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UN
INSULTO ALLA GIUSTIZIA
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I Governi
succeduti al regime Fascista, ebbero come prima
preoccupazione quella di distruggere tutto quanto
aveva rappresentato per 22 anni il Governo del
Paese.
Si cominciò con
lo sciogliere il Partito Nazionale Fascista,
confiscarne i beni e abbattere, con inutile
dispendio di denaro pubblico, tutti i simboli, i
monumenti, la toponomastica, ecc quasi si potesse,
per decreto, annullare tutto ciò che in 22 di
Governo era stato eseguito.
In realtà, con l'abbattimento del Fascismo, i
governanti post-fascisti contavano di ingraziarsi il
nemico la cui propaganda, volta ad ingannare il
popolo italiano, puntava a separare le
responsabilità del fascismo da quelle dell'Italia,
fingendo di voler fare la guerra al fascismo ma non
al popolo italiano che, al contrario veniva ad
essere "liberato".
Questa
finzione, smentita dopo dalle pesanti clausole
armistiziali e poi da quelle del Trattato di Pace,
fu avallata dai governanti italiani che giunsero
all'apice dell'ignominia, emanando le così dette
"leggi retroattive", cioè leggi che permettevano di
condannare un cittadino per fatti che non
costituivano reati quando queste leggi non erano
ancora state emesse.
Ad aggravare l'oltraggio giuridico, la malafede e la
tragedia (non potendosi parlare di ridicolo) ci
furono le clausole che scagionavano i cittadini che
avessero commesso quei "reati" purché avessero,
cambiando gabbana, sconfessato il loro passato
e le loro azioni.
ALTO COMMISSARIATO PER LE SANZIONI CONTRO IL
FASCISMO
LEGISLAZIONE SULLE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio
1944, u. 159.
Sanzioni contro, il fascismo.
(Pubblicalo nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio
1944, n. 41)
UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, che
sopprime il partito nazionale fascista;
Visto il R. decreto-legge 9 agosto 1943, n. 720,
riguardante la, devoluzione allo Stato dei
patrimoni di non giustificata provenienza;
Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B,
per la defascistizzazione delle Amministrazioni
dello Stato, degli Enti locali e parastatali, degli
Enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello
Stato e delle Aziende private esercenti servizi
pubblici o dì interesse nazionale;
Visto il R. decreto-legge 26 Maggio 1944, n. 134,
per la punizione dei delitti e degli illeciti del
fascismo;
Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101,
recante norme integrative dei Regi decreti-legge 28
dicembre 1943, n. 29/B, e 6 gennaio 1044, n. 9;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno
1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova
costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri
del Governo e la facoltà del Governo di emanare
norme giuridiche;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B,
riguardante la sospensione delle norme relative
all'emanazione, promulgazione, registrazione e
pubblicazione dei Regi decreti
e
di altri provvedimenti;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141,
che istituisce presso la sede del Governo una
Sezione speciale di controllo della Corte dei
conti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di
concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
TITOLO I.
Punizione di delitti.
Art. 1.
Sono abrogate tutte le disposizioni penali emanate a
tutela delle istituzioni e degli organi politici
creati dal fascismo.
Le sentenze già pronunciate in base a, tali
disposizioni sono annullate.
Art. 2.
I membri del governo fascista e i gerarchi del
fascismo, colpevoli di aver annullato le garanzie
costituzionali, distrutte le libertà popolari,
creato il regime fascista, compromesse e tradite le
sorti del Paese condotto alla attuale catastrofe,
sono puniti con l'ergastolo e, nei casi di più
grave responsabilità, con la morte.
Essi saranno giudicati da un'Alta Corte di giustizia
composta di un presidente e di otto membri, nominati
dal Consiglio dei Ministri fra alti magistrati, in
servizio o a riposo, e fra altre personalità di
rettitudine intemerata.
Art. 3.
Coloro che hanno organizzato squadre fasciste, le
quali hanno compiuto atti di violenza o di
devastazione, e coloro che hanno promosso o diretto
l'insurrezione del 28 ottobre 1922 sono puniti
secondo l’art. 120 del Cadice penale del 1889.
Coloro che hanno promosso o diretto il colpo di
Stato del 3 gennaio 1925 e coloro che hanno in
seguito contribuito con atti rilevanti a mantenere
in vigore il regime fascista, sono puniti secondo
l'art. 118 del Codice stesso.
Chiunque ha commesso altri delitti per motivi
fascisti o valendosi della situazione politica
creata dal fascismo è punito Secondo le leggi del
tempo.
Art. 4.
I delitti prevenuti dall'articolo precedente sono
giudicati, a seconda della rispettiva competenza,
dalle Corti d'assise, dai Tribunali e dai Pretori.
Le Corti d'assise sono costituite dai due
magistrati, previsti dal Testo unico delle
disposizioni legislative sull' ordinamento delle
Corti di assise, e da cinque giudici popolari
estratti a sorte da appositi elenchi di cittadini di
condotta morale e politica illibata.
Art. 5.
Chiunque, posteriormente all'8 settembre 1943,
abbia commesso o commetta delitti contro la fedeltà
e la difesa militare dello Stato, con qualunque
forma di intelligenza o corrispondenza o
collaborazione col tedesco invasore. di aiuto o di
assistenza ad esso prestata, è punito a norma delle
disposizioni del Codice penale militare di guerra.
Le pene stabilite per i militari sono applicate
anche ai non militari.
I militari saranno giudicati dai Tribunali militari,
i non militari dai giudici ordinari.
Art. 6.
Non può essere invocata la prescrizione del reato e
della pena a favore di coloro che, pur essendo
colpevoli dei delitti di cui al presente decreto,
sono rimasti finora impuniti per l'esistenza stessa
del regime fascista.
Per lo stesso motivo le amnistie e gli indulti
concessi dopo il 28 ottobre 1922 sono inapplicabili
ai delitti di cui al presente decreto e, se sono
già stati applicati, le relative declaratorie sono
revocate.
L'Alto Commissario potrà proporre la revoca di
grazie sovrane già concesse.
Le sentenze pronunziale per gli stessi delitti
possono essere dichiarate giuridicamente inesistenti
quando sulla decisione abbia influito lo stato di
morale coercizione determinato dal fascismo. La
pronuncia al riguardo è affidata ad una Sezione
della Suprema Corte di Cassazione, designata dal
Ministro Guardasigilli.
Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai delitti punibili con pena detentiva
non superiore nel massimo ai tre anni.
Art. 7.
Per i reati previsti nel presente titolo, la pena
può essere ridotta fino ad un quarto, e alla pena di
morte o dell'ergastolo può essere sostituita la
reclusione non inferiore a cinque anni
a) se il colpevole, prima dell'inizio della,
presente guerra, ha preso posizione ostile al
fascismo;
b) se ha
partecipato attivamente alla lotta contro i
tedeschi.
Se ricorrono le circostanze attenuanti generiche,
previste dal Codice penale del 1889, alla pena di
morte o all'ergastolo è sostituita, la reclusione
per trent'anni e le altre pene sono diminuite di un
sesto.
Il colpevole potrà essere dichiarato non punibile,
se nella lotta contro i tedeschi si sia
particolarmente distinto con atti di valore.
Art. 8.
Chi, per motivi fascisti o avvalendosi della
situazione politica creata dal fascismo, abbia
compiuto fatti di particolare gravità che, pur non
integrando gli estremi di reato, siano contrari a
norme di rettitudine o di probità politica, è
soggetto alla interdizione temporanea dai pubblici
uffici ovvero alla privazione dei diritti politici
per una durata non superiore a dieci anni.
Qualora l'agente risulti socialmente
pericoloso può esserne disposta l'assegnazione ad
una colonia agricola o ad una casa di lavoro per un
tempo non inferiore ad un anno né superiore a
dieci.
1 provvedimenti previsti dal presente articolo sono
applicati da Commissioni provinciali presiedute da,
un magistrato e composte di due altri membri
estratti a sorte, fra i giudici popolari di cui
all'art. 4.
Quanto ai membri di Assemblee legislative o di enti
ed istituti che con .loro voti o atti
contribuirono al mantenimento del regime fascista ed
a, rendere possibile la guerra, la decadenza dalla
loro carica sarà decisa dall'Alta Corte di cui
all'art. 2; ciò senza, pregiudizio delle sanzioni di
cui al presente decreto in quanto siano applicabili.
Art. 9.
Senza pregiudizio dell'azione penale, i beni dei
cittadini i quali hanno tradito la patria ponendosi
spontaneamente ed attivamente al servizio degli
invasori tedeschi sono confiscati a vantaggio dello
Stato.
Nel caso di azione penale la confisca r,
pronunciata dall'autorità giudiziaria hle pronuncia
la condanna. In caso diverso dal Tribunale
competente per territorio, su richiesta dell'Alto
Commissario.
Art. 10.
Per ciò che non è previsto nel presente titolo
valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del
Codice di procedura penale.
TITOLO II
Epurazione dell'Amministrazione.
Art. 11.
Sono sottoposti a giudizio di epurazione gli
appartenenti
1) alle Amministrazioni civili e militari dello
Stato, anche se con ordinamento autonomo;
2) agli Enti locali ed agli altri Enti ed Istituti
pubblici;
3) alle Aziende speciali dipendenti da
Amministrazioni ed Enti pubblici, alle Aziende
private concessionarie di servizi pubblici ed a
quelle riconosciute di interesse nazionale.
Art. 12.
Sono dispensati dal servizio:
1) coloro che, specialmente in alti gradi, col
partecipare attivamente alla vita politica del
fascismo o con manifestazioni ripetute di apologia
fascista, si sono mostrati indegni di servire lo
Stato;
2) coloro che, anche nei gradi minori, hanno
conseguito nomine od avanzamenti per il favore del
partito o dei gerarchi fascisti.
Art. 13.
Sono altresì dispensati dal servizio i dipendenti
dalle Amministrazioni di cui all'art. 11, i quali
abbiano dato prova di faziosità fascista o della
incapacità. o del malcostume introdotti dal fascismo
nelle pubbliche Amministrazioni.
Qualora dal giudizio di epurazione risultino
elementi di reato, dovrà esserne fatta denuncia
all'autorità competente.
Art. 14.
Coloro che hanno rivestito la, qualifica di
squadrista, o sansepolcrista, o antemarcia, o marcia
su Roma, o sciarpa littorio. o che sono stati
ufficiali della M.V.S.N. sono dispensati dal
servizio. Qualora però non abbiano dato prova di
settarietà e di intemperanza fascista sono soggetti
a misure disciplinari di minore gravità,.
Art. 15.
Nel caso di indebiti avanzamenti o di preferenze nei
concorsi per titoli fascisti può essere, in luogo
della dispensa, disposta la retrocessione o la
restituzione ai ruoli di provenienza.
Art. 16.
Chi, dopo l'8 settembre 1943, si ò distinto nella
lotta contro i tedeschi, può essere esente dalla
dispensa e da ogni misura disciplinare.
Art. 17.
Gli impiegati che, dopo 1'8 settembre 1943, hanno
seguito il governo fascista o gli hanno prestato
giuramento o hanno collaborato con esso, sono
dispensati dal servizio.
Può essere loro inflitta una pena disciplinare
minore, qualora dimostrino di essersi trovati
esposti a gravi minacce e pericoli per la persona
propria o dei propri congiunti,
Possono andare esenti da ogni sanzione coloro che
hanno in modo efficace, con l'opera propria, aiutato
i patrioti e danneggiata l'azione dei tedeschi e del
governo che apparentemente servivano.
In ogni caso si farà luogo al conguaglio degli
assegni che sarebbero spettati e di quelli
effettivamente percepiti ; né sono dovute le
indennità e le somme riscosse a causa, del
trasloco.
Art. 18.
Il giudizio di epurazione è affidato in primo grado
a Commissioni costituite presso ogni Ministero o
Amministrazione o Ente autonomo. Quando si tratta
di personale di diversi ruoli possono essere
costituite più Commissioni presso lo stesso
Ministero.
Le Commissioni sono nominate dal Ministro
competente e composte di un magistrato dell'ordine
giudiziario o amministrativo, in servizio o a
riposo, che le presiede, del Capo del personale o di
un funzionario dell'Amministrazione e di un terzo
membro designato dall'Alto Commissario per le
sanzioni contro il fascismo.
Per i Comuni, le Province, le Istituzioni pubbliche
di beneficenza e gli Enti sottoposti a controllo
dell'Amministrazione locale è istituita una
Commissione nominata dal Prefetto e composta di un
magistrato, in servizio o a riposo, di un
funzionario di Prefettura e di un membro designato
dall'Alto Commissario.
Nelle forme prevedute dai commi precedenti possono
essere nominati membri supplenti e la Commissione
può dividersi in sotto commissioni.
Art. 19.
All'impiegato proposto per la dispensa è fissato un
termine non minore di giorni 10 per presentare le
sue deduzioni.
Le Commissioni, direttamente o attraverso un membro
da esse delegato, hanno facoltà di escutere testi,
di chiedere atti e documenti all'autorità
giudiziaria e alla pubblica, Amministrazione e
possono sentire personalmente l'interessato, anche
se questi non ne faccia richiesta.
Art. 20.
Le conclusioni della Commissione di primo grado sono
comunicate all' Alto Commissario ed all'interessato.
E’ ammesso ricorso, nel termine di tre giorni per
l’interessato, di venti per l’Alto Commissario, ad
una Commissione Centrale nominata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri e composta di un presidente,
di due magistrati dell'ordine giudiziario o
amministrativo in servizio o a riposo, dî due
funzionari delle Amministrazioni centrali e di due
membri, designati dall'Alto Commissario per le
sanzioni contro il fascismo.
Nelle stesse forme possono essere nominati membri
supplenti e la Commissione può dividersi in
sottocommissioni.
Art. 21.
La dispensa è, conformemente alle conclusioni delle
Commissioni, pronunciata dall'Autorità cui spetta,
secondo le norme comuni, tale forma di
provvedimento.
La stessa Autorità emana i provvedimenti
disciplinari previsti dal presente titolo, sempre
conformemente alle conclusioni delle Commissioni.
Art. 22.
L'impiegato dispensato dal servizio è ammesso a
liquidare il trattamento di quiescenza che possa
spettargli a norma delle disposizioni vigenti.
Nei casi più gravi può essere disposta la perdita
del diritto a pensione.
L'impiegato. sottoposto a procedimento per
l'epurazione può essere sospeso dall'ufficio. In
tal caso gli è corrisposto, a titolo alimentare, lo
stipendio, esclusa ogni altra indennità. Il
provvedimento di sospensione è adottato Ministro
competente o, nei casi di cui al terzo comma
dell'art. 18, dal Prefetto.
Art. 23.
Presso gli ordini professionali e gli organi
incaricati della tenuta di albi per l'esercizio di
professioni, arti o mestieri, sono istituite
Commissioni incaricate di rivedere le iscrizioni
agli albi, applicando i criteri di cui agli articoli
precedenti.
Le Commissioni sono nominate dal Ministro
competente o dall'autorità da lui delegata, e
composte di un presidente, di un membro designato
dagli organi incaricati della tenuta dell'albo e di
un membro designato dall'Alto Commissario per le
sanzioni contro il fascismo.
Contro le conclusioni delle Commissioni è ammesso
ricorso, nei termini previsti dall'art. 20, a
Commissioni centrali costituite, per ogni ordine o
professione, dal Ministro competente e composte di
un presidente, di due magistrati dell'ordine
giudiziario o amministrativo, in servizio o a
riposo, di quattro membri designati dagli organi
professionali e di due altri inembri designati
dall'Alto Commissario per le sanzioni Contro il
fascismo.
Nei casi meno gravi, in luogo della cancellazione,
può essere inflitta la sospensione temporanea
dall'esercizio della professione, arte o mestiere.
Art. 24.
Contro i provvedimenti previsti dal presente titolo
è dato il ricorso al Consiglio di Stato,
limitatamente al motivo di- incompetenza.
Art. 25.
Il termine per l'inizio delle procedure previste nel
presente titolo è di sei mesi dall'entrata in vigore
do questo decreto.
Il procedimento davanti alla Commissione di primo
grado deve essere ultimato entro tre mesi
dall'inizio.
Per i territori non liberati e per quelli liberati
ma non ancora affidati all'Amministrazione del
Governo italiano, la Scadenza del termine indicato
nel primo comma è prorogata fino a sei mesi dopo il
passaggio all'Amministrazione italiana dei territori
stessi.
TITOLO III.
Avocazione dei profitti di regime.
Art. 26.
1 profitti derivati dalla partecipazione o adesione
al regime fascista, sono avocati allo Stato,
indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale
per i fatti costituentî reato.
Gli incrementi patrimoniali conseguiti dopo il 28
ottobre 1922, da chi ha rivestito cariche pubbliche
o comunque svolta attività politica, come fascista,
si presumono profitti di regime, a meno che gli
interessati dimostrino che gli arricchimenti hanno
avuto lecita provenienza. Ciò vale anche se i beni
abbiano cessato di appartenere alla stessa persona
Si presumono, altresì, profitti di regime gli
incrementi patrimoniali degli ascendenti, dei
discendenti e del coniuge e di chi, anche non
iscritto al partito fascista, aveva relazioni di
associazione o cointeressenza con le persone
indicate nel secondo comma.
Nella determinazione degli incrementi patrimoniali
si ha riguardo anche ai beni in qualunque anodo
acquistati o posseduti per interposte persone.
Art. 27.
Beni determinati esistenti nel patrimonio
del debitore, l'acquisto dei quali sia
particolarmente dovuto a profitti di regime, possono
essere avocati allo Stato.
Art. 28.
Delle somme liquidate a titolo di avocazione di
profitti di regime risponde tutto il patrimonio del
debitore.
Nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 26, le
persone di cui al secondo comma dell'articolo stesso
seno solidalmente responsabili con i loro congiunti,
associati e clienti.
Art. 29.
Se il patrimonio del debitore risulta insufficiente
a pagare le somme dovute allo Stato, sono privi di
effetto rispetto a questo:
1) gli atti a titolo gratuito posti in essere dal
debitore nel quinquennio anteriore al 25 luglio
1943;
2) qualsiasi atto di disposizione effettuato dopo
tale data.
Di fronte allo Stato e ai fini del realizzo del suo
credito per profitti di regime, i beni acquistati
entro il quinquennio anteriore al 25 luglio 1943 dal
coniuge del debitore, si considerano appartenenti a
questo.
Art. 30.
L'accertamento e la liquidazione dei profitti di
regime sono di competenza di una Sezione speciale
della Commissione provinciale delle imposte, formata
dal presidente del Tribunale o dal giudice da lui
delegato e da quattro commissari nominati dal
Ministro per le finanze su designazione del
Prefetto fra cittadini di provata probità e
competenza.
- La Sezione speciale procede all'accertamento in
base ad indicazioni dell'Alto Commissario, ad
informazioni degli organi finanziari e a
segnalazioni firmate di privati. .
La Sezione medesima giudica i reclami del debitore e
della finanza avverso la propria, proposta, di
accertamento e liquidazione dei profitti di regime.
Nell'udienza, che è pubblica, è ammesso il
contraddittorio dell'Amministrazione finanziaria
che può farsi rappresentare dall'Avvocatura dello
Stato e della persona sottoposta all'accertamento
che può farsi rappresentare da un procuratore
legale od avvocato.
Le decisioni sono notificate al debitore,
all'Amministrazione finanziaria ed all' Alto
Commissario.
Art. 31.
La Sezione speciale della Commissione provinciale ha
tutti i poteri di indagine, accesso, ispezione,
controllo e richiesta di dati, conferiti agli
agenti delle imposte dirette e alle Commissioni
amministrative per l'accertamento dell'imposta
straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato
di guerra.
Non è ammesso il diritto di astenersi dal
testimoniare nei casi dell'art. 352 del Codice di
procedura penale.
Chi, chiamato come testimonio o perito, non
ottempera agli obblighi o commette falsità è punito
a termine degli articoli 366, 372, 373 del Codice
penale.
Chi non adempie alle altre richieste della Sezione è
punito con la reclusione fino a sei mesi o con la
multa da 300 a 5000 lire.
Le Amministrazioni e gli Enti pubblici, ove abbiano
conoscenza che sono stati realizzati profitti di
regime, debbono immediatamente comunicarlo all'Alto
Commissario. Chi é tenuto a fare tali comunicazioni
e non vi adempie è punito come al comma precedente.
Per 1'assolvimento dei compiti della Sezione
speciale, può essere comandato presso di essa,
personale della polizia giudiziaria, o di, altri
ruoli amministrativi e tecnici dello Stato.
Art. 32.
Contro le decisioni della Sezione speciale della
Commissione provinciale, il debitore e
l'Amministrazione finanziaria possono presentare
ricorso entro 30 giorni. Può ricorrere anche l'Alto
Commissario entro sessanta, giorni.
La deliberazione in grado di appello è rimessa ad
una Sezione speciale della Commissione centrale
delle imposte costituita da un presidente,
appartenente all'ordine giudiziario, di grado non
inferiore a quello di primo presidente di Corte di
appello, e da quattro commissari da nominarsi, l'uno
e gli altri, dal Consiglio dei Ministri.
Al procedimento avanti la Sezione speciale della
Commissione centrale si applicano le disposizioni
dell'articolo 30, penultimo ed ultimo comma, e
dell'art. 81.
Art. 33.
Le decisioni della Sezione speciale della
Commissione centrale possono essere impugnate
soltanto per assoluto difetto di giurisdizione
davanti alle Sezioni unite della Corte di
cassazione. Il ricorso deve essere presentato dal
debitore u dall'Amministrazione finanziaria, entro
quarantacinque giorni, salvo all'Alto Commissario
la facoltà di ricorrere entro tre mesi.
Art. 34.
L'Alto Commissario può, anche fuori del termine
suddetto, ma non oltre un biennio, promuovere la
rettifica dell'accertamento, sebbene divenuto
definitivo, in base a fatti di importanza notevole
che non risultino dalla motivazione delle decisioni
essere stati considerati nei procedimenti
anteriori.
Tale rettifica è, in ogni caso, di competenza della
Sezione speciale della, Commissione centrale.
Art. 35.
Prima ancora che siano costituite le Sezioni
speciali delle Commissioni provinciali, il
presidente del Tribunale può, su richiesta,
dell'Alto Commissario o dell'Amministrazione
finanziaria, disporre, con proprio decreto, il
sequestro conservativo, anche presso terzi, dei beni
mobili o immobili di pertinenza delle persone
indicate all'art. 26.
La stessa facoltà spetta, anche di ufficio, ai
presidenti delle Commissioni.
Si applicano le disposizioni del settimo e ottavo
comma dell'art. 19 del Testo unico delle leggi in
materia di imposta straordinaria sui maggiori utili
relativi allo stato di guerra, approvato col R.
decreto 3 giugno 1943, n. 598.
Art. 36.
In seguito a decreto dell'Alto Commissario da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno,
coloro che detengono beni di pertinenza delle
persone indicate nel decreto stesso, quali ritenuti
profittatori del regime, o che sono verso di esse
debitori a qualsiasi titolo, debbono dichiararlo nei
modi e termini che saranno stabiliti nel decreto,
astenendosi dal consegnare i beni o dall'adempiere
le obbligazioni verso, il proprio creditore. Il
fermo rimane senza effetto qualora non venga
eseguito sequestro entro sessanta giorni dalla
scadenza del termine per la dichiarazione e questa
sia stata fatta.
Chi non adempie agli obblighi previsti nel presente
articolo è punito come all'art. 31, quarto comma;
salva la responsabilità, civile per il pregiudizio
alla finanza.
Chiunque, al fine di sottrarre all'azione dello
Stato beni appartenenti alle persone ritenute
profittatori del regime, aliena o comunque
trasferisce presso terzi od occulta tali beni e
chiunque li acquista, li riceve od occulta, ovvero
si intromette nel farli acquistare, ricevere od
occultare, è punito con la reclusione fino a dieci
anni e con la multa fino a lire centomila.
Art. 37.
La proposta di liquidazione della Commissione
provinciale, quando non è stato avanzato reclamo dal
debitore, ed in ogni caso la decisione della stessa,
anche pendente l'appello alla Commissione centrale,
e la decisione di quest'ultima sono titoli
esecutivi, anche agli effetti delle trascrizioni nei
registri immobiliari.
La riscossione delle somme attribuite allo Stato a
titolo di profitto di regime può farsi con la,
procedura e i privilegi stabiliti per la riscossione
dell'imposta straordinaria sui maggiori utili
relativi allo stato di guerra. L'intero debito può
essere iscritto in ruolo straordinario, riscuotibile
in unica soluzione.
TITOLO IV.
Liquidazione dei beni fascisti.
Art. 38.
I beni del cessato partito nazionale fascista, e
delle organizzazioni soppresse dal R. decreto-legge
2 agosto 1943, n. 704, sono devoluti allo Stato.
Su proposta dell'Alto Commissario, i beni stessi
saranno destinati, con decreto del Presidente del
Consiglio, di concerto con i Ministri competenti, a
servizi pubblici o a scopi di interesse generale,
anche mediante cessione: ad altri Enti pubblici o ad
Associazioni assistenziali, sportive e simili.
Art. 39.
Al realizzo delle attività del partito nazionale
fascista e degli enti soppressi provvede
l'Amministrazione finanziaria dello Stato.
TITOLO V.
L'Alto Commissario.
Art. 40.
Ad assicurare 1'applicazione del presente decreto è
istituito un Alto Commissario per le sanzioni contro
il fascismo.
L'Alto Commissario è nominato su deliberazione del
Consiglio dei Ministri, ed è per la durata della
carica equiparato ai magistrati dell'ordine
giudiziario di primo grado.
Egli è assistito da alti commissari aggiunti per
ciascuno dei rami di sua competenza.
In caso di suo impedimento essi possono sostituirlo
ognuno per il proprio ramo.
Essi sono nominati da1 Presidente del Consiglio dei
Ministri su proposta dell'Alto Commissario, e sono
equiparati ai magistrati di terzo grado.
All'Alto Commissariato possono essere assegnati
commissari in numero non maggiore di due per ogni
ramo, nominati nella forma prevista dal comma
precedente.
All'ufficio dell'Alto Commissario vengono assegnati,
su richiesta nominativa, magistrati e funzionari in
numero adeguato, ed è posto alla sua dipendenza un
nucleo di polizia giudiziaria: composto di personale
dei carabinieri, della pubblica sicurezza e della
guardia di finanza. Degli uffici di segreteria
possono essere chiamati a far parte anche estranei
all'Amministrazione.
L'Alto Commissario e gli uffici dipendenti possono
richiedere l'opera della polizia giudiziaria, che è
tenuta ad eseguire gli ordini.
Art. 41.
L'Alto Commissario dirige ed invigila, l'opera di
tutti gli organi a mezzo dei quali si adempiono le
sanzioni contro il fascismo.
Spetta all'Alto Commissario di promuovere, di sua
iniziativa o su segnalazione delle pubbliche
amministrazioni o su denunzia sottoscritta, da
privati, l'azione per i delitti di cui all'art. 2,
procedendo alla relativa istruttoria e deferendo
l'imputato all'Alta Corte indicata nello stesso
articolo, presso la quale egli esercita
personalmente o per delega le funzioni di pubblico
ministero.
L'Alto Commissario può, in casi di eccezionale
gravità, derogare alle norme sulla competenza,
deferendo all'Alta Corte di giustizia persone
diverse da quelle indicate nell'art. 2 anche per
reati non contemplati nell' articolo stesso.
Fermi restando gli obblighi e le attribuzioni del
pubblico ministero, delle pubbliche Amministrazioni
e di altri organi o enti, l'Alto Commissario può
altresì, di sua iniziativa o su denuncia dei
privati, promuovere
1) l'azione per gli altri delitti previsti dal
Titolo I ;
2) l'azione per l'applicazione delle sanzioni
stabilite dall'art. 8 ;
3) l'azione per la confisca dei beni di coloro che
hanno collaborato coi tedeschi, ai sensi dell'art. 9
;
4) il giudizio per l'epurazione delle
Amministrazioni e la dispensa dal servizio, davanti
alle apposite Commissioni di primo grado, ed in sede
di ricorso a quella centrale;
5) l'accertamento e l'avocazione dei profitti di
regime fascista, a cura delle Commissioni locali e
della Commissione centrale delle imposte, con
facoltà di promuovere in casi eccezionali la
rettifica delle decisioni della stessa Commissione
centrale;
6) le proposte per l'assegnazione regolare e più
opportuna dei beni già di proprietà dei fasci e di
enti fascisti;
7) ogni altra attribuzione prevista dal presente
decreto e da altri provvedimenti.
TITOLO VI.
Disposizioni finali e transitorie.
Art. 42.
Per l'applicazione del presente decreto sono abolite
tutte le prerogative, comprese quelle previste dagli
articoli 36, 37 e 47 dello Statuto.
Art. 43.
I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblici
servizi, investiti a, norma del presente decreto di
funzioni relative alla repressione dei delitti dei
fascisti, all'epurazione delle Amministrazioni,
all'avocazione dei profitti ili regime e alla
liquidazione dei beni fascisti, i quali si rendono
responsabili di alcuno dei reati previsti e puniti
dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 320, 323,
324, 326 e 328 del Codice penale, sono puniti con le
pene previste da, detti articoli, aumentati da un
terzo alla metà.
Art. 44.
I procedimenti già iniziati per la punizione dei
delitti fascisti, per la epurazione e per
l'avocazione dei profitti di regime, sono proseguiti
con le norme del presente decreto, restando fermi
gli atti compiuti che non siano incompatibili con le
norme stesse.
I provvedimenti già emanati saranno riveduti se in
contrasto con le disposizioni del presente decreto.
Art. 45.
Sarà, con successivi decreti legislativi,
provveduto, in quanto occorra, all'esecuzione delle
norme contenute nel presente decreto legislativo.
Il Ministro pel tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le variazioni al bilancio dello
Stato, occorrenti per il funzionamento dell'Alto
Commissariato e degli organi istituiti dal presente
decreto.
Art. 46.
Sono abrogati i Regi decreti-legge 9 agosto 1943, n.
720, 28 dicembre 1943, n. 29/B, 26 maggio 1944, n.
134.
Sono altresì abrogate le disposizioni contenute nel
R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, nella parte
riflettente la materia regolata dal presente
decreto.
Art. 47.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della,
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del Regno - serie speciale.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il
presente decreto e di farlo osservare come legge
dello Stato.
Dato a Roma, addì 27 luglio 1944
UMBERTO DI SAVOIA
BONOMI - CIANCA - DE GASPERI - RUINI - SARAGAT -
SFORZA - TOGLIATTI - CARANDINI - TUPINI - SIGLIENTI
- SOLERI - CASATI - DE COURTEN – PIACENTINI – DE
RUGGIERO - MANCINI - GULLO - CERABONA - GRONCHI
Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registralo alla Corte del conti, addì 27 luglio 1944
Registro n. 1, Presidenza, foglio 54. - MASI
DECRETO LEG1SLATIVO LUOGOTENENZIALE, 13 settembre
1944, n. 198.
Norme relative alla composizione e al funzionamento
dell'Alta Corte di Giustizia istituita dall'art. 2
del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio
1944, N. 159, ed altre disposizioni procedurali.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14
settembre 1944, n. 55)
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell' autorità a Noi delegata
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno
1944; n. 151;
Vista, la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta. del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. I.
L'annullamento delle sentenze indicate nell' art. 1
del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, è
dichiarato con ordinanza, in Camera di consiglio,
su istanza del condannato o del pubblico Ministero,
dal giudice che ha pronunziato la sentenza. Se la
sentenza è stata pronunziata dal Tribunale speciale
per la difesa dello Stato, l'annullamento è
dichiarato dalla Sezione della Suprema Corte di
Cassazione indicata nell'art. 6 del decreto
legislativo suddetto.
I provvedimenti adottati sull'istanza di
annullamento non sono soggetti ad alcun mezzo di
impugnazione.
Art. 2.
Possono essere nominati membri supplenti dell'Alta
Corte di Giustizia, istituita con l'art. 2 del
decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, nel
numero che sarà, richiesto dalle necessità del
regolare funzionamento dell' Alta Corte, ma in ogni
caso non superiore a nove.
I membri supplenti sono chiamati dal presidente a
far parte del collegio nel caso di mancanza o di
impedimento di membri effettivi. Nel caso di
mancanza, o di impedimento, de1
presidente, ne assume temporaneamente le funzioni
il Membro che sia magistrato di grado più elevato e,
a parità di grado, il più anziano.
Nei dibattimenti che si prevedono di lunga
durata. il presidente ha facoltà, di
disporre che intervenga anche un altro membro. Il
membro in soprannumero assiste al dibattimento e
sostituisce quello dei membri del collegio che sia
comunque impedito o assente. Tale sostituzione non
è più ammessa dopo la, chiusura del dibattimento.
Qualora le necessità del servizio lo richiedano, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
l'Alta Corte di Giustizia può essere divisa, in due
sezioni, a ciascuna delle quali sono assegnati, con
lo stesso decreto di costituzione delle sezioni,
nove membri scelti tra, gli effettivi e i supplenti.
Qualora l’Alta Corte sia divisa in due sezioni,
possono essere nominati altri quattro membri
supplenti oltre il numero previsto nel primo comma
di questo articolo. La prima sezione è, presieduta
dal presidente dell'Alta Corte; l'altra sezione dal
membro che sia magistrato di grado più elevato e, a,
parità di grado, dal più anziano.
Il presidente dell'Alta Corte, può sostituire i
membri assenti o impediti di una sezione con membri
appartenenti all'altra sezione.
Art. 3.
Per i delitti di competenza dell’ Alta Corte di
Giustizia, 1'Alto Commissario procede con
istruzione sommaria osservando le disposizioni
stabilite nel titolo III del libro II del Codice di
procedura penale.
Art. 4.
L’Alto Commissario, se ritiene che non si debba
procedere per la manifesta infondatezza del
rapporto o della denunzia relativi a delitti di
competenza dell’ Alta Corte di giustizia, ordina la
trasmissione degli atti all’archivio. Nel corso
dell'istruzione sommaria, se ritiene che, non si
debba procedere anche solo per taluno degli
imputati, trasmette gli atti all'A1ta Corte con le
opportune richieste. La Corte, se accoglie la
richiesta, pronuncia in Camera di consiglio sentenza
di non doversi procedere. Altrimenti restituisce
gli atti all'Alto Commissario perchè richieda il
decreto di citazione.
Art. 5.
Nella sentenza, l'Alta Corte di Giustizia, può dare,
al fatto una definizione giuridica, diversa da
quella denunciata nella, richiesta del decreto di
citazione, infliggere lo pene corrispondenti,
quantunque più gravi, e applicare le misure di
sicurezza anche se la, cognizione del reato
appartenga, ad altro giudice ordinario o speciale.
Art. 6.
Nel caso di connessione tra procedimenti di
competenza dell'Alta Corte di Giustizia e procedi-
menti di competenza di altri giudici speciali o di
giudici ordinari, la competenza per tutti spetta
all'Alta Corte di Giustizi:a. Questa tuttavia, per
ragioni di convenienza, può ordinare con
provvedimento insindacabile la separazione dei
procedimenti.
Art. 7.
L’Alta Corte di Giustizia e i giudici ordinari e
speciali, se risalta dal dibattimento che i fatti,
pur non integrando gli estremi di reato, rientrano
nell'ipotesi prevista dall' Art. 8 del decreto
legislativo 27 luglio 1944 n. 159, possono applicare
le sanzioni ivi stabilite, salva la competenza
dell'Alta Corte di Giustizia per le persone indicate
nell'ultimo comma del detto articolo.
Contro l'applicazione di tali sanzioni, quando esse
non siano applicate dall'Alta Corte di Giustizia o
dalle Corti di Assise, è ammesso ricorso per
Cassazione anche per il merito. Il ricorso è deciso
dalla Sezione della Suprema Corte di Cassazione
indica nell'art. 6 del decreto legislativo suddetto.
Art. 8.
La richiesta dell'Alto Commissario all'Alta Corte di
Giustizia per la decadenza dalla carica dei membri
di Assemblee legislative o di enti ed istituti, che
con i loro voti o atti contribuirono al mantenimento
del regime fascista e a rendere possibile la
guerra, deve essere notificata, a cura della
cancelleria dell'Alta Corte, ai singoli interessati
con l'invito a presentare le deduzioni difensive
entro un termine prefisso, che non può essere
inferiore a giorni 15.
Entro questo termine gli interessati possono
consultare gli atti nella cancelleria.
L'Alta Corte, prima di provvedere, può procedere a
tutte le indagini occorrenti e sentire
l'interessato, anche so questi non ne abbia fatto
richiesta.
La decadenza dalla carica è disposta con ordinanza
in Camera di consiglio.
Art. 9.
Contro le sentenze e gli altri provvedimenti
dell'Alta Corte di Giustizia non è ammesso alcun
mezzo di impugnazione.
Art. 10.
Il servizio di cancel1eria presso l'Alta Corte di
Giustizia é disimpegnato da funzionari delle
cancellerie giudiziarie, che vi sono destinati in
numero adeguato al bisogno con provvedimento del
Ministro per la grazia e giustizia.
Art. 11.
La revoca delle declaratorie di amnistia ed indulto,
preveduta dall’art. 6 del decreto legislativo 27
luglio 1944 n. 159, è pronunciata con ordinanza in
Camera di consiglio dal giudice che aveva emesso la
declaratoria stessa. Contro l’ordinanza non è
ammesso alcun mezzo di impugnativa.
Art. 12.
I magistrati presidenti delle Commissioni
provinciali, istituite con l’Art. 8 del decreto
legislativo 27 luglio 1944 n. 159, sono nominati dal
Ministro per la grazia c giustizia.
L’estrazione a sorte tra i giudici popolari dei due
membri delle predette Commissioni è fatta, con
l'osservanza della disposizioni sull' ordinamento
delle Corti di Assise, in quanto applicabili, dal
presidente, assistito dal segretario che ne redige
verbale.
Il servizio di segreteria é disimpegnato da
funzionari delle cancellerie giudiziarie, destinati
sal Primo presidente della Corte di Appello che ha
sede nel comune capoluogo di provincia, in cui la
Commissione è istituita o, se il detto comune non è
sede di Corte di Appello, dal presidente del locale
Tribunale.
Art. 13.
Le Commissioni provinciali, istituite con l'art. 8
del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159,
adottano i provvedimenti di loro competenza su
richiesta dei Procuratori del Regno o dell'Alto
Commissario.
La competenza a provvedere spetta alla Commissione
della provincia, nella cui circoscrizione c stato
compiuto il fatto per il quale si procede.
La Commissione, prima di adottare i provvedimenti
previsti nell'articolo suddetto, deve sentire
1'interessato o invitarlo a, comparire.
L'interessato può farsi assistere da un difensore.
Contro i provvedimenti della Commissione è ammesso
il ricorso per Cassazione, anche per il merito.
Il ricorso è deciso, in Camera di consiglio, dalla
Sezione della Suprema Corte di Cassazione indicata
nell' art. 6 del decreto legislativo suddetto.
Art. -14.
Quando non vi è esercizio del1'azione penale, la
competenza a disporre la confisca prevista dall'art.
9 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159,
spetta al Tribunale penale del luogo nel quale è
situato il bene o è situata la maggior parte dei
beni da confiscare.
Il Tribunale provvede, previa. citazione
dell'interessato, il quale può farsi assistere da
un difensore.
La confisca, è disposta, dal Tribunale con ordinanza
in Camera di consiglio, che è soggetta al ricorso
per Cassazione, anche per il merito. Il ricorso è
deciso dalla Sezione della Suprema Corte di
Cassazione indicata nell'art. 6 del decreto
legislativo suddetto.
Art.
15.
L' Alto Commissario per 1'assolvimento dei compiti a
lui demandati dal decreto legislativo 27 luglio 1944
n. 159, può chiedere informazioni e documenti anche
agli istituti ed aziende di credito, senza che a ciò
siano di ostacolo le disposizioni vigenti circa la
comunicazione dei dati e delle notizie riguardanti
le aziende e gli istituti anzidetti.
Art. 16.
Il presente decreto entra in vigore il giorno
della sua pubblicazione nella, Gazzetta Ufficiale
del Regno.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il
presente decreto e di farlo osservare come legge
dello Stato.
Dato a Roma, addì 13 settembre 1944
UMBERTO DI SAVOIA
BONOMI - SFOR7A - CIANCA - DE GASPERI - RUINI -
SARAGAT --TOGLIATTI - CARANDINI - - TUPINI -
SIGLIENTI -.- SOLERI - CASATI - DE COURTEN -
PIACENTINI - DE RUGGIERO – MANCINI - GULLO -
CERABONA - GRONCHI
DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 ottobre 1944,
n. 238
Ordinamento dell'Alto Commissariato per le sanzioni
contro il fascismo,
(Pubblicalo nella
Gazzetta Ufficiale del 12. ottobre 1944, n.67)
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'Autorità a Noi delegata;
Visto il decreto1egge Luogotenenziale 25 giugno
1944, n. 151, concernente l'assemblea, per la nuova
costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri
del Governo e la facoltà del Governo di emanare
norme giuridiche;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B
riguardante la, sospensione delle norme relative
alla, emanazione, promulgazione, registrazione e
pubblicazione dei Regi decreti e di altri
provvedimenti;
Visto iI R. decreto-legge 29 Maggio 1944 n. 141, che
istituisce presso la sede del Governo una Sezione
speciale di controllo della Corte dei conti;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27
Luglio 1944, n. 159, concernente le sanzioni contro
il fascismo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di
concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1.
L’Alto Commissario per le sanzioni contro il
fascismo è assistito da quattro alti commissari
aggiunti, rispettivamente per la punizione dei
delitti, l’epurazione dell’Amministrazione,
l’avocazione dei profitti di regime, la liquidazione
dei beni fascisti
Art
2.
I commissari in numero non maggiore di otto,
nominati ai sensi dell’ art. 40, comma sesto, del
decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944,
n. 159, possono essere destinati a collaborare in
forma continuativa con gli alti commissari aggiunti
nelle materie di rispettiva, competenza, con decreto
dell'Alto Commissario, ovvero dallo stesso
incaricati di esercitare funzioni temporanee
speciali.
I commissari destinati a, collaborare in forma
continuativa con gli alti commissari aggiunti
percepiscono lo stipendio e gli altri emolumenti
stabiliti dalle norme in vigore per gli impiegati
dello Stato di grado quarto.
Agli altri invece è corrisposta, soltanto l'intera
indennità di missione del grado medesimo,
limitatamente al periodo di esercizio delle funzioni
e per tutta la durata di esso.
Art. 3.
L'Alto Commissario dispone con suo decreto
1'assegnazione al proprio ufficio dei magistrati e
funzionari di cui all'art. 40, comma settimo, del
decreto legislativo predetto, nella posizione di
comando.
Nella stessa forma, provvede all'assegnazione del
personale dei carabinieri, della pubblica sicurezza
e della guardia di finanza presso il nucleo di
polizia giudiziaria posto alla sua dipendenza.
Art. 4.
Al personale indicato nell'art. 3 proveniente da
sede che non sia, quella, di Roma, spetta, per tutta
la durata del comando presso 1'Alto Commissariato,
l'intera indennità, di missione prevista, per i
rispettivi gradi gerarchici dalle norme vigenti.
Art. 5.
Gli estranei all'Amministrazione chiamati a far
parte degli uffici di segreteria ai sensi dell'art.
40, comma settimo, del decreto legislativo
Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, non debbono
superare il numero di quaranta.
Essi sono equiparati, a i soli effetti economici,
agli impiegati compresi tra il grado decimo e il
grado quinto della classificazione statale.
Il grado di equiparazione è determinato
insindacabilmente, per ciascuno dei chiamati,
dall'Alto Commissario col decreto di assunzione in
servizio.
Al personale predetto spetta una, retribuzione pari
al trattamento economico iniziale del grado di
equiparazione e, in caso di missione, una indennità
commisurata a, quella del grado stesso.
L'incarico può essere revocato in qualsiasi momento,
a giudizio dell'Alto Commissario, e la, revoca non
da diritto ad alcuna indennità.
Art. 6.
Per le esigenze dei dipendenti uffici l'Alto
Commissario ha facoltà di assumere avventizi, ai
sensi del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100,
in numero non maggiore di centoventi.
Art. 7.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le variazioni al bilancio dello
Stato, occorrenti per il funzionamento dell'Alto
Commissariato.
I fondi relativi sono stanziati nello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro,
rubrica Presidenza del Consiglio.
Art. 8.
1 fondi di cui all'articolo precedente sono
amministrati, con l'osservanza delle norme vigenti
sulla contabilità generale dello Stato, dall'Alto
Commissario, il quale, a tali effetti, esercita
tutti i poteri spettanti ai Ministri.
Art. 9.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno
- serie speciale - ed ha effetto -a, decorrere, dal
1° agosto 1944.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il
presente decreto e di farlo osservare come legge
dello Stato.
Dato a Roma, addì 3 ottobre 1944
UMBERTO DI SAVOIA
BONOMI - SFOR7A - CIANCA - DE GASPERI - RUINI -
SARAGAT --TOGLIATTI - CARANDINI - - TUPINI -
SIGLIENTI -.- SOLERI - CASATI - DE COURTEN -
PIACENTINI - DE RUGGIERO – MANCINI - GULLO -
CERABONA - GRONCHI
Visto, il Guardasigilli: Tupini
Registrato alla Corte dei Conti, addì 11 ottobre
1944
Registro Presidenza n. 1 foglio n. 165 - EMANUEL.
DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11ottobre 1944,
n. 257
Ordinamento dell'Alto Commissariato per le sanzioni
contro il fascismo,
(Pubblicalo nella
Gazzetta Ufficiale del 12. ottobre 1944, n.67)
Norme per l'acceleramento del giudizio di epurazione
e per il collocamento a riposo dei dipendenti civili
e militari dello Stato appartenenti ai primi quattro
gradi della classificazione del personale statale.
(Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1944 n. 72)
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'Autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27
Luglio 1944, n. 159;
Visto il decreto1egge Luogotenenziale 25 giugno
1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di
concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1.
Nei confronti dei dipendenti civili e militari dello
Stato, appartenenti ai primi quattro gradi della
classificazione del personale statale ed ai gradi
corrispondenti dell' Amministrazionedelle
ferrovie dello Stato, il termine stabilito dal primo
comma dell’art. 25 del decreto legislativo
Luogotenenziale 27 luglio 1944 numero 159, é di
trenta, giorni, decorrenti dall’entrata in vigore
del presente decreto.
Nei casi previsti dal comma precedente, le
Commissioni devono comunicare all'Alto Commissario
per le sanzioni contro il fascismo ed
all’interessato, le loro conclusioni, entro trenta
giorni dall’ avvenuto deferimento: il termine per i
ricorsi alla Commissione centrale di cui all’ art.
20 del decreto legislativo Luogotenenziale 27
luglio 1944 n. 159 è di dieci giorni per l'Alto
Commissario e di tre per l'interessato; detti
ricorsi debbono essere trattati dalla Commissione
centrale con precedenza.
Il termine di trenta giorni, stabilito nel comma
precedente, può essere congruamente prorogato fino
al doppio dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, su richiesta motivata, del presidente
della Commissione di epurazione, quando
un'eccezionale complessità degli accertamenti lo
esiga.
Art. 2.
E’ data facoltà al Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito il Ministro competente, di
collocare a riposo( anche su domanda
dell'interessato, i dipendenti civili e militari
dello Stato, anche se inamovibili, appartenenti ai
primi quattro gradi della classificazione del
personale statale, ed ai gradi corrispondenti dell’
Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
La facoltà può essere esercitata, entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
e anche in pendenza del giudizio di epurazione.
Il personale militare, al quale è applicata la
disposizione del presente articolo, è collocato
nella posizione di stato che spetta a norma de11e
disposizioni in vigore.
Art. 3.
Nei casi preveduti dall'articolo precedente, verrà
computato, ai fini della liquidazione della
pensione, in aggiunta al servizio effettivo
prestato, un periodo di dieci anni per il personale
inamovibile e di cinque anni per gli altri casi.
Tuttavia la liquidazione della pensione non potrà
essere commisurata ad un periodo di servizio
inferiore ai venti anni, nè superiore
complessivamente ai quaranta anni.
Agli effetti del primo comma del presente articolo
sono considerati inamovibili il personale della
Magistratura ordinaria, delle magistrature del
Consiglio di Stato e della Corte dei conti ed i
professori universitari; a costoro, quando non é
applicabile il primo comma del presente articolo, è
esteso il disposto della legge 22 maggio 1940, n.
587.
Art. 4.
1 provvedimenti di collocamento a riposo, adottati
ai sensi dell'art. 2, sono comunicati all'Alto
Commissario per le sanzioni contro il fascismo, il
quale, quando ritiene che ricorra 1'applicabilità
del secondo comma dell'art. 22 del decreto
legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n.159,
può, entro trenta giorni, deferire il dipendente
collocato a riposo alle Commissioni di epurazione,
perchè giudichino se debba essere disposta o meno
la perdita del diritto a pensione. Le Commissioni
possono anche deliberare la perdita delle sole
maggiorazioni concesse ai sensi dell'articolo
precedente.
La perdita del diritti a pensione o delle
maggiorazioni predette ha effetto dal primo del
mese successivo alla data delle conclusioni della
Commissione centrale ovvero alla data in cui le
conclusioni della Commissione di primo grado sono
divenute definitive.
Il procedimento si svolge con l'osservanza del
decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944
n. 159 e dell'art. 1 del presente decreto.
Art. 5.
Per i dipendenti dello Stato, che si trovano nei
territori che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, non siano stati ancora restituiti
all'Amministrazione italiana, i termini di cui al
primo comma dell'art. 1 e all'art. 2 decorrono dalla
data in cui il decreto legislativo Luogotenenziale
27 luglio 1944, n.159, ed il presente decreto
entreranno in vigore nei territori stessi.
Quando, in conseguenza della liberazione di un
territorio non ancora liberato risultino a carico
di dipendenti dello Stato gravi elementi concernenti
addebiti dei quali non si ebbe prima notizia, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, con suo
decreto, può disporre l'applicazione dell'art. 1 del
presente decreto anche dopo la scadenza del termine
stabilito, ma non oltre quelli indicati nel comma
precedente.
Nella ipotesi ]prevista dal comma precedente,
l'Alto Commissario può promuovere il deferimento
ai sensi dell'art. 4, nei termini stabiliti dal
primo comma.
Per i dipendenti che si trovano fuori del territorio
nazionale, i termini di cui al primo comma sono
prorogati alla data della, cessazione delle
ostilità.
Tuttavia, nei casi previsti dal primo e dal quarto
comma del presente articolo, quando si tratti di
dipendenti i quali attivamente collaborino o
abbiano collaborato con il sedicente governo
fascista repubblicano il procedimento per
1'epurazione o per 1a perdita del diritto a pensione
ai sensi del primo comma dell'art. 4 può svolgersi
anche prima dei termini stabiliti dal presente
articolo, prescindendo dalla contestazione
prescritta nel primo comma dell'art. 19 del decreto
legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159,
sempre che sussista la prova manifesta di detta loro
attiva collaborazione.
Art. 6.
Contro i provvedimenti di cui all'art. 2 e contro i
provvedimenti che pronunciano la perdita del diritto
a pensione ai sensi dell'art. 4 non è ammesso
ricorso in via amministrativa né in via
giurisdizionale, salvo che per il motivo di
incompetenza.
Art. 7.
Fino a quando non sia esaurita l’epurazione delle
pubbliche amministrazioni, le promozioni e le nomine
ai primi quattro gradi della classificazione del
personale statale ed ai corrispondenti gradi
dell’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato,
debbono essere preventivamente comunicate all’Alto
Commissario per le sanzioni contro il fascismo.
L’Alto Commissario, entro dieci giorni dal
ricevimento della comunicazione, può fare
opposizione motivata alle anzidette nomine o
promozioni. Qualora il Ministro non intenda aderire
alla opposizione dell’Alto Commissario, la decisione
al riguardo è deferita al Consilio dei Ministri.
Il personale nominato a norma del presente articolo
mom è soggetto a giudizio di epurazione, salva
l’applicazione del secondo comma dell’art. 5.
Art. 8.
Il presente decreto entra in vigore il 1° novembre
1944.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il
presente decreto e di farlo osservare come legge
dello Stato.
Dato a Roma, addì 11 ottobre 1944
UMBERTO DI SAVOIA
BONOMI - SFOR7A - CIANCA - DE GASPERI - RUINI -
SARAGAT --TOGLIATTI - CARANDINI - - TUPINI -
SIGLIENTI -.- SOLERI - CASATI - DE COURTEN -
PIACENTINI - DE RUGGIERO – MANCINI - GULLO -
CERABONA - GRONCHI
Visto, il Guardasigilli: Tupini
Registrato alla Corte dei Conti, addì 21 ottobre
1944
Registro Presidenza n. 1 foglio n. 212
- EMANUEL.
DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 ottobre
1944, n285.
Norme integrative e di attuazione del decreto
legislativo 27 luglio 1944, n. 159, per la parte
riguardante l'epurazione dell'Amministrazione.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 novembre
1944, n. 78)
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'Autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27
luglio 1944 n 159;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno
1944, n. 151 ;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri ;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di
concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1.
Il procedimento per l'epurazione prevista dal
titolo II del decreto legislativo 27 luglio 1944;
n. 159, è promosso dall'Alto Commissario per le
sanzioni contro il fascismo, salvo quanto é disposto
nell'articolo seguente.
Art. 2.
Le Amministrazioni indicate nell'art. 11 del decreto
legislativo 27 luglio 1944, n. 159, denunziano
all'Alto Commissario gli impiegati dipendenti che si
trovino nelle condizioni previste dagli articoli 11
e 17 del decreto legislativo suddetto. Esse
trasmettono all'Alto Commissario le notizie e gli
elementi in loro possesso, riguardanti quei
dipendenti per i quali possono rendersi applicabili
le disposizionî degli articoli 12 e 13 del decreto
legislativo suddetto.
Qualora le Amministrazioni medesime ritengano di
avere elementi sufficienti per il giudizio di
epurazione a carico dei loro dipendenti, procedono
direttamente alla denunzia alle Commissioni
giudicatrici, che, in tal caso, ne daranno
comunicazione all'Alto Commissario, trasmettendo il
nominativo dell'incolpato prima di procedere al
giudizio.
L'Alto Commissario può, ove lo ritenga, avocare a se
l'iniziativa del procedimento.
L'Alto Commissario, in base agli elementi
pervenutigli dalle Amministrazioni o dalle
Commissioni o da lui raccolti con istruttorie
compiute direttamente dal proprio ufficio, promuove
il procedimento di epurazione davanti alle
Commissioni di primo grado nei riguardi di coloro
per i quali egli ritiene applicabili la dispensa o
le sanzioni disciplinari stabilite dal titolo II del
decreto legislativo suddetto.
Art. 3.
L'Alto Commissario può chiedere alle
Amministrazioni informazioni e documenti, che non
possono essere rifiutati.
Se essi involgono segreti politici o militari,
occorre 1'autorizzazione del Presidente del
Consiglio dei Ministri, il quale può stabilire le
modalità da seguire per la, visione o la consegna
dei documenti.
Art. 4.
La Commissione di Primo grado, ricevuta la,
richiesta di procedimento con gli atti relativi,
provvede a contestare all'interessato gli addebiti
con invito a presentare le deduzioni entro un
termine prefisso che, in ogni caso, non può essere
inferiore a giorni dieci.
Entro questo termine l’interessato ha, facoltà di
consultare gli atti nella Segreteria della
Commissione.
Art. 5.
Le deduzioni difensive sono presentate alla
segreteria della Commissione.
L'impiegato che risiede in Comune diverso da quelle
in cui ha sede la Commissione può presentare le sue
deduzioni al capo dell'ufficio al quale è addetto.
I1 capo dell'ufficio trasmette senza indugio le
deduzioni alla segreteria della Commissione.
Art. 6.
La Commissione di primo grado, sulla base degli
elementi raccolti e delle deduzioni
dell'interessato, compie le indagini che ritiene
necessario ai sensi dell'articolo 19 del decreto
legislativo 27 luglio 1944, n. 159, e quindi adotta,
le sue deliberazioni succintamente motivate.
Art. 7.
Nei casi indicati dall'art. 14 del decreto
legislativo 27 luglio 1.944, n. 159, la Commissione
per 1'epurazione, in luogo della dispensa dal
servizio, delibera l'applicazione di sanzioni
disciplinari di minore gravità ai sensi
dell'articolo medesimo, quando ritenga di poter
escludere la settarietà o la intemperanza fascista.
Art. 8.
Non si fa luogo all'applicazione di alcuna sanzione
quando le qualifiche indicate nell'art. 14 del
decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, sono
state attribuite senza corrispondenza all'effettivo
stato di fatto.
Parimenti non si fa luogo all'applicazione di alcuna
sanzione nei riguardi di coloro che siano stati
ufficiali della m.v.s.n. per effetto di
incorporazioni collettive nella milizia di reparti
provenienti da altri corpi dello Stato senza una
specifica richiesta degli interessati.
Tuttavia si fa luogo all'applicazione della dispensa
dal servizio e delle altre sanzioni previste
dall'art. 14 del decreto suddetto nei riguardi di
coloro che abbiano sfruttato l'attribuzione delle
qualifiche e l'incorporazione nella milizia per
conseguire vantaggi particolari diversi da quelli
preveduti in via generale per tutti coloro che si
trovano nelle medesime condizioni.
Art. 9.
I ricorsi dell'interessato e dell'Alto Commissario
avverso la deliberazione della Commissione di primo
grado sono presentati nella segreteria della detta
Commissione e sono da questa trasmessi, unitamente
agli atti, alla Commissione centrale.
L’impiegato che risiede in un Comune diverso da
quello in cui ha sede la Commissione di primo grado
può presentare il ricorso al capo dell'ufficio al
quale è addetto.
Il capo dell'ufficio trasmette senza indugio il
ricorso alla segreteria della Commissione di primo
grado per il corso ulteriore.
Art. 10.
Le conclusioni delle Commissioni di epurazione sono
dalle rispettive segreterie comunicate
all'Amministrazione dalla quale 1'impiegato dipende
per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Art. 11.
L'Alto Commissario, qualora ravvisi sussistere
contro un impiegato sottoposto a procedimento per
l'epurazione elementi tali da rendere necessaria la
sospensione dall'ufficio, ne fa proposta motivata
al Ministro o al Prefetto competente per l'adozione
del relativo provvedimento ai sensi dell'art. 22 del
decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.
Il Ministro o il Prefetto, qualora non ritenga di
accogliere la richiesta dell'Alto Commissario,
gliene dà subito avviso e ne riferisce al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al quale spetta la
decisione definitiva.
Il provvedimento di sospensione può essere sempre
revocato, anche in pendenza del procedimento di
epurazione, dalla stessa autorità che lo ha emesso,
previo parere favorevole dell'Alto Commissario,
quando vengono meno gli elementi elle lo abbiano
reso necessario. Nel caso di parere negativo la
detta autorità può provocare la decisione
definitiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Art. 12.
La Commissione centrale per l'epurazione ha i
medesimi poteri attribuiti alle Commissioni di
primo grado dell'art. 19 del decreto legislativo 27
loglio 1944, n. 159.
Davanti alla Commissione centrale possono essere
prodotti nuovi elementi sia da parte dell’
interessato sia da parte dell'Alto Commissario.
La Commissione centrale può concludere per una
sanzione più grave di quella ritenuta applicabile
dalla Commissione di primo grado, anche quando
l'Alto Commissario non abbia proposto ricorso.
Art. 13.
L'epurazione per le aziende private concessionarie
di pubblici servizi, le quali hanno la sede e
svolgono le loro attività in una sola provincia, è
fatta dalla Commissione prevista dal terzo comma
dell'art. 18 del decreto legislativo 27 luglio
1944, n. 159.
1 provvedimenti concernenti il personale delle
aziende predette sono adottati dal Prefetto.
Art. 14.
Per le aziende speciali dipendenti da
Amministrazioni o da Enti pubblici, quale secondo
membro della Commissione di epurazione può essere
nominato sia un funzionario dell'azienda interessata
sia un funzionario dell'Amministrazione o dell'Ente
pubblico da cui essa dipende.
Nel caso di commissione unica per più aziende, ferma
restando la norma del comma precedente, l'autorità
competente può designare il secondo membro tra il
personale di una qualunque delle aziende stesse.
La disposizione del primo comma, si applica anche
alle aziende riconosciute di interesse generale nei
confronti delle Amministrazioni che su di esse
esercitano il controllo.
Art. 15.
In deroga al disposto del terzo comma dell'art. 14
del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, le
Commissioni di epurazione per gli enti previsti nel
comma stesso e nell'art. 13 del presente decreto
sono nominare dal Presidente del Consiglio dei
Ministri sentito l'Alto Commissario, ferma restando,
per la loro composizione, la disposizione
dell'articolo precedente per le aziende ivi
previste. Presidente della Commissione sarà, in ogni
caso, un magistrato dell'ordine giudiziario o
amministrativo, in servizio o a riposo.
Può essere nominata una Commissione avente
competenza per più di una, provincia.
Per il comune di Roma e le aziende dipendenti la
Commissione è nominata dal Ministro per l'interno ;
il secondo membro può essere scelto sia fra il
personale del Comune sia, fra quello del detto
Ministero.
Le Commissioni di epurazione per le aziende private
concessionarie di pubblici servizi e per quelle
riconosciute di interesse nazionale possono essere
nominate, oltre che dall'autorità competente, ai
sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 27
luglio 1944, n. 159, anche dal Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Art. 16.
Per le Amministrazioni statali, le quali hanno
personale numeroso in sedi periferiche, possono
essere nominate, nei modi previsti dal secondo comma
dell'articolo 18 del decreto legislativo 27 luglio
1944, n. 159, Sottocommissioni aventi competenza per
il personale in servizio in una o più province.
Le Commissioni possono aver sede in provincia.
Art. 17.
In ogni provincia, il Prefetto, insieme col delegato
dell'Alto Commissario, prepara il materiale
istruttorio relativo agli impiegati da, sottoporre
al giudizio della Commissione di epurazione.
Art. 18.
Lo Commissioni centrali, previste dell'art. 23,
terzo comma, del decreto legislativo 27 luglio 1944,
n. 159, sono composte di un presidente, di due
magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo,
in servizio o a riposo, di quattro membri scelti dal
Ministro competente, previo parere, ove esistano,
degli organi incaricati della tenuta dell'albo in
Roma, fra gli esercenti della professione, arte o
mestiere, e di due altri membri designati dall'Alto
Commissario.
Nella nomina delle Commissioni previste dal primo
comma dell'articolo predetto, il Ministro competente
o l'autorità da, lui delegata può prescindere dalla
designazione degli orfani incaricati della tenuta
dell'albo, ove essi non esistano.
Art. 19.
Le Commissioni incaricato di rivedere le iscrizioni
agli albi, a termine dell'art. 23 del decreto
legislativo 27 luglio 1944, n. 159, applicano i
criteri di cui agli articoli 12, n. 1, 13 e 14 dello
stesso decreto. Esse deliberano la cancellazione
quando il comportamento dell’ iscritto sia stato
tale da compromettere il decoro, la dignità
professionale o comunque da farlo ritenere indegno
di continuare nell'esercizio professionale, arte o
mestiere.
Negli altri casi, in luogo della cancellazione,
viene disposta la sospensione temporanea
dall'esercizio della professione, arte o mestiere.
Si applica anche agli iscritti negli albi la
disposizione dell'art. 16 del decreto suddetto.
Nei casi in cui l'esercizio della attività
professionale è subordinato ad autorizzazione o
concessione dell'autorità governativa, la
cancellazione dall'albo comporta la perdita
dell'autorizzazione o concessione.
Art. 20.
Le Commissioni incaricate della revisione degli albi
hanno i medesimi poteri attributi alle Commissioni
per l'epurazione dall'art. 19 del decreto
legislativo 27 luglio 1944, n. 159.
Le dette Commissioni procedono su richiesta dell’
Alto Commissario, al quale gli organi incaricati
della tenuta degli albi rimettono gli elementi in
loro possesso e le denunzie ad essi pervenute.
Nei casi di particolari gravità le Commissioni
possono, in pendenza del procedimento per la
revisione, sospendere dall'esercizio della
professione, arte o mestiere, fino alla definizione
del procedimento, le persone contro le quali si
procede.
Art. 21.
I ricorsi avverso le deliberazioni della Commissione
per la revisione delle iscrizioni negli albi sono
presentati nella segreteria della stessa
Commissione e sono da questa trasmessi, unitamente
agli atti, alla Commissione centrale competente.
Art. 22.
Lo deliberazioni delle Commissioni incaricate della
revisione degli albi, trascorsi i termini per
ricorrere senza che sia stato prodotto ricorso, e le
deliberazioni delle Commissioni centrali sono dalla
segreteria comunicate agli organi incaricati della
tenuta degli albi per i provvedimenti di esecuzione
delle deliberazioni medesime.
Art. 23.
Alle Commissioni incaricate della revisione degli
albi si applica l'ultimo comma dell'art. 18 del
decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.
Qualora un unico organo sia incaricato della tenuta
di più albi professionali, se il rilevante numero
degli iscritti lo renda necessario, il Ministro
competente può disporre che siano costituite
Commissioni diverse per la revisione delle
iscrizioni nei singoli albi.
Art. 24.
Il Ministro competente può disporre che la revisione
degli albi, prevista, dell'art. 23 del decreto
legislativo 27 luglio 1944, n. 159, sia fatta in
primo grado dal una Commissione per due o più albi
tenuti presso sedi vicine, quando ciò si ravvisi
opportuno per il numero esiguo degli iscritti nei
singoli albi.
Art. 25.
Agli effetti dei termini stabiliti dell'art. 25 del
decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, il
procedimento per l'epurazione si considera iniziato
dalla data dello comunicazione degli addebiti
all'interessato.
Per l'impiegato che sia, stato sospeso dall'ufficio
prima di tale comunicazione, il procedimento si
considera iniziato dalla data del provvedimento di
sospensione. Se tuttavia questa data sia anteriore
all'entrata in vigore del presente decreto, il
procedimento si considera iniziato il 16° giorno da
quello in cui il decreto entrerà in vigore, quando
la comunicazione degli addebiti non sia stata fatta.
Art. 26.
Quando, in conseguenza della liberazione dei
territori attualmente non liberati, risultino a
carico di persone soggette a giudizio di epurazione
gravi elementi concernenti addebiti che non poterono
prima essere conosciuti, il Presidente del Consiglio
dei Ministri può, con suo decreto, disporre che il
termine previsto nel 1° comma dell'art. 25 del
decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, decorra,
nei confronti delle dette persone, dalla data
prevista dal terzo comma dell'articolo stesso.
Art. 27.
Quando ricorra la gravità preveduta dal secondo
comma dell'art. 22 del decreto legislativo
Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, possono
essere sottoposti a giudizio di epurazione, da
svolgersi nei modi e nei termini previsti, anche
coloro che sono stati collocati a riposo dopo il 25
luglio 1943, agli effetti dell'eventuale perdita del
diritto a pensione.
Art. 28.
La revisione dei provvedimenti ai sensi del secondo
comma dell'art. 44 del decreto legislativo 27 luglio
1944, n. 159, ha luogo su richiesta degli
interessati, da presentarsi entro novanta giorni
dall'entrata, in vigore del presente decreto, alla
segreteria della competente Commissione di
epurazione, ovvero all'Amministrazione, dalla quale
l'impiegato dipendeva.
Il giudizio di revisione si svolge con le norme
prescritte dal decreto legislativo 27 luglio 1944,
n. 159.
Art. 29.
L'impiegato, per il quale la Commissione di
epurazione di primo grado si è pronunciata per la
dispensa dal servizio, deve essere immediatamente
sospeso ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, del
decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.
Art. 30.
Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, del Regno.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il
presente decreto e di farlo osservare come legge
dello Stato.
Dato a Roma, addì 23 ottobre 1944.
UMBERTO DI SAVOIA
BONOMI - SFORZA - CIANCA - DE GASPERI - RUINI -
SARAGAT - TOGLIATTI - CARAND1NI TUPINI - SIGLIENTI -
SOLERI - CASATI - DE COURTEN -PIACENTINI – De
RUGGIERO -MANCINI - GULLO - CERABONA - GRONCHI.
Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alta Corte dei Conti, addì 7 novembre
1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 1.
DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1945,
n. 2.
Norme integrative dei decreti legislativi
Luogotenenziali 27 luglio 1944, n. 159; 11 ottobre
1944, n. 2,57 e 23 ottobre 1944, n. 285, sulle
sanzioni contro il fascismo e sul collocamento a
riposo dei dipendenti dello Stato appartenenti ai
primi quattro gradi della classificazione del
personale statale.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio
1945, n. 4)
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'Autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27
luglio 1944, n. 159; -
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11
ottobre 1944, n. 257;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23
ottobre 1944, n. 285;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno
1944, n. 151 ; .
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di
concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1.
L'art. 40 del decreto legislativo Luogotenenziale 27
luglio 1944, n. 159, è sostituito dal seguente:
« Ad assicurare l'applicazione del presente decreto
è istituito un Alto Commissario per le sanzioni
contro il fascismo. - '
L’Alto Commissario è nominato su deliberazione del
Consiglio dei Ministri ed è, per la durata, della
carica, equiparato ai magistrati dell’odine
giudiziario di primo grado,
Egli è assistito da un Alto Commissario aggiunto e
da un vice Alto Commissario aggiunto per ciascuno
dei quattro rami di sua competenza.
Qualora sia vacante la carica di Alto Commissario o
questi sia assente od impedito, le funzioni relative
sono esercitate collegialmente dai quattro Alti
Commissari aggiunti, sotto la presidenza del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Gli Alti Commissari aggiunti ed i vice Alti
Commissari aggiunti sono nominati dal Presidente
del Consiglio dei Ministri e sono equiparati
rispettivamente, per la durata della carica, ao
magistrati di grado terzo e quarto.
All' Ufficio dell'Alto Commissario vengono
assegnati, su richiesta nominativa, magistrati e
funzionari in numero adeguato, ed è posto alla sua
dipendenza un nucleo di polizia giudiziaria composto
di personale dei carabinieri, della pubblica
sicurezza e della guardia di finanza. L'ufficio di
segreteria è retto da un segretario generale, e vi
possono essere chiamati anche estranei
all'Amministrazione dello Stato,
L'Alto Commissario e gli uffici dipendenti possono
richiedere l'opera della polizia giudiziaria, che è
tenuta ad eseguirne gli ordini ».
Art. 2.
Il primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo
Luogotenenziale 27 luglio 1944, il. 159, è
sostituito dai seguenti:
« Chi, per motivi fascisti o avvalendosi della
situazione politica creata dal fascismo, abbia
compiuto fatti di particolare gravità che, pur non
integrando gli estremi di reato, siano contrari a
norme di rettitudine di probità politica, è soggetto
alla sospensione dai diritti elettorali, attivi e
passivi, per una durata, non superiore a dieci anni,
o alla interdizione temporanea dai pubblici uffici,
ovvero alla privazione dei diritti politici per una
durata non superiore a dieci anni.
In ogni caso incorrono nella sospensione del diritto
elettorale coloro che hanno ricoperto cariche
direttive nel partito fascista. Tali cariche saranno
indicate con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri ».
Art. 3.
Il magistrato, chiamato a presiedere le Commissioni
provinciali ai sensi dell'art. 8 del decreto
legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159,
è nominato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentiti il Ministro per la grazia e
giustizia e l' Alto Commissario per le sanzioni
contro il fascismo.
Art. 4
All’art. 14 del decreto legislativo Luogotenenziale
27 luglio 1944, n. 159 è aggiunto il comma seguente:
« Alle minori pene disciplinari si può addivenire
anche nel caso dell'apologia fascista, contemplata
nel1'art. 12, n. 1, quando l'apologia non abbia
avuto ta1e gravità da rendere il colpevole indegno
di servire lo Stato ».
Art. 5.
La Commissione centrale preveduta dall'art. 20 del
decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944,
n. 159 , è costituita da quattro sezioni, ciascuna
delle quali composta di un presidente di sezione, di
due magistrati dell'ordine giudiziario o
amministrativo, in servizio o a riposo, di due
funzionari delle Amministrazioni centrali e di due
membri, designati dall'Alto Commissario per le
sanzioni contro il fascismo.
Il presidente della Commissione centrale stabilisce
le norme per la ripartizione del lavoro fra le varie
sezioni e può presiedere le adunanze di ciascuna di
esse.
Art. 6.
Fermo quanto disposto nel primo comma dell'art. 1
del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre
1944 n. 257, il termine stabilito nel primo comma
dell'articolo 25 del decreto legislativo
Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è prorogato
di tre mesi per i territori restituiti
all'Amministrazione italiana anteriormente alla
data del presente decreto. La proroga é limitata ad
un mese per le procedure relative ai funzionari
delle Amministrazioni centrali dello Stato.
Art. 7.
Nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 1 del
decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944
n. 257, 1a proroga del termine per la comunicazione
delle conclusioni delle Commissioni di epurazione
può essere consentita fino a sessanta giorni.
Art. 8.
Il termine previsto dal secondo comma, dell'art. 2
del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre
1944 n. 257, è portato a novanta giorni.
Art. 9.
Il personale contemplato nell'ulltimo comma
dell'articolo 3 del decreto legislativo
Luogotenenziale 11 ottobre 1944 n. 257, é ammesso a
chiedere, in luogo della maggiorazione del servizio
utile per la pensione ai sensi del primo comma del
detto art. 3, l'applicazione della legge 23 maggio
1940, n. 587, a norma dell'ultima parte dell’
articolo stesso.
La richiesta deve essere presentata. entro quindici
giorni dalla data di comunicazione del decreto di
collocamento a riposo.
Art. 10.
I benefici economici previsti per il personale
inamovibile dall’ art. 3 del decreto legislativo
Luogotenenziale 11 ottobre 1944 n. 257, e dall'art.
9 del presente decreto, si applicano anche
nei confronti, degli avvocati dello Stato
collocati a riposo in base al citato decreto n. 257.
Art. 11.
Il termine per la comunicazione delle conclusioni
delle Commissioni di epurazione, preveduto dal
secondo comma, dell'art. 1 del decreto legislativo
Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, decorre
dalla data di entrata in vigore del decreto stesso,
per i deferimenti avvenuti anteriormente a detta
data.
Art. 12.
L'art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale
27 ottobre 1944 n. 285, è modificato come appresso:
« In ogni provincia il prefetto, insieme con tre
delegati dell'Alto Commissario per le sanzioni
contro il fascismo, prepara il materiale istruttorio
relativo agli impiegati da sottoporre al giudizio
della Commissione di epurazione ».
Art. 13.
Dopo il secondo comma dell'art. 20 del decreto
legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944 n. 285
è aggiunto il comma, seguente:
« Gli. organi incaricati della tenuta degli albi,
qualora ritengano di avere elementi sufficienti per
il giudizio di epurazione a carico degli iscritti,
procedono direttamente alla denuncia alle
Commissioni, che, in tal caso, ne daranno
comunicazione all'Alto Commissario, prima, di
procedere al giudizio. L'Alto Commissario può, ove
lo ritenga, avocare a se l'iniziativa del
procedimento ».
Art. 14.
La trasmissione da parte della Commissione di
epurazione, di primo grado delle loro conclusioni
all'Alto Commissario per le sanzioni contro il
fascismo, ai sensi dell'art. 20 del decreto
legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159,
deve essere accompagnata dal fascicolo, degli atti e
documenti del procedimento a cui le conclusioni si
riferiscono. -
Art. 15.
Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, del Regno.
La disposizione dell’art. 7 ha effetto dal 30
dicembre 1944.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il
presente decreto e di farlo osservare come legge
dello Stato.
Dato a Roma, addì 4 gennaio 1945.
UMBERTO DI SAVOIA
BONOMI - SFORZA - CIANCA - DE GASPERI - RUINI -
SARAGAT - TOGLIATTI - CARAND1NI TUPINI - SIGLIENTI -
SOLERI - CASATI - DE COURTEN -PIACENTINI – De
RUGGIERO -MANCINI - GULLO - CERABONA - GRONCHI.
Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alta Corte dei Conti, addì 8 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 10.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLI0 DEI MNlSI'RI 2
febbraio 1945.
Indicazione delle cariche fasciste aventi per
effetto la sospensione del diritto elettorale
prevista dall'art. 8 del decreto legislativo
Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, modificato
dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale
4 gennaio 1945, n. 2.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 15 febbraio 1945. n. 20)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
Visto l’art. 8 de] decreto legislativo
Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159:
Visto l'art. 2 del decreto legislativo
Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2;
DECRETA:
Articolo unico.
Le cariche direttive che hanno per effetto la
sospensione del diritto elettorale prevista
dall'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale
27 luglio 1944, n. 159, modificato dall'art. 2 del
decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945,
n. 2, sono le seguenti:
1) segretario e vice segretario del partito
fascista;
2) membro del gran consiglio del fascismo;
3) componente del direttorio nazionale del partilo
fascista;
4) componente del consiglio nazionale del partito
fascista;
5) ispettore del partito fascista;
6) segretario e vice segretario federale
7) ispettore federale;
8) segretario e vice segretario di comune con
popolazione non inferiore ai 20.000 abitanti;
9) ufficiale della milizia volontaria per la
sicurezza nazionale, in servizio permanente
effettivo, con grado superiore a quello di
centurione.
Roma, addì 2 febbraio 1945
B0NOMI
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
EPURAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,
REVISIONE DEGLI ALBI DELLE PROFESSIONI, ARTI
E MESTIERI ED EPURAZIONE DELLE AZIENDE PRIVATE
(Decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre
1945, n. 702
pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
del 13 novembre 1945, n. 136)

LIBRERIA DELLO STATO
ROMA - 1945
DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZ1ALE
9 novembre 1945, n. 702.
Epurazione delle pubbliche Amministrazioni,
revisione degli albi delle professioni, arti e
mestieri ed epurazione delle aziende private.
UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27
luglio 1944, n. 159, e successive modificazioni e
aggiunte;
Visto l’art. 4 del decreto-legge
Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151,
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1
febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di
concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
TITOLO I
Art. 1.
Sono dispensati dal servizio i dipendenti delle
pubbliche Amministrazioni, a qualunque categoria o
gruppo appartengano, aventi grado superiore all'8°
o parificato della classificazione statale, anche
se inamovibili, i quali per l'attività politica
svolta come fascisti, o per le manifestazioni di
carattere fascista compiute in ufficio o fuori di
ufficio o per aver dato prova di faziosità fascista
o
perché nominati all'impiego per
soli titoli fascisti, si trovino in condizione di
incompatibilità con la permanenza in servizio.
I dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di
grado inferiore al 7° sono esenti da procedimento
di dispensa, a meno che nella loro condotta si
riscontrino manifestazioni di grave faziosità
fascista o che si trovino nelle condizioni previste
dall'articolo successivo.
Per le Amministrazioni diverse da quelle dello
Stato la parificazione dei gradi, agli effetti del
presente. decreto, se non esiste, è
deliberata con provvedimento insindacabile del
capo
dell'Amministrazione.
Art. 2.
Sono dispensati
`dal servizio, anche se inamovibili, i dipendenti,
delle Amministrazioni
pubbliche,
a
qualunque
categoria, gruppo o grado appartengano, la cui,
incompatibilità alla permanenza in servizio risulti
dal fatto di avere, dopo 1'8 settembre 1943
a) prestato servizio militare o civile alle
dipendenze del tedesco invasore;
b) aderito al partito repubblicano fascista;
c)
prestato servizio volontario
nelle formazioni militari del governo della
sedicente repubblica sociale italiana; o, col
grado di
ufficiale,
in
quelle del lavoro organizzate dal governo stesso;
d) partecipato a rastrellamenti o ad esecuzioni
sommarie e di condanna ordinate dai nazi-fascisti o
svolto opera di delazione a favore di questi ultimi
;
e) esercitato funzioni di capo della provincia o di
questore per nomina del sedicente governo della
repubblica sociale, ovvero di presidente, di
pubblico accusatore, o di membro dei tribunali
speciali o straordinari istituiti dal.
detto governo;
f) abbandonato la propria sede per seguire e
servire il governo fascista;
g) svolto opera specifica di collaborazione con i
tedeschi
o
con la sedicente repubblica sociale italiana.
Non si fa luogo a dispensa quando
le attività, dopo l'8 settembre 1943, siano state
svolte
a
seguito di coercizione o allo scopo di danneggiare
l’azione dei tedeschi o del
governo che solo apparentemente si serviva.
Art. 3.
Chi dopo 1'8 settembre 1943 si è distinto nella
lotta contro i tedeschi può essere esente dalla
dispensa.
Art. 4.
La incompatibilità prevista dagli articoli 1 e 2 é
dichiarata su richiesta dell'Amministrazione:
a) dalle Commissioni di epurazione istituite, ai
sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 27
luglio 1944, n. 159, presso le Amministrazioni
centrali o gli Enti pubblici autonomi per tutti i
dipendenti di dette, Amministrazioni od
Enti; restano ferme
!e
facoltà previste, dall'ultimo comma dell'art. 18 del
decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio,
1944, n. 159, e dall'art. 16 del decreto legislativo
Luogotenenziale 23 ottobre 1944, u. 285;
b) dalle Commissioni provinciali di epurazione
istituite ai sensi del 3° comma dell'art. 18 del
decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944,
n. 159, per i dipendenti di Enti pubblici locali e
di Enti sottoposti a controllo dell'Amministrazione
locale.
L'Alto
Commissario per le sanzioni contro il fascismo ed i
suoi delegati provinciali invigilano sullo
svolgimento dei giudizi di epurazione e, quando è
necessario, prendono l'iniziativa del deferimento.
Al procedimento davanti alle Commissioni di
epurazione si
applicano le norme previste dal decreto legislativo
Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e
successive aggiunte e modificazioni, per il
procedimento davanti alle Commissioni di primo
grado.
Art. 5.
L'Amministrazione competente, non appena ricevuta
comunicazione della decisione definitiva, deve
deliberare la dispensa dal servizio di quei,
dipendenti nei confronti dei quali sia stata
dichiarata la incompatibilità a restare in
servizio.
Contro i provvedimenti di dispensa dal servizio non
è dato ricorso,
nè
in via amministrativa
nè
in via giurisdizionale.
Art.6.
Il dipendente
dispensato dal servizio ai sensi dell'articolo
precedente, è ammesso al trattamento di quiescenza
che possa spettargli a norma delle disposizioni
vigenti.
Nei casi di
particolare gravità, la Commissione di epurazione
può pronunciare la perdita del diritto al
trattamento di quiescenza.
Anche quando
sia stata disposta
1a
perdita -del diritto al trattamento di
quiescenza, spetta all'impiegato dispensato la
restituzione dei contributi da lui eventualmente
versati al fondo di previdenza. .
Art. 7.
I dipendenti sottoposti a procedimento di epurazione
ai sensi dell'art. 4 possono essere sospesi
dall'ufficio
in
pendenza del giudizio, con deliberazione
dell'Amministrazione competente.
Art. 8.
Le disposizioni degli articoli precedenti si
applicano anche al personale dipendente dagli
istituti pubblici
o
di interesse nazionale, da imprese o da aziende
private concessionarie
di pubblici servizi o esercenti una pubblica
funzione o
un servizio di
pubblica utilità.
Il giudizio
di
epurazione è di competenza delle
Commissioni
provinciali di epurazione previste dal 3° comma
dell'art.
18 del
decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944,
n. 15 e successive aggiunte
e modificazioni,
tranne che non siano costituite apposite
commissioni presso gli istituti
e
le aziende
suddette.
La dispensa dal servizio è deliberata dal capo
dell’Istituto per í dipendenti da istituti, pubblici
o di interesse nazionale, e dal Prefetto della
provincia, in
cui
l'impresa o l'azienda ha
la
sua sede; per il personale dipendente dalle imprese
e dalle aziende private indicate nel primo comma
del presente articolo.
Art. 9.
Entro il 31 marzo 1946 i
capi delle
singole pubbliche Amministraz1oni possono, per
ragioni di opportunità politica o morale, disporre
il trasferimento di funzionari,
anche
se inamovibili, ad altra sede e, comunque, per
coloro che si trovano nelle zone tuttora
amministrate dal Comando Alleato, non oltre tre
mesi dal passaggio. delle dette zone
all’ amministrazione del Governo italiano.
Art. 10.
Sono cancellati
dagli albi gli iscritti che
per faziosità o malcostume fascista si siano resi
incompatibili
a
continuare nell'esercizio della professione,
dell'arte o del mestiere.
Il giudizio su tale incompatibilità spetta agli
organi incaricati della tenuta degli albi, i quali
vi provvedono direttamente o a mezzo di commissioni
da essi nominate; in difetto le commissioni sono
nominate dal Ministro che esercita il controllo
sugli albi.
Art. 11.
Contro le decisioni delle commissioni previste dalla
lettera a) dell'art. 4 il dipendente dispensato
può
ricorrere, anche per il merito, ad una
Sezione speciale del Consiglio di Stato, composta
con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri ed integrata da due, membri da designarsi
l'uno dall'Alto Commissario e l'altro dal Ministro
da cui dipende o alla
Cui
vigilanza è sottoposta l'Amministrazione, alla quale
appartiene il ricorrente.
Il ricorso é proposto nel termine di sei giorni
decorrenti
dalla notifica
della decisione della Commissione di 1° grado,
mediante deposito nella segreteria della Commissione
stessa, nell'ufficio dal quale il ricorrente dipende
o, direttamente, nella
segreteria della Sezione speciale dei Consiglio di
Stato.
La Sezione speciale decide in camera di consiglio
senza l'osservanza delle ordinarie norme di
procedura e al procedimento
si
applicano le norme
previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 27
luglio 1944, n. 159, e successive aggiunte
e
modificazioni, per
il procedimento davanti alla Commissione.
centrale.
Art. 12.
Contro le
decisioni delle Commissioni provinciali, il
dipendente dispensato può ricorrere ad una
commissione, presso la Corte di Appello nella cui
circoscrizione ha sede la Commissione -di
prima, istanza. La Commissione d'appello, costituita
con decreto del primo Presidente della Corte.
di Appello, é composta
di un magistrato o di un funzionario della pubblica
Amministrazione, anche a riposo, di grado non
inferiore al quinto, con funzioni di presidente e di
due membri da designarsi l’uno dall'Alto Commissario
e l'altro dal Comitato di liberazione Nazionale
Provinciale tra i funzionari dell’ Amministrazione
cui appartiene, il ricorrente:
Il ricorso é proposto nel termine di
sei
giorni, decorrenti dalla notifica: della decisione
della Commissione di 1° grado, mediante deposito
nella
segreteria della Commissione stessa o direttamente
nella segreteria della Commissione di appello.
Al procedimento davanti alle Commissioni di appello
si applicano le norme previste dal decreto
legislativo Luogotenenziale 27
luglio
1944, n. 159, e successive, aggiunte e
modificazioni, per il procedimento davanti alla
Commissione centrale.
Art. 13.
Ferme le dispense dal servizio, le cancellazioni
dagli albi ed i proscioglimenti disposti con
decisioni definitive, emanate ai sensi del decreto
legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944 n. 159,
sono revocate le sanzioni disciplinari diverse dalla
dispensa del servizio dalla cancellazione dagli albi
e dalla retrocessione, irrogate con decisioni
definitive ai sensi dello stesso decreto
legislativo.
Agli effetti delle disposizioni del comma
precedente, le decisioni delle Commissioni centrali
si considerano definitive anche
se
alla data di entrata in vigore del presente decreto
non sono state ancora notificate ai sensi dell'art.
5. del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile
1945, n.
179.
Le decisioni di
primo grado emanate ai sensi del decreto
legislativo Luogotenenziale 27- luglio
1944,
n. 1'59 e successive aggiunte e
modificazioni, tuttora soggette a ricorso, sono
impugnabili a norma. dei presente decreto.
I ricorsi pendenti alla data di entrata
in
vigore del
presente decreto davanti alla Commissione centrale
per il giudizio
di
appello sono
giudicati dagli organi di secondo grado previsti
dagli articoli 11 e 12. -
Le decisioni di primo grado emanate ai sensi dei
decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944,
n. 159; dalle Commissioni di revisione degli.
albi e tuttora soggette a ricorso, anche quando il
relativo giudizio sia pendente davanti alle
Commissioni centrali, sono soggette a revisione da
parte dei nuovi organi previsti dall’ art.
10.
La Commissione
centrale di epurazione e le Commissioni per la
revisione degli albi, istituite con
il decreto legislativo Luogotenenziale - 27. luglio
1944, n. 159, sono soppresse.
I procedimenti
pendenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto davanti alle Commissioni di primo grado
proseguono davanti alle Commissioni stesse o ai
nuovi organi previsti dall'art. 10 con-
l'applicazione delle norme del presente decreto.
Le sospensioni
dall'ufficio disposte in via cautelare sono revocate
dall'Amministrazione nei confronti dei
dipendenti di
grado ottavo ed inferiori, i quali non si trovino
nelle condizioni previste dal secondo comma
dell'art. 1 e dall'art. 2; in tutti gli altri casi
la revoca della sospensione può essere disposta,
anche in pendenza del
giudizio,
dall'Amministrazione competente o dagli organi
previsti dall'art. 10.
Dalla data: di entrata in vigore dei presente
decreto cessano le sospensioni di fatto comunque
disposte.
Art. 14.
Fermo l'effetto dei termini già scaduti alla data
del presente decreto, i deferimenti devono essere
effettuati entro il 31 marzo 1946 e, comunque, per
coloro che si trovano nelle zone tuttora
amministrate dal Comando Alleato, non oltre tre mesi
dal passaggio delle dette zone all'amministrazione
del Governo italiano.
Art.. 15.
Le disposizioni dei decreto legislativo
Luogotenenziale, 27 luglio 1944, n. 159 e successive
aggiunte
e modificazioni, sono abrogate in quanto
incompatibili col presente decreto.
TITOLO II
Art. 16
Sotto risolti di diritto i contratti d'impiego, di
rappresentanza e di agenzia; dei direttori generali,
tecnici e amministrativi, dei capi servizio, dei
capi uffici, degli institori di società per azioni o
a responsabilità limitata con capitale superiore ai
cinque milioni di
lire o
di società di assicurazione con capitale nominale o
con patrimonio sociale superiore a un milione di
lire, i quali
1) abbiano riportato condanne per delitti ai. sensi
dei titolo primo. del decreto legislativo
Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, anche quando
le condanne non comportino la interdizione dai
pubblici uffici;
2) i cui beni siano stati confiscati a norma
dell'articolo 9 del decreto legislativo medesimo
3) abbiano riportato alcune delle sanzioni previste
dal primo comma dell'art. 1 e dal primo e secondo
comma dell'art. 3 del decreto legislativo
Luogotenenziale 26 aprile 1945,
n. 149.
1)abbiano rivestito cariche fasciste di segretario e
vice segretario del partito, membro del gran
consiglio,, componente del direttorio
nazionale, ispettore del partito, segretario
federale, deputato fascista. consigliere nazionale e
senatore dichiarato decaduto.
Art. 17.
A
coloro elle si
trovano nelle condizioni previste dal n. 4
dell'articolo precedente non si applica la
disposizione prevista dallo stesso articolo quando
posseggano una comprovata capacità tecnica ed
amministrativa e ricorra per essi una delle
circostanze seguenti : si siano distinti nella lotta
contro i tedeschi ovvero, prima dell’inizio della
presente guerra, abbiano preso posizione ostile al
fascismo o abbiano cessato di appartenere al
partito nazionale
fascista o abbiano rivestito la carica di
consigliere nazionale in
rappresentanza
delle categorie professionali senza esercitare
effettiva
attività
politica.
Il giudizio ai riguardo é dato insindacabilmente, su
ricorso dell'interessato, da proporsi entro sessanta
giorni dall'entrata in, vigore del
presente decreto, da una Commissione provinciale
nominata dal Prefetto della provincia, sentito il
Comitato di. Liberazione Nazionale Provinciale
e
composta di un presidente designato dalla
delegazione provinciale dell'Alto Commissariato per
le sanzioni
contro il fascismo e di quattro membri di
cui due designati dalla Camera del Lavoro e due
dalle associazioni dei datori di lavoro. La
competenza della Commissione è determinata dal
luogo in cui il dipendente presta servizio:
Il Prefetto, di concerto con il presidente della
Commissione provinciale, può nominare, con gli
stessi criteri, una o più sezioni della detta
Commissione.
Se è presentato il ricorso di cui sopra il
licenziamento del dirigente è sospeso sino all'esito
del giudizio della Commissione provinciale.
La decisione della Commissione deve essere
comunicata al datore di lavoro.
Art. 18.
11 datore di
lavoro deve procedere
al
licenziamento del dipendente nei confronti del quale
si
sia verificata la risoluzione del rapporto, non
appena scaduto il termine indicato nel secondo comma
dell'articolo precedente se non é stato presentato
il ricorso di cui allo stesso comma, o, in caso
contrario, non appena sia ricevuta la comunicazione
di cui all'ultimo comma dell'articolo suddetto
ovvero non appena. siano diventati definitivi i
provvedimenti di cui ai numeri 1, ,2 e 3 dell'art.
16.
Il datore di lavoro elle contravviene al disposto
del comma precedente è punito con l'arresto fino a
sei mesi e con l'ammenda fino
a 100.000
lire.
Art. 19.
Al dipendente licenziato per risoluzione del
rapporto, ai sensi dell'art. 16 del presente
decreto, è corrisposta l'indennità prevista dai
commi terzo e quarto dell'articolo 10 del R.
decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito
nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonché ogni altra
indennità prevista nei contratti di impiego.
Nel caso
di
rapporto a tempo
determinato é dovuta, a titolo di indennità, la
minore somma tra l'importo delle retribuzioni, fino
-alla scadenza contrattuale del rapporto e
l'ammontare della indennità
che
sarebbe dovuta.
ove il contratto fosse a tempo indeterminato.
Nei casi previsti dai
numeri 1 e 2 dell'art. 16, al dipendente licenziato
non, spettano le indennità di licenziamento e le
eventuali indennità pattuite nei contratti a tempo
indeterminato le quali devono essere devolute alle
istituzioni di previdenza costituite presso
l'azienda o, in mancanza, all'istituto nazionale
della previdenza sociale.
Al dipendente licenziato, nei casi previsti nel
comma precedente, spetta la restituzione dei
contributi da lui versati al fondo
di
previdenza.
E' fatto salvo quanto spetta al
licenziato in
dipendenza
delle assicurazioni obbligatorie.
Art. 20.
Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo
a
quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del-
Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del
sigillo
dello Stato, sia
inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge
dello Stato.
Dato a Roma, addì 9 novembre 1945
UMBERTO DI SAVOIA
PARRI - BROSIO - NENNI - DE GASPERI - TOGLIATTI -
RUINI - SCOCCIMARRO - RICCI -JAC1NI- DE COURTEN -
CEVOLOTTO - ARANGIO RUIZ - ROMITA - GULLO - LA
MALFA - SCELBA - GRONCHI - BARBARESCHI
-
LUSSU –
MOLE’
Visto, il Guardasigilli:
TOGLIATTI
Registrato alla
Corte dei conti,
addì
13 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7,
foglio n.
30,- FRASCA |