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Considerazioni sulla natura giuridica della
RSI
In questi ultimi tempi, soprattutto in
seguito all'insabbiamento della proposta di
legge di iniziativa parlamentare che voleva
estendere a coloro che militarono nella
Repubblica Sociale Italiana la qualifica di
combattenti, è tornata in auge la tematica
della qualificazione giuridica del governo
di Salò.
Personalmente non condivido, poiché non
ancorata ad alcun dato positivo, la tesi
sostenuta da alcuni costituzionalisti (Balladore
Pallieri, Gueli) secondo la quale la RSI
altro non fu se non uno Stato-fantoccio,
presupposto indispensabile per l'occupazione
militare tedesca nell'Italia
centro-settentrionale. Su questa linea, si è
collocata la maggior parte degli storici
contemporanei che vede nell'ordinamento di
Salò un vero e proprio regime
collaborazionista dei nazisti, incapace di
attuare quel programma socialisteggiante
propugnato durante il Congresso di Verona
del novembre 1943. Ma, in realtà, ci
troviamo innanzi ad un'impostazione di
parte, coniata dalla ideologia della
resistenza, e non aderente alla realtà dei
fatti.
Sul piano storico, ha osservato un insigne
costituzionalista quale il prof. Livio
Paladin, «sono esistiti ed esistono tutt'oggi
i più vari regimi fondati sull'appoggio di
altri Stati, che tuttavia mantenevano e
mantengono una loro originarietà ed
indipendenza».
In primo luogo, le norme promanate dalle
fonti di produzione del diritto della
cosiddetta Repubblica di Salò, durante il
biennio 1943-1945, hanno sempre ottenuto
media obbedienza da parte di coloro che
operavano negli ambiti spazio-territoriali
del governo repubblicano a riprova, come
confermato dalla teoria generale del
diritto, della effettività dell'ordinamento
giuridico in questione o meglio, in altri
termini, della validità giuridica delle sue
disposizioni normative; aspetto
difficilmente realizzabile in seno ad uno
Stato a sovranità puramente teorica.
In secondo luogo, è significativo come il
III Reich tedesco abbia riconosciuto
diplomaticamente, e non solo sul piano
formale, la Repubblica Sociale di Benito
Mussolini attuando uno reale scambio di
ambasciatori (a Berlino, andò Filippo Anfuso
dopo essere stato richiamato dalla sede
diplomatica di Budapest; per il governo di
Salò, si insediò Rudolph Rahn già
ambasciatore tedesco a Roma), segno evidente
e tangibile della non volontà di considerare
la RSI una semplice "longa manus" dello
Stato tedesco.
A questo punto, dopo aver demolito, con
argomentazioni chiare e precise, la
tradizionale ed errata visione dello Stato
Fascista Repubblicano, risulta necessario
chiarire la qualificazione di suddetta
realtà alla luce degli elementi
giuspubblicistici di cui oggi disponiamo.
La definizione più corretta è sicuramente
quella che vede nella restaurazione
mussoliniana a Salò, un governo locale di
fatto (Giannini). Infatti, se è vero che non
si può parlare di Stato nell'accezione
moderna del termine in quanto il nuovo
ordinamento fascista si caratterizzava per
una sovranità limitata e circoscritta ad una
porzione del territorio italiano (la parte
rimanente era soggetta alla pseudo-sovranità
del Regno del Sud), è anche vero come, dati
alla mano, non si può negare la presenza di
un apparato
esecutivo-amministrativo-legislativo, munito
di Dicasteri abilmente distribuiti
nell'ambito del proprio territorio per un
maggior controllo dello stesso (la
Presidenza del Consiglio a Bogliaco, il
Ministero dell'Interno a Maderno, il
Ministero della Difesa a Cremona, il
Ministero delle Corporazioni e dell'Economia
a Verona, il Ministero dell'Agricoltura a
Treviso, ecc.) ed in grado, anche se in
maniera non sempre piena, di coordinare la
propria azione politica con le iniziative
militari della Wehrmacht.
A sostegno di quanto ora affermato, si può
portare, a titolo esemplificativo, il
tentativo di avvio, da parte della
Repubblica Sociale, di un grande programma
di socializzazione, non completamente
attuato a causa degli interessi
bellico-militari delle autorità germaniche,
ma volto a ridefinire prepotentemente ed in
maniera radicale i rapporti tra capitale e
lavoro e tra economia e Stato: la
ripartizione degli utili dell'impresa tra
fondo di riserva (a favore dei lavoratori) e
capitale azionario, la partecipazione dei
lavoratori stessi ai consigli di gestione
delle fabbriche, ecc.
Inoltre, esiste anche un dato
giuridico-amministrativo inoppugnabile che
confermerebbe il carattere realmente
governativo e sovrano della Repubblica di
Salò: il D.lgs.lgt (ossia Decreto
legislativo luogotenenziale) 5 ottobre 1944
n. 249 sull'assetto della legislazione nei
territori liberati (o dovremmo forse dire
occupati con il tradimento), ha salvato la
validità e l'efficacia degli atti di
ordinaria amministrazione della RSI, perché
privi di motivazioni ed implicazioni
politiche, differenziando, de facto, gli
atti del governo repubblicano mussoliniano
in ragione del loro grado di politicità.
Dunque non è propriamente corretto sostenere
che il solo continuatore dello Stato
italiano fu il Regno del Sud dal momento che
il riconoscimento dell'attività
amministrativa della Repubblica Sociale
Italiana risulterebbe sintomatico della
presenza di una realtà governativa
pienamente sovrana nel proprio territorio ed
espressione di coloro i quali non vollero
riconoscersi nella compagine governativa del
generale Pietro Badoglio. Infine, a conferma
di quanto il fascismo repubblicano non si
considerasse un mero esecutore delle volontà
germaniche ma protagonista attivo nella
ricostruzione e nella salvezza dell'Italia
dopo il vile tradimento di Casa Savoia, è
opportuno ricordare l'annotazione, in data
17 settembre 1943, del Ministro della
Propaganda tedesca, Josef Gòbbels, laddove
mette in evidenza il ferreo convincimento
del Duce non solo di ricostituire il partito
fascista e porre le fondamenta per la
ricostruzione dello Stato partendo dal più
basso gradino amministrativo, ma anche il
grande proposito di convocare un'Assemblea
Costituente che avrebbe delineato la nuova
forma di Stato e di Governo della Repubblica
Sociale Italiana. (1)
I Costituenti, riunitisi, per la prima
volta, il 22 giugno 1946 e chiamati a
redigere la Carta Costituzionale del nuovo
ordinamento repubblicano in conformità al
referendum istituzionale del 2 giugno 1946,
non seppero e non vollero tener conto di
questa dicotomia istituzionale comportante
una netta ed evidente divisione di sovranità
tra due realtà governative opposte ma
operanti, entrambe, all'interno del
territorio nazionale italiano nell'arco di
tempo compreso tra il mese di settembre 1943
ed il mese di aprile 1945. Sono state le
forze politiche che si riconoscevano nei
Comitati di Liberazione Nazionale a
rovesciare il dato storico, facendo
prevalere non la verità dei fatti ma
unicamente la forza dell'ideologia
antifascista. La stessa Costituzione nel
sancire, all'art. 3 primo comma, il
principio di eguaglianza formale implicante
il divieto di discriminazioni «di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali»
impedisce alle azioni positive ed ai
provvedimenti legislativi di divenire, a
loro volta, fonte di ingiustizia, dando
luogo a casi di "discriminazione
all'incontrario" (la c.d. reverse
discrimination secondo la famosa espressione
coniata dalla giurisprudenza costituzionale
americana della Corte Suprema) proprio come
nella fattispecie di cui all'inizio della
presente trattazione, dal momento che il
legislatore nazionale ha optato per la non
estensione ai combattenti di Salò, decisi a
riscattare l'infamia del tradimento del 25
luglio 1943, lo status giuridico di
combattenti a cui giustamente e
doverosamente riconoscere i benefici già
riservati a coloro che militarono
all'interno dell'intoccabile fenomeno
resistenziale. Ma l'elogio più alto, meno
retorico e più autentico dello Stato
fascista Repubblicano, per il quale i reduci
e le loro famiglie debbono essere
orgogliosi, venne da uno dei suoi più audaci
sostenitori: Alessandro Pavolini, segretario
del partito fascista, il teorico di quello
che lo storico Renzo De Felice definì "il
culto della coerenza": la Repubblica Sociale
era «nata nella tragedia» ma anche nella
«purezza» dell'animo «di chi si getta nella
mischia e prende partito senza calcolo
alcuno delle probabilità».
Nota
(1) - Si veda, in merito, l'opera di Gobbels,
"Diario Intimo", Mondadori 1948, pag. 606 e
seguenti.
Bibliografia
BIN R. e PITRUZZELLA G.. Diritto
Costituzionale. Torino. Giappichelli. 2004.
CARLASSARE L, Conversazioni sulla
Costituzione. Padova. Cedam. 1996.
OLIVA G.. La Repubblica di Salò. Firenze.
Giunti. 1997.
PALLA M., Mussolini ed il Fascismo. Firenze.
Giunti. 1996.
PALADIN L. Diritto Costituzionale. Padova.
Cedam. 1998.
DE FELICE R.. La guerra civile, in Mussolini
ed il Fascismo. Torino. Einaudi. 2006.

Commenti
Abbiamo ricavato queste considerazioni
dal numero 67 di "Storia del Novecento", del
novembre 2006. Reperibile in edicola. Si
tratta di considerazioni che condividiamo in
pieno. Tuttavia abbiamo qualcosa da
aggiungere.
La prima considerazione che ci sentiamo di
fare è molto semplice. Il Governo Badoglio
nasce da un Colpo di Stato, mai ratificato
da qualche Organo di Stato a ciò delegato.
Si tratta di un Governo d’Emergenza. Poco
cambia che questo Colpo di Stato sia stato
instradato dal Gran Consiglio del 25 Luglio,
del quale, lo abbiamo detto e lo ripetiamo,
sappiamo ben poco. Un Gran Consiglio durato
nove ore del quale nessuno dei partecipanti
ha ritenuto di dover rilasciare ampio ed
esaustivo resoconto.
Badoglio, o chi per lui, NON HA MAI
DENUNCIATO l’alleanza con i tedeschi. Quindi
non ha mai compiuto un atto legislativo di
convalida delle ragioni del Colpo di Stato
concordato privatamente con la monarchia
sabauda che, proprio perché si è mossa
nell’interesse particolare ed antinazione, e
solo per far sopravvivere la dinastia, non
avrebbe potuto in alcun modo rappresentare
l’intera nazione. Tant’è vero che questa era
finita allo sbando.
Al contrario, è andato avanti a suon di
menzogne. Ignobili menzogne.
Conclusesi con la fuga, che di fuga si
tratta anche se concordata con i tedeschi.
Dopo la fuga, nella "Terra di Nessuno", che
rappresenta la maggior parte del territorio
nazionale, viene ricostituito un Governo da
parte di Mussolini e legittimato dalla
fondamentale necessità di far funzionare la
"Macchina dello Stato". Gli Stati moderni,
infatti, sono strutturati da un ingranaggio
che, nell’interesse di tutti i cittadini ed
indipendentemente dal colore politico di chi
governa, devono poter funzionare.
Il Governo della RSI ha dimostrato di saper
far funzionare l’ingranaggio statale. Il ché
costituisce un autentico miracolo, se
paragonato alla disfunzione sistematica che
i cittadini italiani attualmente
percepiscono ogni giorno sulle loro spalle.
Essendo pertanto una necessità l’esistenza
di un governo, risulta a tutti che il
governo della RSI, al momento della sua
costituzione, aveva giurisdizione su una
fetta molto vasta del territorio nazionale.
A seguito dell’avanzata delle truppe
anglo-americane questo territorio si è via
via ristretto, ma ciò non cambia i termini
del problema, essendo quello della RSI
l’unico governo legittimo sul territorio
nazionale.
Infatti, appena costituito tale governo,
sono state ricostituite anche le Forze
Armate, strumento "visibile" della sovranità
statale, equipaggiate con divise ed armi
italiane. Sotto comando italiano. Anzi, per
un certo periodo le operazioni belliche
furono sottoposte al comando del Maresciallo
Graziani, il quale comandava anche unità
tedesche. Al contrario, le unità italiane
aggregate alle truppe d’invasione vestivano
divise inglesi, e queste divise sono rimaste
tali fino ad oggi, a documentare la
persistenza di una subordinazione evidente a
tutti i concittadini. Tale essendo il ruolo
delle divise militari.
- Ma non esisteva solo un esercito regolare.
C’era anche un esercito di volontari, il cui
numero, altissimo, non è paragonabile ad
altri eserciti ed altri sistemi politici, di
questo e d’altri tempi. Basti pensare che la
sola X Mas ebbe 30.000 volontari, poi
sistemati in altre unità operative.
- Esistevano poi le formazioni fasciste, fra
le quali occorre annoverare la Guardia
Nazionale Repubblicana, la G.I.L. ed il
Corpo Femminile.
- Infine non possiamo dimenticare le Brigate
Nere, ovvero l’espressione militarizzata del
P.F.R.
- Insomma, alla fine delle ostilità erano
ancora in armi 800.000 persone, la qualcosa
ci fa come minimo dichiarare che quanto
raccontato finora sugli eventi bellici del
1945 sia piuttosto falso. Anzi, del tutto
inventato. Giusto per chiarire la reale
consistenza del consenso popolare alla
guerra del «sangue contro l’oro».
Va infine ricordata la Sentenza del
Tribunale Supremo Militare Italiano n. 747
del 26.04.1954, che va letta per intero,
secondo la quale i Combattenti della RSI
sono combattenti a tutti gli effetti. (Anche
se questo Regime non vuole riconoscere loro
questa qualifica. Comportamento che ci
lascia del tutto indifferenti tale è il
disprezzo che noi abitualmente nutriamo per
quest’accozzaglia)
Sempre per rimanere in ambito militare, e
dopo aver sottolineato l’assenza di
qualsiasi autonomia operativa per i
combattenti del Regnicolo del Sud, va
ricordato un avvenimento salito di recente
agli onori delle cronache. Forse qualcuno,
fra i nostri lettori, ricorderà che l’Italia
di Badoglio aveva dichiarato guerra
nientemeno che al Giappone. Un ricercatore
ha cercato fra le carte diplomatiche
l’eventuale trattato di pace, ma non lo ha
trovato. Gli è stata data una spiegazione
del tutto mortificante, ma vera. Poiché il
governo del Regnucolo del Sud non aveva
alcuna autonomia, anche la dichiarazione di
guerra al Giappone non aveva alcun
significato. Pure velleità infantili. È come
non fosse stata mai dichiarata, e quindi non
esisteva alcuna necessità di un trattato di
pace. Che quindi non è stato mai stipulato.
E qui entriamo nel vivo della questione.
Quella della Sovranità, che possiamo
risolvere in poche parole.
Nella società moderna, la vera Sovranità è
quella monetaria. Premesso che nell’Italia
odierna la Sovranità Monetaria NON ESISTE,
siamo tutti SUDDITI del POTERE FINANZIARIO,
mentre nel territorio governato dalla RSI i
cittadini usavano Moneta di Stato non
svalutata, e quelli dell’Italia invasa
pagavano i servizi e le merci con le AMLIRE,
moneta d’occupazione svalutata ed
ulteriormente svalutabile in funzione della
massa in circolazione, da stabilirsi a
discrezione delle autorità d’occupazione.
Partendo da questa realtà inconfutabile, si
arriva ad una conclusione del tutto
naturale. Poiché su di un territorio ha
giurisdizione lo Stato sovrano e non altri,
è chiaro che la RSI doveva avere
giurisdizione anche sui territori nazionali
invasi, e non il contrario. Tant’è vero che,
anche a guerra finita, il cosiddetto Regno
d’Italia, gestito da Umberto di Savoia, non
contava un bel niente. Inutile spiegare il
perché. I documenti si trovano con facilità.
Lo stesso Umberto, a referendum completato,
dovette fare i bagagli alla svelta su
imposizione dell’ammiraglio Stone. Identiche
considerazioni potevano esser fatte in
relazione allo Stato della Chiesa dopo
l’entrata, manu militari, degli italiani in
Roma. E fino alla Conciliazione, cioè al
1929, la Chiesa aveva il diritto di aspirare
alle terre perdute nel 1870.
Ma da questa constatazione ne emerge
un’altra. Poiché il legittimo Governo della
RSI non ha firmato alcun trattato di pace
perché i suoi membri sono stati assassinati,
secondo un metodo anglosassone perpetuato
anche ai giorni nostri, e Graziani, nella
sua veste di Comandante in Capo delle Forze
Armate, si è limitato ad ordinare il
«cessate il fuoco», dal punto di vista
giuridico le cose stanno oggi per noi
com’erano nel 1945.
Tanto più che le «truppe d’occupazione anglo
americane» continuano la loro occupazione
del territorio nazionale con oltre 100 basi
militari, mai abbandonate neppure dopo la
caduta del Muro di Berlino, imponendo di
volta in volta i governanti che più si
attagliano alle loro esigenze del momento e
mascherando queste banali operazioni di
colonialismo attraverso una costante
lobotomia del cervello degli italiani.
Quanto scritto fino a questo momento ci
invita ad illustrare ancora un’altra
situazione.
La Costituente, nel redigere la
Costituzione, ignorò di proposito la realtà
dell’occupazione militare alleata e la
conseguente assenza di Sovranità e pertanto
nessun consenso è venuto dagli italiani
all’occupazione stessa. Che pertanto è, dopo
oltre mezzo secolo, del tutto illegittima.
Attuata soltanto con l’uso della forza.
(Oltre 100 basi sul territorio).
Ma questo fatto basilare, che inficia
qualsiasi elemento di legittimità di questo
Regime, ha un’altra ripercussione
gravissima. Infatti l’Italia è il paese che
non ha avuto la possibilità di esprimere
un’opinione popolare mediante referendum
riguardo alle scelte relative
all’edificazione dell’Unione Europea. Cioè i
due referendum che altri europei hanno
votato, come quello per l’adozione dell’Euro
e quello per l’approvazione della
Costituzione.
Occorre riflettere su questo aspetto, molto
grave, che potrebbe essere il riflesso di
una situazione d’occupazione militare,
tenuta nascosta nelle sue conseguenze, e che
esclude in ogni modo la possibilità
d’espressione di una qualsiasi «volontà
popolare».
A conclusione, c’è solo una critica da fare
alla classe dirigente della Repubblica
Sociale: noi sappiamo che erano già pronti
alcuni Statuti Costituzionali, che erano
stati affidati a valenti costituzionalisti.
Uno di loro fu Biggini. La Costituente non
fu convocata e la Costituzione non fu
promulgata. Grave errore. La politica è
l’arte dei «fatti compiuti». |