SLATIVO LUOGOTENENZIALE, 13 set­tembre 1944, n. 198.

Norme relative alla composizione e al funzionamento dell'Alta Corte di Giustizia istituita dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, N. 159, ed altre disposizioni procedurali.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 1944, n. 55)

 

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell' autorità a Noi delegata

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159;

 Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944; n. 151;

Vista, la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta. del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

 

Art. I.

L'annullamento delle sentenze indicate nell' art. 1 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, è dichia­rato con ordinanza, in Camera di consiglio, su istan­za del condannato o del pubblico Ministero, dal giudice che ha pronunziato la sentenza. Se la sentenza è stata pronunziata dal Tribunale speciale per la difesa dello  Stato, l'annullamento è dichiarato dalla Sezione della Suprema Corte di Cassazione indicata nell'art. 6 del decreto legislativo suddetto.

I provvedimenti adottati sull'istanza di annullamen­to non sono soggetti ad alcun mezzo di impugnazione.

Art. 2.

Possono essere nominati membri supplenti dell'Alta Corte di Giustizia, istituita con l'art. 2 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, nel numero che sarà, richiesto dalle necessità del regolare funzionamento dell' Alta Corte, ma in ogni caso non superiore a nove.

I   membri supplenti sono chiamati dal presidente a far parte del collegio nel caso di mancanza o di impedimento di membri effettivi. Nel caso di mancanza, o di impedimento, de1            presidente, ne assume temporanea­mente le funzioni il Membro che sia magistrato di grado più elevato e, a parità di grado, il più anziano.

Nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata. il presidente ha facoltà, di disporre che intervenga anche un altro membro. Il membro in soprannumero assiste al dibattimento e sostituisce quello dei membri del col­legio che sia comunque impedito o assente. Tale sosti­tuzione non è più ammessa dopo la, chiusura del di­battimento.

Qualora le necessità del servizio lo richiedano, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Alta Corte di Giustizia può essere divisa, in due sezioni, a ciascuna delle quali sono assegnati, con lo stesso de­creto di costituzione delle sezioni, nove membri scelti tra, gli effettivi e i supplenti. Qualora l’Alta Corte sia divisa in due sezioni, possono essere nominati altri quattro membri supplenti oltre il numero previsto nel primo comma di questo articolo. La prima sezione è, presieduta dal presidente dell'Alta Corte; l'altra se­zione dal membro che sia magistrato di grado più elevato e, a, parità di grado, dal più anziano.

Il presidente dell'Alta Corte, può sostituire i mem­bri assenti o impediti di una sezione con membri ap­partenenti all'altra sezione.

Art. 3.

Per i delitti di competenza dell’ Alta Corte di Giu­stizia, 1'Alto Commissario procede con istruzione sommaria osservando le disposizioni stabilite nel titolo III del libro II del Codice di procedura penale.

Art. 4.

L’Alto Commissario, se ritiene che non si debba pro­cedere per la  manifesta infondatezza del rapporto o della denunzia relativi a delitti di competenza del­l’ Alta Corte di giustizia, ordina la trasmissione degli atti all’archivio. Nel corso dell'istruzione sommaria, se ritiene che, non si debba procedere anche  solo per taluno degli imputati, trasmette gli atti all'A1ta Corte con le opportune richieste. La Corte, se accoglie la richiesta, pronuncia in Camera di consiglio sentenza di non doversi proce­dere. Altrimenti restituisce gli atti all'Alto Commis­sario perchè richieda il decreto di citazione.

Art. 5.

Nella sentenza, l'Alta Corte di Giustizia, può dare, al fatto una definizione giuridica, diversa da quella denun­ciata nella, richiesta del decreto di citazione, infliggere lo pene corrispondenti, quantunque più gravi, e applicare le misure di sicurezza anche se la, cognizione del reato appartenga, ad altro giudice ordinario o speciale.

Art. 6.

Nel caso di connessione tra procedimenti di competenza dell'Alta Corte di Giustizia e procedi- menti di competenza di altri giudici speciali o di giudici ordi­nari, la competenza per tutti spetta all'Alta Corte di Giustizi:a. Questa tuttavia, per ragioni di convenienza, può ordinare con provvedimento insindacabile la sepa­razione dei procedimenti.

Art. 7.

L’Alta  Corte di Giustizia e i giudici ordinari e spe­ciali, se risalta dal dibattimento che i fatti, pur non integrando gli estremi di reato, rientrano nell'ipotesi prevista dall' Art. 8 del decreto legislativo 27 luglio 1944 n. 159, possono applicare le sanzioni ivi stabilite, salva la competenza dell'Alta Corte di Giustizia per le persone indicate nell'ultimo comma del detto articolo.

Contro l'applicazione di tali sanzioni, quando esse non siano applicate dall'Alta Corte di Giustizia o dalle Corti di Assise, è ammesso ricorso per Cassazione an­che per il merito. Il ricorso è deciso dalla Sezione della Suprema Corte di Cassazione indica nell'art. 6 del decreto legislativo suddetto.

Art. 8.

La richiesta dell'Alto Commissario all'Alta Corte di Giustizia per la decadenza dalla carica dei membri di Assemblee legislative o di enti ed istituti, che con i loro voti o atti contribuirono al mantenimento del re­gime fascista e a rendere possibile la guerra, deve es­sere notificata, a cura della cancelleria dell'Alta Corte, ai singoli interessati con l'invito a presentare le dedu­zioni difensive entro un termine prefisso, che non può essere inferiore a giorni 15.

Entro questo termine gli interessati possono consul­tare gli atti nella cancelleria.

L'Alta Corte, prima di provvedere, può procedere a tutte le indagini occorrenti e sentire l'interessato, an­che so questi non ne abbia fatto richiesta.   

La decadenza dalla carica è disposta con ordinanza in Camera di consiglio.

Art. 9.

Contro le sentenze e gli altri provvedimenti dell'Alta Corte di Giustizia non è ammesso alcun mezzo di impugnazione.

Art. 10.

Il servizio di cancel1eria presso l'Alta Corte di Giu­stizia é disimpegnato da funzionari delle cancellerie giudiziarie, che vi sono destinati in numero adeguato al bisogno con provvedimento del Ministro per la gra­zia e giustizia.

Art. 11.

La revoca delle declaratorie di amnistia ed indulto, preveduta dall’art. 6 del decreto legislativo 27 luglio 1944 n. 159, è pronunciata con ordinanza in Camera di consiglio dal giudice che aveva emesso la declaratoria stessa. Contro l’ordinanza non è ammesso alcun mezzo di impugnativa.

Art. 12.

I magistrati presidenti delle Commissioni provinciali, istituite con l’Art. 8 del decreto legislativo 27 luglio 1944 n. 159, sono nominati dal Ministro per la grazia c giustizia.

L’estrazione a sorte tra i giudici popolari dei due membri delle predette Commissioni è fatta, con l'osser­vanza della disposizioni sull' ordinamento delle Corti di Assise, in quanto applicabili, dal presidente, assi­stito dal segretario che ne redige verbale.

Il servizio di segreteria é disimpegnato da funzionari delle cancellerie giudiziarie, destinati sal Primo pre­sidente della Corte di Appello che ha sede nel comune capoluogo di provincia, in cui la Commissione è istituita o, se il detto comune non è sede di Corte di Appello, dal presidente del locale Tribunale.

Art. 13.

Le Commissioni provinciali, istituite con l'art. 8 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, adottano i provvedimenti di loro competenza su richiesta dei Pro­curatori del Regno o dell'Alto Commissario.

La competenza a provvedere spetta alla Commissione della provincia, nella cui circoscrizione c stato compiuto il fatto per il quale si procede.

La Commissione, prima di adottare i provvedimenti previsti nell'articolo suddetto, deve sentire 1'interessato o invitarlo a, comparire.

L'interessato può farsi assistere da un difensore. Contro i provvedimenti della Commissione è ammesso il ricorso per Cassazione, anche per il merito.

Il ricorso è deciso, in Camera di consiglio, dalla Se­zione della Suprema Corte di Cassazione indicata nel­l' art. 6 del decreto legislativo suddetto.

Art. -14.

Quando non vi è esercizio del1'azione penale, la competenza a disporre la confisca prevista dall'art. 9 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, spetta al Tri­bunale penale del luogo nel quale è situato il bene o è situata la maggior parte dei beni da confiscare.

 Il Tribunale provvede, previa. citazione dell'interes­sato, il quale può farsi assistere da un difensore.

La confisca, è disposta, dal Tribunale con ordinanza in Camera di consiglio, che è soggetta al ricorso per Cassazione, anche per il merito. Il ricorso è deciso dalla Sezione della Suprema Corte di Cassazione indicata nell'art. 6 del decreto legislativo suddetto.

  Art. 15.

L' Alto Commissario per 1'assolvimento dei compiti a lui demandati dal decreto legislativo 27 luglio 1944 n. 159, può chiedere informazioni e documenti anche agli istituti ed aziende di credito, senza che a ciò siano di ostacolo le disposizioni vigenti circa la comunica­zione dei dati e delle notizie riguardanti le aziende e gli istituti anzidetti.

Art. 16.

Il  presente decreto entra in vigore il giorno  della sua pubblicazione nella, Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1944

 

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI - SFOR7A - CIANCA - DE GASPERI - RUINI - SARAGAT --­TOGLIATTI - CARANDINI - - TUPINI - SIGLIENTI -.- SOLERI - CASATI - DE COURTEN - PIACENTINI - DE RUGGIERO – MANCINI - GULLO - CERABONA - GRONCHI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 ottobre 1944, n. 238

Ordinamento dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo,

(Pubblicalo nella Gazzetta Ufficiale del 12. ottobre 1944, n.67)

 

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

Luogotenente Generale del Regno

 

In virtù dell'Autorità a  Noi delegata;

Visto il decreto1egge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea, per la nuova costitu­zione dello Stato, il giuramento dei Membri del Go­verno e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il  R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B riguardante la, sospensione delle norme relative alla, emanazione, promulgazione, registrazione e pubblica­zione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto iI R. decreto-legge 29 Maggio 1944 n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione spe­ciale di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 Luglio 1944, n. 159, concernente le sanzioni contro il fa­scismo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mi­nistri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L’Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo è assistito da quattro alti commissari aggiunti, rispettivamente per la punizione dei delitti, l’epurazione dell’Amministrazione, l’avocazione dei profitti di regime, la liquidazione dei beni fascisti

Art 2.

I commissari in numero non maggiore di otto, nominati ai sensi dell’ art. 40, comma sesto, del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, pos­sono  essere destinati a collaborare in forma continua­tiva con gli alti commissari aggiunti nelle materie di rispettiva, competenza, con decreto dell'Alto Commis­sario, ovvero dallo stesso incaricati di esercitare fun­zioni temporanee speciali.

I commissari destinati a, collaborare in forma continuativa con gli alti commissari aggiunti percepiscono lo stipendio e gli altri emolumenti stabiliti dalle norme in vigore per gli impiegati dello Stato di grado quarto.

Agli altri invece è corrisposta, soltanto l'intera in­dennità di missione del grado medesimo, limitatamente al periodo di esercizio delle funzioni e per tutta la durata di esso.

Art. 3.

L'Alto Commissario dispone con suo decreto 1'asse­gnazione al proprio ufficio dei magistrati e funzionari di cui all'art. 40, comma settimo, del decreto legisla­tivo  predetto, nella posizione di comando.

Nella stessa forma, provvede all'assegnazione del per­sonale dei carabinieri, della pubblica sicurezza e della guardia di finanza presso il nucleo di polizia giudi­ziaria posto alla sua dipendenza.

Art. 4.

Al personale indicato nell'art. 3 proveniente da sede che non sia, quella, di Roma, spetta, per tutta la du­rata del comando presso 1'Alto Commissariato, l'in­tera indennità, di missione prevista, per i rispettivi gradi gerarchici dalle norme vigenti.

Art. 5.

Gli estranei all'Amministrazione chiamati a far parte degli uffici di segreteria ai sensi dell'art. 40, comma settimo, del decreto legislativo Luogotenenziale 27 lu­glio 1944, n. 159, non debbono superare il numero di quaranta.

Essi sono equiparati, a i soli effetti economici, agli impiegati compresi tra il grado decimo e il grado quinto della classificazione statale.

Il grado di equiparazione è determinato insindaca­bilmente, per ciascuno dei chiamati, dall'Alto Com­missario col decreto di assunzione in servizio.

Al personale predetto spetta una, retribuzione pari al trattamento economico iniziale del grado di equipa­razione e, in caso di missione, una indennità commisurata a, quella del grado stesso.

L'incarico può essere revocato in qualsiasi momento, a giudizio dell'Alto Commissario, e la, revoca non da diritto ad alcuna indennità.

Art. 6.

Per le esigenze dei dipendenti uffici l'Alto Commis­sario ha facoltà di assumere avventizi, ai sensi del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, in numero non maggiore di centoventi.

Art. 7.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio dello Stato, occorrenti per il funzionamento dell'Alto Commissa­riato.

I fondi relativi sono stanziati nello stato  di previ­sione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica Pre­sidenza del Consiglio.

Art. 8.

1 fondi di cui all'articolo precedente sono ammini­strati, con l'osservanza delle norme vigenti sulla con­tabilità generale dello Stato, dall'Alto Commissario, il quale, a tali effetti, esercita tutti i poteri spettanti ai Ministri.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - ed ha effetto -a, decorrere, dal 1° ago­sto 1944.

 

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì  3 ottobre 1944

 

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI - SFOR7A - CIANCA - DE GASPERI - RUINI - SARAGAT --­TOGLIATTI - CARANDINI - - TUPINI - SIGLIENTI -.- SOLERI - CASATI - DE COURTEN - PIACENTINI - DE RUGGIERO – MANCINI - GULLO - CERABONA - GRONCHI

 

Visto,  il Guardasigilli: Tupini

Registrato alla Corte dei Conti, addì 11 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1 foglio n. 165 - EMANUEL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11ottobre 1944, n. 257

Ordinamento dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo,

(Pubblicalo nella Gazzetta Ufficiale del 12. ottobre 1944, n.67)

Norme per l'acceleramento del giudizio di epurazione e per il collocamento a riposo dei dipendenti civili e militari dello Stato appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1944 n. 72)

 

 

 

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

Luogotenente Generale del Regno

 

In virtù dell'Autorità a  Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 Luglio 1944, n. 159;

Visto il decreto1egge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mi­nistri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei confronti dei dipendenti civili e militari dello Stato, appartenenti ai primi quattro gradi della clas­sificazione del personale statale ed ai gradi corrispondenti     dell' Amministrazionedelle ferrovie dello Stato, il termine stabilito dal primo comma dell’art. 25 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944 nu­mero 159, é di trenta, giorni, decorrenti dall’entrata in vigore del presente decreto.

Nei casi previsti dal comma precedente, le Commissioni devono comunicare all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo ed all’interessato, le loro conclusioni, entro trenta giorni dall’ avvenuto deferi­mento: il termine per i ricorsi alla Commissione centrale di cui all’ art. 20 del decreto legislativo Luogotenenziale  27 luglio 1944 n. 159 è di dieci giorni per l'Alto Commissario e di tre per l'interessato; detti  ricorsi debbono essere trattati dalla Commissione cen­trale con precedenza.

Il termine di trenta giorni, stabilito nel comma pre­cedente, può essere congruamente prorogato fino al dop­pio dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su ri­chiesta motivata, del presidente della Commissione di epurazione, quando un'eccezionale complessità degli accertamenti lo esiga.

Art. 2.

E’ data facoltà al Presidente del Consiglio dei Mi­nistri, sentito il Ministro competente, di collocare a riposo( anche su domanda dell'interessato, i dipendenti civili e militari dello Stato, anche se inamovibili, ap­partenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale, ed ai gradi corrispondenti dell’ Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

La facoltà può essere esercitata, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e anche in pendenza del giudizio di epurazione.

Il personale militare, al quale è applicata la dispo­sizione del presente articolo, è collocato nella posi­zione di stato che spetta a norma de11e disposizioni in vigore.

Art. 3.

Nei casi preveduti dall'articolo precedente, verrà computato, ai fini della liquidazione della pensione, in aggiunta al servizio effettivo prestato, un periodo di dieci anni per il personale inamovibile e di cinque anni per gli altri casi.

Tuttavia la liquidazione della pensione non potrà ­essere commisurata ad un periodo di servizio inferiore ai venti anni, nè superiore complessivamente ai qua­ranta anni.

Agli effetti del primo comma del presente articolo sono considerati inamovibili il personale della Magi­stratura ordinaria, delle magistrature del Consiglio di Stato e della Corte dei conti ed i professori univer­sitari; a costoro, quando non é applicabile il primo comma del presente articolo, è esteso il disposto della legge 22 maggio 1940, n. 587.

Art. 4.

1 provvedimenti di collocamento a riposo, adottati ai sensi dell'art. 2, sono comunicati all'Alto Commis­sario per le sanzioni contro il fascismo, il quale, quan­do ritiene che ricorra 1'applicabilità del secondo com­ma dell'art. 22 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n.159, può, entro trenta giorni, deferire il dipendente collocato a riposo alle Commissioni di epurazione, perchè giudichino se debba essere di­sposta o meno la perdita del diritto a pensione. Le Commissioni possono anche deliberare la perdita delle sole maggiorazioni concesse ai sensi dell'articolo pre­cedente.

La perdita del diritti a pensione o delle maggiora­zioni predette ha effetto dal primo del mese successivo alla data delle conclusioni della Commissione centrale ovvero alla data in cui le conclusioni della  Commis­sione di primo grado sono divenute definitive.

Il procedimento si svolge con l'osservanza del de­creto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944 n. 159 e dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 5.

Per i dipendenti dello Stato, che si trovano nei ter­ritori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano stati ancora restituiti all'Ammini­strazione italiana, i termini di cui al primo comma dell'art. 1 e all'art. 2 decorrono dalla data in cui il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n.159, ed il presente decreto entreranno in vigore nei territori stessi.

Quando, in conseguenza della liberazione di un ter­ritorio non ancora liberato risultino a carico di dipendenti dello Stato gravi elementi concernenti addebiti dei quali non si ebbe prima notizia, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con suo decreto, può disporre l'applicazione dell'art. 1 del presente decreto anche dopo la scadenza del termine  stabilito, ma non oltre quelli indicati nel comma precedente.

Nella ipotesi ]prevista dal comma precedente,  l'Alto Commissario può promuovere  il deferimento ai sensi dell'art. 4, nei termini stabiliti dal primo comma.

Per i dipendenti che si trovano fuori del territorio nazionale, i termini di cui al primo comma sono prorogati alla data della, cessazione delle ostilità.

Tuttavia, nei casi previsti dal primo e dal quarto comma del presente articolo, quando si tratti di dipen­denti i quali attivamente collaborino o abbiano collaborato con il sedicente governo fascista  repubblicano il procedimento per 1'epurazione o per 1a perdita del diritto a pensione ai sensi del primo  comma dell'art. 4 può svolgersi anche prima dei termini stabiliti dal pre­sente articolo, prescindendo dalla contestazione pre­scritta nel primo comma dell'art. 19 del decreto legi­slativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sempre che sussista la prova manifesta di detta loro attiva collaborazione.

 Art. 6.

 Contro i provvedimenti di cui all'art. 2 e contro i provvedimenti che pronunciano la perdita del diritto a pensione ai sensi dell'art. 4  non è ammesso ricorso in via amministrativa né in via giurisdizionale, salvo che per il motivo di incompetenza.

 Art. 7.

Fino a quando non sia esaurita l’epurazione delle pubbliche amministrazioni, le promozioni e le nomine ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale ed ai corrispondenti gradi dell’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, debbono essere preventivamente comunicate all’Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

L’Alto Commissario, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, può fare opposizione motivata alle anzidette nomine o promozioni. Qualora il Ministro non intenda aderire alla opposizione dell’Alto Commissario, la decisione al riguardo è deferita al Consilio dei Ministri.

Il personale nominato a norma del presente articolo mom è soggetto a giudizio di epurazione, salva l’applicazione del secondo comma dell’art. 5.

Art. 8.

 Il presente decreto entra in vigore il 1° novembre 1944.

 

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì  11 ottobre 1944

 

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI - SFOR7A - CIANCA - DE GASPERI - RUINI - SARAGAT --­TOGLIATTI - CARANDINI - - TUPINI - SIGLIENTI -.- SOLERI - CASATI - DE COURTEN - PIACENTINI - DE RUGGIERO – MANCINI - GULLO - CERABONA - GRONCHI

 

Visto,  il Guardasigilli: Tupini

Registrato alla Corte dei Conti, addì 21 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1 foglio n. 212
- EMANUEL.

 

 

 

 

 

 

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 ot­tobre 1944, n285.

Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, per la parte riguardante l'epurazione dell'Amministrazione.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1944, n. 78)

 

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

Luogotenente Generale del Regno

 

In virtù dell'Autorità a  Noi delegata;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 lu­glio 1944 n 159;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mi­nistri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il procedimento per l'epurazione prevista dal tito­lo II del decreto legislativo 27 luglio 1944; n. 159, è promosso dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, salvo quanto é disposto nell'articolo se­guente.

Art. 2.

Le Amministrazioni indicate nell'art. 11 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, denunziano all'Alto Commissario gli impiegati dipendenti che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 11 e 17 del de­creto legislativo suddetto. Esse trasmettono all'Alto Commissario le notizie e gli elementi in loro possesso, riguardanti quei dipendenti per i quali possono ren­dersi applicabili le disposizionî degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo suddetto.

Qualora le Amministrazioni medesime riten­gano di avere elementi sufficienti per il giudizio di epu­razione a carico dei loro dipendenti, procedono diret­tamente alla denunzia alle Commissioni giudicatrici, che, in tal caso, ne daranno comunicazione all'Alto Commissario, trasmettendo il nominativo dell'incol­pato prima di procedere al giudizio.

L'Alto Commissario può, ove lo ritenga, avocare a se l'iniziativa del procedimento.

L'Alto Commissario, in base agli elementi pervenuti­gli dalle Amministrazioni o dalle Commissioni o da lui raccolti con istruttorie compiute direttamente dal pro­prio ufficio, promuove il procedimento di epurazione davanti alle Commissioni di primo grado nei riguardi di coloro per i quali egli ritiene applicabili la dispensa o le sanzioni disciplinari stabilite dal titolo II del de­creto legislativo suddetto.

Art. 3.

L'Alto Commissario può chiedere alle Amministra­zioni informazioni e documenti, che non possono essere rifiutati.

Se essi involgono segreti politici o militari, occorre 1'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Mini­stri, il quale può stabilire le modalità da seguire per la, visione o la consegna dei documenti.

Art. 4.

La Commissione di Primo grado, ricevuta la, richiesta di procedimento con gli atti relativi, provvede a contestare all'interessato gli addebiti con invito a presen­tare le deduzioni entro un termine prefisso che, in ogni caso, non può essere inferiore a giorni dieci.

Entro questo termine l’interessato ha, facoltà di con­sultare gli atti nella Segreteria della Commissione.

Art. 5.

Le deduzioni difensive sono presentate alla segreteria della Commissione.

L'impiegato che risiede in Comune diverso da quelle in cui ha sede la Commissione può presentare le sue deduzioni al capo dell'ufficio al quale è addetto.

I1 capo dell'ufficio trasmette senza indugio le dedu­zioni alla segreteria della Commissione.

Art. 6.

La Commissione di primo grado, sulla base degli ele­menti raccolti e delle deduzioni dell'interessato, com­pie le indagini che ritiene necessario ai sensi dell'ar­ticolo 19 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, e quindi adotta, le sue deliberazioni succintamente mo­tivate.

Art. 7.

Nei casi indicati dall'art. 14 del decreto legislativo 27 luglio 1.944, n. 159, la Commissione per 1'epurazione, in luogo della dispensa dal servizio, delibera l'applica­zione di sanzioni disciplinari di minore gravità ai sensi dell'articolo medesimo, quando ritenga di poter esclu­dere la settarietà o la intemperanza fascista.

Art. 8.

Non si fa luogo all'applicazione di alcuna sanzione quando le qualifiche indicate nell'art. 14 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, sono state attribuite senza corrispondenza all'effettivo stato di fatto.

Parimenti non si fa luogo all'applicazione di alcuna sanzione nei riguardi di coloro che siano stati ufficiali della m.v.s.n. per effetto di incorporazioni collettive nella milizia di reparti provenienti da altri corpi dello Stato senza una specifica richiesta degli interessati.

Tuttavia si fa luogo all'applicazione della dispensa dal servizio e delle altre sanzioni previste dall'art. 14 del decreto suddetto nei riguardi di coloro che abbiano sfruttato l'attribuzione delle qualifiche e l'incorpora­zione nella milizia per conseguire vantaggi particolari diversi da quelli preveduti in via generale per tutti co­loro che si trovano nelle medesime condizioni.

Art. 9.

I ricorsi dell'interessato e dell'Alto Commissario av­verso la deliberazione della Commissione di primo grado sono presentati nella segreteria della detta Commis­sione e sono da questa trasmessi, unitamente agli atti, alla Commissione centrale.

L’impiegato che risiede in un Comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione di primo grado può presentare il ricorso al capo dell'ufficio al quale è addetto.

Il capo dell'ufficio trasmette senza indugio il ricorso alla segreteria della Commissione di primo grado per il corso ulteriore.

Art. 10.

Le conclusioni delle Commissioni di epurazione sono dalle rispettive segreterie comunicate all'Amministra­zione dalla quale 1'impiegato dipende per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 11.

L'Alto Commissario, qualora ravvisi sussistere con­tro un impiegato sottoposto a procedimento per l'epu­razione elementi tali da rendere necessaria la sospen­sione dall'ufficio, ne fa proposta motivata al Ministro o al Prefetto competente per l'adozione del relativo provvedimento ai sensi dell'art. 22 del decreto legi­slativo 27 luglio 1944, n. 159.

Il Ministro o il Prefetto, qualora non ritenga di acco­gliere la richiesta dell'Alto Commissario, gliene dà subito avviso e ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, al quale spetta la decisione definitiva.

Il provvedimento di sospensione può essere sempre revocato, anche in pendenza del procedimento di epu­razione, dalla stessa autorità che lo ha emesso, previo parere favorevole dell'Alto Commissario, quando ven­gono meno gli elementi elle lo abbiano reso necessario. Nel caso di parere negativo la detta autorità può pro­vocare la decisione definitiva del Presidente del Con­siglio dei Ministri.

Art. 12.

La Commissione centrale per l'epurazione ha i me­desimi poteri attribuiti alle Commissioni di primo gra­do dell'art. 19 del decreto legislativo 27 loglio 1944, n. 159.

Davanti alla Commissione centrale possono essere prodotti nuovi elementi sia da parte dell’ interessato sia da parte dell'Alto Commissario.

La Commissione centrale può concludere per una san­zione più grave di quella ritenuta applicabile dalla Commissione di primo grado, anche quando l'Alto Com­missario non abbia proposto ricorso.

Art. 13.

L'epurazione per le aziende private concessionarie di pubblici servizi, le quali hanno la sede e svolgono le loro attività in una sola provincia, è fatta dalla Commissione prevista dal terzo comma dell'art. 18 del de­creto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

1 provvedimenti concernenti il personale delle azien­de predette sono adottati dal Prefetto.

Art. 14.

Per le aziende speciali dipendenti da Amministra­zioni o da Enti pubblici, quale secondo membro della Commissione di epurazione può essere nominato sia un funzionario dell'azienda interessata sia un funzionario dell'Amministrazione o dell'Ente pubblico da cui essa dipende.

Nel caso di commissione unica per più aziende, ferma restando la norma del comma precedente, l'autorità competente può designare il secondo membro tra il per­sonale di una qualunque delle aziende stesse.

La disposizione del primo comma, si applica anche alle aziende riconosciute di interesse generale nei con­fronti delle Amministrazioni che su di esse esercitano il controllo.

Art. 15.

In deroga al disposto del terzo comma dell'art. 14 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, le Commissioni di epurazione per gli enti previsti nel comma stesso e nell'art. 13 del presente decreto sono nominare dal Presidente del Consiglio dei Ministri sentito l'Alto Commissario, ferma restando, per la loro composizione, la disposizione dell'articolo precedente per le aziende ivi previste. Presidente della Commissione sarà, in ogni caso, un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo.

Può essere nominata una Commissione avente competenza per più di una, provincia.

Per il comune di Roma e le aziende dipendenti la Commissione è nominata dal Ministro per l'interno ; il secondo membro può essere scelto sia fra il personale del Comune sia, fra quello del detto Ministero.

Le Commissioni di epurazione per le aziende private concessionarie di pubblici servizi e per quelle ricono­sciute di interesse nazionale possono essere nominate, oltre che dall'autorità competente, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 16.

Per le Amministrazioni statali, le quali hanno personale numeroso in sedi periferiche, possono essere nominate, nei modi previsti dal secondo comma dell'articolo 18 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, Sottocommissioni aventi competenza per il personale in servizio in una o più province.

Le Commissioni possono aver sede in provincia.

Art. 17.

In ogni provincia, il Prefetto, insieme col delegato dell'Alto Commissario, prepara il materiale istruttorio relativo agli impiegati da, sottoporre al giudizio della Commissione di epurazione.

 Art. 18.

Lo Commissioni centrali, previste dell'art. 23, terzo comma, del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, sono composte di un presidente, di due magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo, di quattro membri scelti dal Ministro compe­tente, previo parere, ove esistano, degli organi incaricati della tenuta dell'albo in Roma, fra gli esercenti della professione, arte o mestiere, e di due altri mem­bri designati dall'Alto Commissario.

Nella nomina delle Commissioni previste dal primo comma dell'articolo predetto, il Ministro competente o l'autorità da, lui delegata può prescindere dalla de­signazione degli orfani incaricati della tenuta dell'al­bo, ove essi non esistano.

Art. 19.

Le Commissioni incaricato di rivedere le iscrizioni agli albi, a termine dell'art. 23 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, applicano i criteri di cui agli articoli 12, n. 1, 13 e 14 dello stesso decreto. Esse de­liberano la cancellazione quando il comportamento dell’ iscritto sia stato tale da compromettere il decoro, la dignità professionale o comunque da farlo ritenere indegno di continuare nell'esercizio professionale, arte o mestiere.

Negli altri casi, in luogo della cancellazione, viene disposta la sospensione temporanea dall'esercizio della professione, arte o mestiere.

Si applica anche agli iscritti negli albi la disposi­zione dell'art. 16 del decreto suddetto.

Nei casi in cui l'esercizio della attività professionale è subordinato ad autorizzazione o concessione dell'au­torità governativa, la cancellazione dall'albo comporta la perdita dell'autorizzazione o concessione.

Art. 20.

Le Commissioni incaricate della revisione degli albi hanno i medesimi poteri attributi alle Commissioni per l'epurazione dall'art. 19 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

Le dette Commissioni procedono su richiesta dell’ Alto Commissario, al quale gli organi incaricati della tenuta degli albi rimettono gli elementi in loro pos­sesso e le denunzie ad essi pervenute.
 Nei casi di particolari gravità le Commissioni possono, in pendenza del procedimento per la revisione, sospendere dall'esercizio della professione, arte o me­stiere, fino alla definizione del procedimento, le per­sone contro le quali si procede.

Art. 21.

I ricorsi avverso le deliberazioni della Commissione per la revisione delle iscrizioni negli albi sono presen­tati nella segreteria della stessa Commissione e sono da questa trasmessi, unitamente agli atti, alla Com­missione centrale competente.

Art. 22.

Lo deliberazioni delle Commissioni incaricate della revisione degli albi, trascorsi i termini per ricorrere senza che sia stato prodotto ricorso, e le deliberazioni delle Commissioni centrali sono dalla segreteria co­municate agli organi incaricati della tenuta degli albi per i provvedimenti di esecuzione delle deliberazioni medesime. 

Art. 23.

Alle Commissioni incaricate della revisione degli albi si applica l'ultimo comma dell'art. 18 del decreto le­gislativo 27 luglio 1944, n. 159.

Qualora un unico organo sia incaricato della tenuta di più albi professionali, se il rilevante numero degli iscritti lo renda necessario, il Ministro competente può disporre che siano costituite Commissioni diverse per la revisione delle iscrizioni nei singoli albi.

Art. 24.

Il Ministro competente può disporre che la revisione degli albi, prevista, dell'art. 23 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, sia fatta in primo grado dal una Commissione per due o più albi tenuti presso sedi vi­cine, quando ciò si ravvisi opportuno per il numero esiguo degli iscritti nei singoli albi.

Art. 25.

Agli effetti dei termini stabiliti dell'art. 25 del de­creto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, il procedimento per l'epurazione si considera iniziato dalla data dello comunicazione degli addebiti all'interessato.

Per l'impiegato che sia, stato sospeso dall'ufficio pri­ma di tale comunicazione, il procedimento si considera iniziato dalla data del provvedimento di sospensione. Se tuttavia questa data sia anteriore all'entrata in vi­gore del presente decreto, il procedimento si considera iniziato il 16° giorno da quello in cui il decreto entrerà in vigore, quando la comunicazione degli addebiti non sia stata fatta.

Art. 26.

Quando, in conseguenza della liberazione dei terri­tori attualmente non liberati, risultino a carico di per­sone soggette a giudizio di epurazione gravi elementi concernenti addebiti che non poterono prima essere conosciuti, il Presidente del Consiglio dei Ministri può, con suo decreto, disporre che il termine previsto nel 1° comma dell'art. 25 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, decorra, nei confronti delle dette persone, dalla data prevista dal terzo comma dell'articolo stesso.

Art. 27.

Quando ricorra la gravità preveduta dal secondo comma dell'art. 22 del decreto legislativo Luogotenen­ziale 27 luglio 1944, n. 159, possono essere sottoposti a giudizio di epurazione, da svolgersi nei modi e nei termini previsti, anche coloro che sono stati collocati a riposo dopo il 25 luglio 1943, agli effetti dell'eventuale perdita del diritto a pensione.

Art. 28.

La revisione dei provvedimenti ai sensi del secondo comma dell'art. 44 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, ha luogo su richiesta degli interessati, da presentarsi entro novanta giorni dall'entrata, in vigore del presente decreto, alla segreteria della competente Commissione di epurazione, ovvero all'Amministrazione, dalla quale l'impiegato dipendeva.

Il giudizio di revisione si svolge con le norme pre­scritte dal decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 29.

L'impiegato, per il quale la Commissione di epurazione di primo grado si è pronunciata per la dispensa dal servizio, deve essere immediatamente sospeso ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, del decreto legisla­tivo 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 30.

Il presente decreto entra in vigore il giorno succes­sivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il pre­sente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1944.

 

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI - SFORZA - CIANCA - DE GASPERI - RUINI - SARAGAT - TOGLIATTI - CARAND1NI TUPINI - SIGLIENTI - SOLERI - CASATI - DE COURTEN -­PIACENTINI – De RUGGIERO -­MANCINI - GULLO - CERABONA - GRONCHI.

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alta Corte dei Conti, addì 7 novembre 1944

Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 1.

 

 

 

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gen­naio 1945, n. 2.

Norme integrative dei decreti legislativi Luogotenenziali 27 luglio 1944, n. 159; 11 ottobre 1944, n. 2,57 e 23 otto­bre 1944, n. 285, sulle sanzioni contro il fascismo e sul collocamento a riposo dei dipendenti dello Stato appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 1945, n. 4)

 

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

Luogotenente Generale del Regno

 

In virtù dell'Autorità a  Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;            -

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 otto­bre 1944, n. 285;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ;     .

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
       Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 40 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è sostituito dal seguente:

« Ad assicurare l'applicazione del presente decreto è istituito un Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.            -           '

L’Alto Commissario è nominato su deliberazione del Consiglio dei Ministri ed è, per la durata, della carica, equiparato ai magistrati dell’odine giudiziario di primo grado,

Egli è assistito da un Alto Commissario aggiunto e da un vice Alto Commissario aggiunto per ciascuno dei  quattro rami di sua competenza.

Qualora sia vacante la carica di Alto Commissario o questi sia assente od impedito, le funzioni relative sono esercitate collegialmente dai quattro Alti Commissari aggiunti, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Gli Alti Commissari aggiunti ed i vice Alti Commis­sari aggiunti sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e sono equiparati rispettivamente, per la durata della carica, ao magistrati di grado terzo e quarto.

All' Ufficio dell'Alto Commissario vengono assegnati, su richiesta nominativa, magistrati e funzionari in nu­mero adeguato, ed è posto alla sua dipendenza un nucleo di polizia giudiziaria composto di personale dei carabinieri, della pubblica sicurezza e della guardia di finanza. L'ufficio di segreteria è retto da un segretario generale, e vi possono essere chiamati anche estranei all'Amministrazione dello Stato,

L'Alto Commissario e gli uffici dipendenti possono richiedere l'opera della polizia giudiziaria, che è te­nuta ad eseguirne gli ordini ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, il. 159, è sostituito dai seguenti:

« Chi, per motivi fascisti o avvalendosi della situa­zione politica creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di rettitudine di probità politica, è soggetto alla sospensione dai diritti elettorali, attivi e passivi, per una durata, non superiore a dieci anni, o alla interdizione temporanea dai pubblici uffici, ovvero alla privazione dei diritti po­litici per una durata non superiore a dieci anni.

In ogni caso incorrono nella sospensione del diritto elettorale coloro che hanno ricoperto cariche direttive nel partito fascista. Tali cariche saranno indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ».

 Art. 3.

Il magistrato, chiamato a presiedere le Commissioni provinciali ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro per la grazia e giustizia e l' Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Art. 4

All’art. 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 è aggiunto il comma seguente:

 « Alle minori pene disciplinari si può addivenire anche nel caso dell'apologia fascista, contemplata nel­1'art. 12, n. 1, quando l'apologia non abbia avuto ta1e gravità da rendere il colpevole indegno di servire lo Stato ».

Art. 5.

La Commissione centrale preveduta dall'art. 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 , è costituita da quattro sezioni, ciascuna delle quali composta di un presidente di sezione, di due magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo, di due funzionari delle Amministra­zioni centrali e di due membri, designati dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Il presidente della Commissione centrale stabilisce le norme per la ripartizione del lavoro fra le varie se­zioni e può presiedere le adunanze di ciascuna di esse.

Art. 6.

Fermo quanto disposto nel primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944  n. 257, il termine stabilito nel primo comma dell'articolo 25 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è prorogato di tre mesi per i terri­tori restituiti all'Amministrazione italiana anterior­mente alla data del presente decreto. La proroga é li­mitata ad un mese per le procedure relative ai funzio­nari delle Amministrazioni centrali dello Stato.

Art. 7.

Nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944  n. 257, 1a proroga del termine per la comunicazione delle conclusioni delle Commissioni di epurazione può essere consentita fino a sessanta giorni.

 Art. 8.

Il termine previsto dal secondo comma, dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944  n. 257, è portato a novanta giorni.

Art. 9.

Il personale contemplato nell'ulltimo comma dell'arti­colo 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 otto­bre 1944 n. 257, é ammesso a chiedere, in luogo della maggiorazione del servizio utile per la pensione ai sensi del primo comma del detto art. 3, l'applicazione della legge 23 maggio 1940, n. 587, a norma dell'ultima parte dell’ articolo stesso.

La richiesta deve essere presentata. entro quindici giorni dalla data di comunicazione del decreto di collocamento a riposo.

Art. 10.

I benefici economici previsti per il personale inamo­vibile dall’ art. 3  del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944  n. 257, e dall'art. 9 del presente de­creto, si applicano anche       nei       confronti, degli avvocati dello Stato collocati a riposo in base al citato decreto n. 257.

Art. 11.

Il  termine per la comunicazione delle conclusioni delle Commissioni di epurazione, preveduto dal secon­do comma, dell'art. 1 del decreto legislativo Luogote­nenziale 11 ottobre 1944, n. 257, decorre dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, per i deferimenti avvenuti anteriormente a detta data.

Art. 12.

L'art. 17    del decreto legislativo Luogotenenziale 27 ottobre 1944  n. 285, è modificato come appresso:

«  In ogni provincia il prefetto, insieme con tre de­legati dell'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, prepara il materiale istruttorio relativo agli impiegati da sottoporre al giudizio della Commissione di epurazione ».

 Art. 13.

Dopo il secondo comma dell'art. 20 del decreto legi­slativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944  n. 285 è aggiunto il comma, seguente:

« Gli. organi incaricati della tenuta degli albi, qua­lora ritengano di avere elementi sufficienti per il giu­dizio di epurazione a carico degli iscritti, procedono direttamente alla denuncia alle Commissioni, che, in tal caso, ne daranno comunicazione all'Alto Commis­sario, prima, di procedere al giudizio. L'Alto Commis­sario può, ove lo ritenga, avocare a se l'iniziativa del procedimento ».

Art. 14.

La trasmissione da parte della Commissione di epu­razione, di primo grado delle loro conclusioni all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo Luogotenen­ziale 27 luglio 1944, n. 159, deve essere accompagnata dal fascicolo, degli atti e documenti del procedimento a cui le conclusioni si riferiscono. -

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno succes­sivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, del Regno.

La disposizione dell’art. 7 ha effetto dal 30 dicembre 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il pre­sente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1945.

 

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI - SFORZA - CIANCA - DE GASPERI - RUINI - SARAGAT - TOGLIATTI - CARAND1NI TUPINI - SIGLIENTI - SOLERI - CASATI - DE COURTEN -­PIACENTINI – De RUGGIERO -­MANCINI - GULLO - CERABONA - GRONCHI.

 

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alta Corte dei Conti, addì 8 gennaio 1945

Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLI0 DEI MNlSI'RI 2 febbraio 1945.

Indicazione delle cariche fasciste aventi per effetto la sospensione del diritto elettorale prevista dall'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1945. n. 20)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l’art. 8 de] decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159:

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2;

 

DECRETA:

Articolo unico.

 

Le cariche direttive che hanno per effetto la sospen­sione del diritto elettorale prevista dall'art. 8  del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2, sono le seguenti:

1) segretario e vice segretario del partito fascista;

2) membro del gran consiglio del fascismo;

3) componente del direttorio nazionale del partilo fascista;

4) componente del consiglio nazionale del partito fascista;

5) ispettore del partito fascista;

6) segretario e vice segretario federale

7) ispettore federale;

8) segretario e vice segretario di comune con popolazione non inferiore ai 20.000 abitanti;

9) ufficiale della milizia volontaria  per la sicurezza nazionale, in servizio permanente effettivo, con grado superiore a quello   di centurione.

Roma, addì 2 febbraio 1945

B0NOMI

 

 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

EPURAZIONE DELLE PUBBLICHE  AMMINISTRAZIONI,
REVISIONE DEGLI ALBI DELLE PROFESSIONI, ARTI
E MESTIERI ED EPURAZIONE DELLE AZIENDE PRIVATE

(Decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 1945, n. 136)

 

 

LIBRERIA DELLO STATO ROMA - 1945

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZ1ALE

9 no­vembre 1945, n. 702.

 

 

Epurazione delle pubbliche Amministrazioni, revisione degli albi delle professioni, arti e mestieri ed epurazione delle aziende private.

 

 

UMBERTO DI SAVOIA

Principe  di Piemonte

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

 

 

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

 

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive modificazioni e aggiunte;
     Visto l’art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151,
     Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

  

TITOLO I 

Art. 1.

Sono dispensati dal servizio i dipendenti delle pub­bliche Amministrazioni, a qualunque categoria o grup­po appartengano, aventi grado superiore all'8° o pari­ficato della classificazione statale, anche se inamovibili, i quali per l'attività politica svolta come fascisti, o per le manifestazioni di carattere fascista compiute in uf­ficio o fuori di ufficio o per aver dato prova di fazio­sità fascista perché nominati                     all'impiego per soli titoli fascisti, si trovino in condizione di incompatibi­lità con la permanenza in servizio.

I dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di gra­do inferiore al 7° sono esenti da procedimento di dispensa, a meno che nella loro condotta si riscontrino manifestazioni di grave faziosità fascista o che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo successivo.

 Per le Amministrazioni diverse da quelle dello Stato la parificazione dei gradi, agli effetti del presente. de­creto, se non esiste, è deliberata con provvedimento insindacabile del capo dell'Amministrazione.

Art. 2.

Sono dispensati `dal servizio, anche se inamovibili, i dipendenti, delle Amministrazioni

pubbliche, a qualunque categoria, gruppo o grado appartengano, la cui, incompatibilità alla permanenza in servizio risulti dal fatto di avere, dopo 1'8 settembre 1943

a) prestato servizio militare o civile alle dipendenze del tedesco invasore;

b) aderito al partito repubblicano fascista;

c) prestato servizio volontario nelle formazioni militari del governo della     sedicente repubblica sociale italiana; o, col grado di ufficiale, in quelle del lavoro organizzate dal governo stesso;

d) partecipato a rastrellamenti o ad esecuzioni  som­marie e di condanna ordinate dai nazi-fascisti o svolto opera di delazione a favore di questi ultimi ;

 e) esercitato funzioni di capo della provincia o di  questore per nomina del sedicente governo della repub­blica sociale, ovvero di presidente, di pubblico accu­satore, o di membro dei tribunali speciali o straordinari istituiti dal. detto governo;

f) abbandonato la propria sede per seguire e ser­vire il governo fascista;          

g) svolto opera specifica di collaborazione con i tedeschi o con la sedicente repubblica sociale italiana.

 

Non si fa luogo a dispensa quando le attività, dopo l'8 settembre 1943, siano state svolte a seguito di coer­cizione o allo scopo di danneggiare l’azione dei tedeschi o del governo che solo apparentemente si serviva.

Art. 3.

Chi dopo 1'8 settembre 1943 si è distinto nella lotta contro i   tedeschi può essere esente dalla dispensa.

Art. 4.

La incompatibilità prevista dagli articoli 1 e 2 é  dichiarata su richiesta dell'Amministrazione:

 

a) dalle Commissioni di epurazione istituite, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, presso le Amministrazioni centrali  o gli Enti pubblici autonomi per tutti i dipendenti di dette, Amministrazioni od Enti; restano ferme !e facoltà previste, dall'ultimo comma dell'art. 18 del decreto legi­slativo Luogotenenziale 27 luglio, 1944, n. 159, e dall'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 ot­tobre 1944, u. 285;

b) dalle Commissioni provinciali di epurazione isti­tuite ai sensi del 3° comma dell'art. 18 del decreto legi­slativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, per i dipendenti di Enti pubblici locali e di Enti sottoposti a controllo dell'Amministrazione locale.

L'Alto Commissario per le sanzioni contro il fasci­smo ed i suoi delegati provinciali  invigilano sullo svol­gimento dei giudizi di epurazione e, quando è necessa­rio, prendono l'iniziativa del deferimento.

Al procedimento davanti alle Commissioni di epurazione si applicano le norme previste dal decreto legi­slativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e suc­cessive aggiunte e modificazioni, per il procedimento davanti alle Commissioni di primo grado.

Art. 5.

L'Amministrazione competente, non appena ricevuta comunicazione della decisione definitiva, deve delibe­rare la dispensa dal servizio di quei, dipendenti nei confronti dei quali sia stata dichiarata la incompati­bilità a restare in servizio.

Contro i provvedimenti di dispensa dal servizio non  è dato ricorso, in via amministrativa in via giu­risdizionale.

Art.6.

 Il dipendente dispensato dal servizio ai sensi dell'ar­ticolo precedente, è ammesso al trattamento di quie­scenza che possa spettargli a norma delle disposizioni vigenti.

 

Nei casi di particolare gravità, la Commissione di epurazione può pronunciare la perdita del diritto al trattamento di quiescenza.

Anche quando sia stata disposta 1a perdita -del diritto al trattamento di quiescenza, spetta all'impiegato di­spensato la restituzione dei contributi da lui eventual­mente versati al fondo di previdenza. .

Art. 7.

I dipendenti sottoposti a procedimento di epurazione ai sensi dell'art. 4 possono essere sospesi dall'ufficio in pendenza del giudizio, con deliberazione dell'Amministrazione competente.       

Art. 8.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche al personale dipendente dagli istituti pubblici o di interesse nazionale, da imprese o da aziende private concessionarie
di pubblici servizi o esercenti una pubblica
funzione o un servizio di pubblica utilità.
Il
giudizio di epurazione è di competenza delle Commissioni provinciali di epurazione previste dal 3° comma dell'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 15 e successive aggiunte e modificazioni, tranne che non siano costituite apposite

commissioni presso gli istituti e le aziende suddette.

La dispensa dal servizio è deliberata dal capo dell’Istituto per í dipendenti da istituti, pubblici o di interesse nazionale, e dal Prefetto della provincia, in cui l'impresa o l'azienda ha la sua sede; per il personale dipendente dalle imprese e dalle aziende private indi­cate nel primo comma del presente articolo.

Art. 9.

Entro il 31 marzo 1946 i capi delle singole pubbliche Amministraz1oni possono, per ragioni di opportunità politica o morale, disporre il trasferimento di funzio­nari, anche se inamovibili, ad altra sede e, comunque, per coloro che si trovano nelle zone tuttora ammini­strate dal Comando Alleato, non oltre tre mesi dal pas­saggio. delle dette zone all’ amministrazione del Governo italiano.

Art. 10.

Sono cancellati dagli albi gli iscritti che per fazio­sità o malcostume fascista si siano resi incompatibili a continuare nell'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere.

Il giudizio su tale incompatibilità spetta agli organi incaricati della tenuta degli albi, i quali vi provvedono direttamente o a mezzo di commissioni da essi nomi­nate; in difetto le commissioni sono nominate dal Ministro che esercita il controllo sugli albi.

Art. 11.

Contro le decisioni delle commissioni previste dalla lettera a) dell'art. 4 il dipendente dispensato può ri­correre, anche per il merito, ad una Sezione speciale del Consiglio di Stato, composta con decreto del Presi­dente del Consiglio dei Ministri ed integrata da due, membri da designarsi l'uno dall'Alto Commissario e l'altro dal Ministro da cui dipende o alla Cui vigilanza è sottoposta l'Amministrazione, alla quale appartiene il ricorrente.

Il ricorso é proposto nel termine di sei giorni de­correnti dalla notifica della decisione della Commissione di 1° grado, mediante deposito nella segreteria della Commissione stessa, nell'ufficio dal quale il ricorrente dipende o, direttamente, nella segreteria  della Sezione speciale dei Consiglio di Stato.

La Sezione speciale decide in camera di consiglio senza l'osservanza delle ordinarie norme di procedura e al procedimento si applicano le norme previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive aggiunte e modificazioni, per il pro­cedimento davanti alla Commissione. centrale.                               

Art. 12.

Contro le decisioni delle Commissioni provinciali, il dipendente dispensato può ricorrere ad una commis­sione, presso la Corte di Appello nella cui cir­coscrizione ha sede la Commissione -di prima, istanza. La Commissione d'appello, costituita con decreto del primo Presidente della Corte. di Appello, é composta di un magistrato o di un funzionario della pubblica Amministrazione, anche  a riposo, di grado non inferiore al quinto, con funzioni di presidente e di due membri da designarsi l’uno dall'Alto Commissario e l'altro dal Comitato di liberazione Nazionale Provinciale tra i funzionari dell’ Amministrazione  cui appartiene, il ri­corrente:

Il ricorso é proposto nel termine di sei giorni, decor­renti dalla notifica: della decisione della Commissione di 1° grado, mediante deposito nella segreteria della Commissione  stessa o direttamente nella segreteria della Commissione di appello.

Al procedimento davanti alle Commissioni di appello si applicano le norme previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e          successive, ag­giunte e modificazioni, per il procedimento davanti alla Commissione centrale.

Art. 13.

Ferme le dispense dal servizio, le cancellazioni dagli albi ed i proscioglimenti disposti con decisioni definitive, emanate ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944 n. 159, sono revocate le sanzioni disciplinari diverse dalla dispensa del servizio dalla cancellazione dagli albi e dalla retrocessione, irrogate con decisioni definitive ai sensi dello stesso decreto legislativo.

 Agli effetti delle disposizioni del comma precedente, le decisioni delle Commissioni centrali si considerano definitive anche se alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono state ancora notificate ai sensi dell'art. 5. del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 179.

Le decisioni di primo grado emanate ai sensi del de­creto legislativo Luogotenenziale 27- luglio 1944, n. 1'59 e successive aggiunte e modificazioni, tuttora soggette a ricorso, sono impugnabili a norma. dei presente de­creto.

I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto davanti alla Commissione centrale per il giudizio di appello sono giudicati dagli organi di se­condo grado previsti dagli articoli 11 e 12.            -

 

Le decisioni di primo grado emanate ai sensi dei decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159; dalle Commissioni di revisione degli. albi e tuttora sog­gette a ricorso, anche quando il relativo giudizio sia pendente davanti alle Commissioni centrali, sono sog­gette a revisione da parte dei nuovi organi previsti dall’ art. 10.          

La Commissione centrale di epurazione e le Commis­sioni per la revisione degli albi, istituite con il decreto legislativo Luogotenenziale - 27. luglio 1944, n. 159, sono soppresse.

I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto davanti alle Commissioni di primo grado proseguono davanti alle Commissioni stesse o ai nuovi organi previsti dall'art. 10 con- l'applicazione delle norme del presente decreto.

Le sospensioni dall'ufficio disposte in via cautelare sono revocate dall'Amministrazione nei confronti dei dipendenti di grado ottavo ed inferiori, i quali non si trovino nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 1 e dall'art. 2; in tutti gli altri casi la revoca della sospensione può essere disposta, anche in pendenza del giudizio, dall'Amministrazione competente o dagli organi previsti dall'art. 10.

Dalla data: di entrata in vigore dei presente decreto cessano le sospensioni di fatto comunque disposte.

Art. 14.

Fermo l'effetto dei termini già scaduti alla data del presente decreto, i deferimenti devono essere effettuati entro il 31 marzo 1946 e, comunque, per coloro che si trovano nelle zone tuttora amministrate dal Comando Alleato, non oltre tre mesi dal passaggio delle dette zone all'amministrazione del Governo italiano.

Art.. 15.
Le disposizioni dei decreto legislativo Luogotenenziale, 27 luglio 1944, n. 159 e successive
aggiunte e modificazioni, sono abrogate in quanto incompatibili col presente decreto.

 

 

TITOLO II

 Art. 16

Sotto risolti di diritto i contratti d'impiego, di rappresentanza e di agenzia; dei direttori generali, tecnici e amministrativi, dei capi servizio, dei capi uffici, degli institori di società per azioni o a responsabilità limi­tata con capitale superiore ai cinque milioni di lire o di società di assicurazione con capitale nominale o con patrimonio sociale superiore a un milione di  lire, i quali

1) abbiano riportato condanne per delitti ai. sensi dei titolo primo. del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, anche quando le condanne non comportino la interdizione dai pubblici uffici;

2) i cui beni siano stati confiscati a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo medesimo

3) abbiano riportato alcune delle sanzioni previste dal primo comma dell'art. 1  e dal primo e secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149.

1)abbiano rivestito cariche fasciste di segretario e vice segretario del partito, membro del gran consiglio,, componente del direttorio nazionale, ispettore del par­tito, segretario federale, deputato fascista. consigliere nazionale e senatore dichiarato decaduto.

 Art. 17.

A coloro elle si trovano nelle condizioni previste dal n. 4 dell'articolo precedente non si applica la disposi­zione prevista dallo stesso articolo quando posseggano una comprovata capacità tecnica ed amministrativa e  ricorra per essi una delle circostanze seguenti : si siano distinti nella lotta contro i tedeschi ovvero, prima dell’inizio della presente guerra, abbiano preso posizione ostile al fascismo o abbiano cessato di appartenere al partito nazionale fascista o abbiano rivestito la carica di consigliere nazionale in rappresentanza delle cate­gorie professionali senza esercitare effettiva attività politica.

Il giudizio ai riguardo é dato insindacabilmente, su ricorso dell'interessato, da proporsi entro sessanta giorni dall'entrata in, vigore del presente decreto, da una Commissione provinciale nominata dal Prefetto della provincia, sentito il Comitato di. Liberazione Na­zionale Provinciale e composta di un presidente designato dalla delegazione provinciale dell'Alto Commis­sariato per le sanzioni contro il fascismo e di quattro membri di cui due designati dalla Camera del Lavoro e due dalle associazioni dei datori di lavoro. La compe­tenza della Commissione è determinata dal luogo in cui il dipendente presta servizio:

Il Prefetto, di concerto con il presidente della Commissione provinciale, può nominare, con gli stessi cri­teri, una o più sezioni della detta Commissione.

Se è presentato il ricorso di cui sopra il licenziamento del dirigente è sospeso sino all'esito del giudizio della Commissione provinciale.

La decisione della Commissione deve essere comuni­cata al datore di lavoro.

Art. 18.

11 datore di lavoro deve procedere al licenziamento del dipendente nei confronti del quale si sia verificata la risoluzione del rapporto, non appena scaduto il termine indicato nel secondo comma dell'articolo prece­dente se non é stato presentato il ricorso di cui allo stesso comma, o, in caso contrario, non appena sia ricevuta la comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo suddetto ovvero non appena. siano diventati definitivi i provvedimenti di cui ai numeri 1, ,2 e 3 dell'art. 16.

Il datore di lavoro elle contravviene al disposto del comma precedente è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a 100.000 lire.

Art. 19.

Al dipendente licenziato per risoluzione del rapporto, ai sensi dell'art. 16 del presente decreto, è corrisposta l'indennità prevista dai commi terzo e quarto dell'arti­colo 10 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonché ogni altra indennità prevista nei contratti di impiego.

 Nel caso di rapporto a tempo determinato é dovuta, a titolo di indennità, la minore somma tra l'importo delle retribuzioni, fino -alla scadenza contrattuale del rapporto e l'ammontare della indennità che sarebbe dovuta. ove il contratto fosse a tempo indeterminato.

Nei casi previsti dai numeri 1 e 2 dell'art. 16, al di­pendente licenziato non, spettano le indennità di licen­ziamento e le eventuali indennità pattuite nei contratti a tempo indeterminato le quali devono essere devolute  alle istituzioni di previdenza costituite presso l'azienda o, in mancanza, all'istituto nazionale della previdenza sociale.

Al dipendente licenziato, nei casi previsti nel comma precedente, spetta la restituzione dei contributi da lui versati al fondo di previdenza.

E' fatto salvo quanto spetta al licenziato in dipendenza delle assicurazioni obbligatorie.

 

Art. 20.
 

Il presente decreto entra in vigore il giorno succes­sivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uf­ficiale del- Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1945

 

 

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI - BROSIO - NENNI - DE GASPERI - TOGLIATTI - RUINI - SCOCCIMARRO - RICCI -JAC1NI- DE COURTEN - CEVOLOTTO - ARANGIO RUIZ - ROMITA - GULLO - LA  MALFA - SCELBA - GRONCHI - BARBARESCHI - LUSSU – MOLE’  

 

 

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7,
foglio n. 30,- FRASCA