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IL
LUNGO ARMISTIZIO, PROTOCOLLO
DEL REGIME DI OCCUPAZIONE E PREMESSA
DEL DIKTAT
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NOTA
d.r. - Le condizioni armistiziali, accettate
dal governo Badoglio, ebbero vigore fino alla
firma del trattato di pace (10-2-1947), atto
di natura unilaterale imposto all'Italia (diktat
e non trattato!), e accettato dal suo governo
postbellico. In esso l'Italia sarà
costretta a riconoscere il principio di aver
intrapreso una guerra di aggressione
(premessa, cpv. 2°): e pertanto le sue
clausole avranno carattere punitivo. Dolorosissime
mutilazioni del territorio nazionale, rinunzia
alle colonie, riparazioni, limitazioni della
sovranità dello Stato, divieti per
gli armamenti anche solo difensivi, restrizioni
di ogni genere: queste condizioni - tutte
gravissime - discendono, direttamente, dai
criteri che avevano ispirato l'armistizio
nel protocollo definitivo, per la cui firma
s'era scelto il quadrato di una nave inglese
e l'ancoraggio di Malta.
Va detto, per chiarire un equivoco che dura
ancora oggi, che gli Anglo-Americani vincitori,
non recedettero di un passo dai pedanti enunciati
delle clausole armistiziali, anche se difficilmente
applicabili, così come poi, per logica
conseguenza, trasferirono quei concetti, dettagliatamente
esposti, nelle clausole del trattato di pace.
Orbene, ancor oggi c'è gente, evidentemente
in malafede, che parla di "alleanza"
con le Nazioni Unite, di "combattere
il comune nemico", di "liberazione"
quando non di "vittoria". Inoltre,
ci si scalmana per celebrare la stessa "vittoria"
in più occasioni: il 25 luglio ricorrenza
della caduta e poi dell'arresto di Mussolini,
l'8 settembre trasformata da capitolazione
e tradimanto infame in data di l'inizio della
"resistenza", il 25 aprile, festa
della "liberazione"; il 22 gennaio,
sbarco di Anzio; il 4 giugno "liberazione
di Roma". Non si sa se le varie date
delle "liberazioni" di città
minori, (Firenze, Bologna, Napoli e Roccacannuccia,
siano anch'esse occasioni di rinnovato giubilo
a livello locale con saluti militari, fanfare
discorsi dei sindaci con fascia tricolore
e omaggio ai Caduti Anglo-Americani, Marocchini
e Senegalesi.
La grande illusione "di
andare a vincere con gli Alleati la guerra
che stavamo perdendo con i tedeschi",
come
l'evento fu
acutamente descritto
da Malaparte,
l'aveva, per primo, sognata Badoglio stesso;
é la grande furbizia italiana che non
abbandona mai questo popolo di sognatori e
di illusi o di voluti ingenui! Ma con la gelida
flemma anglosassone questi sogni svanirono
come si può leggere dalle rigorosissime
clausole dell'"armistizio". Naturalmente
al popolo italiano fu data a bere la storia
della cobelligeranza contrabbandata come alleanza
e questa illusione, diventata presto delusione
ma venduta come verità, é stata
codificata in libri di storia e ribadita all'ossessione
dalla propaganda di regime. Oggi pochi, specie
i giovani, sanno che il tentativo di "saltare
sul carro del vincitore" fu solo un maldestro
e pusillanime espediente di pessimo ingegno
e dal risultato
catastrofico. Le guerre si possono vincere
o perdere ma nessun popolo é stato
mai così umiliato e degradato come
quello italiano che ha cercato di tradire
per ricevere in cambio un ingiusta mercede:
il danaro di Giuda!
LA FIRMA DELLA RESA INCONDIZIONATA
Il
29 settembre 1943 nelle acque di Malta, sul
quadrato della nave britannica Nelson
, si riunirono: per gli alleati,
il gen. Eisenhower, l'ammiraglio Cunningham,
il gen. MacFarlane, il gen. Gorth, coi loro
ufficiali; per l'Italia; il Maresciallo Badoglio,
il gen. Ambrosio, il gen. Roatta, il gen.
Sandalli, l'ammiraglio De Courten, coi loro
ufficiali. Nella riunione fu discussa la dichiarazione
di guerra del Regio Governo italiano alla
Germania, richiesta dagli anglo-americani
attraverso il gen. Eisenhower. Il Capo del
Regio Governo italiano Badoglio concordò
circa l'opportunità della dichiarazione
di guerra al Reich, solo riservando al Sovrano
la definitiva decisione.
In quella stessa riunione fu firmato l'atto
definitivo dell'armistizio italiano. L'atto
era intitolato Condizioni aggiuntive
di armistizio con l'Italia , e integrava
il primo schema di armistizio, o corto
armistizio , firmato il 3 settembre
1943 a Cassibile.
Inutile dire che in oltraggio alla nuova sbandierata
condizione di "democrazia", "libertà
di parola e di informazione", nulla venne
fatto trapelare al popolo italiano di quelle
clausole capestro che il Governo Badoglio
accettò senza battere ciglio, compreso
l'ingiunzione di dichiarare guerra alla Germania
e al Giappone. (L'Italia che, come Badoglio
aveva dichiarato, era impossibilitata a continuare
la guerra, diventava miracolosamente abbastanza
forte, gagliarda e combattiva da dichiarare
guerra al Giappone!). Si dirà che una
eventuale pubblicazione delle clausole di
resa incondizionata sarebbe stata inaccettabile
per la gran parte del popolo e delle Forze
Armate.. e che naturalmente la propaganda
della R.S.I. avrebbe tuonato ancor più
forte; il popolo italiano, imbevuto delle
vuote chiacchiere di Radio Londra che prometteva
tutto tranne e non lasciava neanche immaginare
la ghigliottina delle clausole capestro, ne
sarebbe stato negativamente scosso ... tutto
si può dire .. ma allora si deve anche
dire chiaramente che la trasparenza può
adottarsi solo quando le informazioni diffuse
saranno positive e bene accette dalla Nazione?
L'Italia che "tifava" per il Re
e per la "liberazione", che ingoiava
ogni sera le parole di Radio Londra come Verità
Rivelata, che si beava delle parole di Churchill
e che esauriva nelle librerie le grammatiche
di inglese in attesa di festeggiare con i
liberatori la peggiore ignominia mai vissuta
nella storia millenaria della nostra civiltà,
l'Italia che trepidava e godeva per le vittorie
dell'Armata Rossa nonostante diluviassero
bombe a profusione, non avrebbe più
creduto alle vuote parole di Radio Londra:
LIBERTA' DEMOCRAZIA, BENESSERE, PROGRESSO,
ecc. Se il popolo avesse saputo cosa davvero
si stava preparando per lui, forse non avrebbe
accettato così serenamente di "stare
dalla parte del Re" e degli Alleati.
Per quanto riguarda le clausole armistiziali
non si può non rimarcare la puntigliosa,
pedante, asfissiante, ripetitiva imposizione
dei medesimi concetti su ogni dettaglio. Bastava
dire: "arrendetevi
senza condizioni". Il porre tante precisazioni
inutili e inapplicabili (come faceva l'Italia
dopo il 29 settembre a consegnare gli aeroporti
che ormai erano in mano agli alleati tedeschi?
Il 29 settembre, infatti, l'Italia
era
ancora alleata
della
Germania!);
inoltre, il 23 settembre si era formata la
R.S.I. che, rifiutando la resa incondizionata,
aveva confermato il patto di alleanza con
la Germania. Come dunque poteva Badoglio o
il Re OBBEDIRE a certe inutili clausole come
la N° 29 e cioé la immediata consegna
del Duce prigioniero che era viceversa libero
e Capo del Governo della R.S.I.?
Ma basta scorrere l'intero testo per restare
interdetti dalla pesantezza, dall'estremo
rigore come anche dalla inutilità di
tutto quanto scritto. Si può osservare
e rimarcare la profusione di parole come "obbedire",
"ordini" .. il messaggio era chiaro..
non alleati.. ma vinti e schiavi secondo le
peggiori tradizioni barbariche!
Alcuni
capitoli lasciano perplessi e, in particolare
il cap. 29 (arresto di Mussolini e di altri
gerarchi come "sospetti criminali di
guerra" e inoltre l'arresto di quanti
altri fossero in una "lista" (nera?)
che sarebbe stata comunicata. Strano che la
libertà cominci con arresti indiscriminati
prima di una imputazione e, naturalmente,
ancor prima di una condanna. Quali erano le
colpe o i crimini fi guerra di Mussolini?
I capi del governo francese, così come
quelli della Grecia, del Belgio e della Danimarca,
dopo la resa, non furono arrestati ne tantomeno
condannati. Ma ormai si é appreso,
per tanti fatti, che i sacri concetti di libertà
e democrazia sono non soltanto vaghi, imprecisi,
cangianti ma sono anche molto elastici e si
applicano ad libitum a seconda delle convenienze;
inoltre non si applicano agli Americani che,
per definizione, come si é visto anche
recentemente, sono persone innocenti e intoccabili.
Il Cap. 30 é anch'esso un esempio di
opinabile concetto di libertà. Si pretende
dal governo italiano il licenziamento di persone
coinvolte con il regime fascista, il loro
arresto e confinamento. Quanti poveri impiegati
hanno tremato per le povere famiglie che rischiavano
la fame, quante l'hanno sofferta davvero e
quanti hanno dovuto (la maggior parte l'ha
fatto con slancio, ma non tutti) dichiarare
di essere stati costretti ad aderire al fascismo
per salvare il pane ai propri figli?
Come si sarà sentito
Badoglio e tanti della sua cerchia che rischiavano
di essere considerati, a buon motivo, i principali
e dichiarati collaboratori del fascismo e
Badoglio, per giunta, di sicuro il maggiore
responsabile delle "colpe" legate
alla conquista dell'Etiopia? E gli altri della
sua cricca? Non avevano gli italiani tutti,
compreso il Re, collaborato con il regime
fascista?
Il Cap 31 é l'unico che esprime concetti
di libertà: L'abolizione delle leggi
razziali! Più che giusto; ma le leggi
razziali erano già state abolite nel
breve periodo del governo Badoglio e i comunisti
liberati dalle prigioni. Andavano abolite
di nuovo? Non basta.. da chi veniva la predica?
Da gente (che gente!) governata da leggi fortemente
razziali, che abolì non solo le leggi
ma anche la "segregazione" razziale
solo nel 1964! E nel 1945 voleva impartire
lezioni di antirazzismo? Negli Stati Uniti
le leggi sulla immigrazione, tuttora vigenti,
sono leggi razziste che privilegiano la immigrazione
di razze anglosassoni e limitano a pochissime
unità (6.000 per l'Italia e ancor molto
meno per le razze negre o arabe) la immigrazione
negli Sates delle altre "razze".
Che facce di bronzo! Che arroganza da negrieri!
Comunque ci sono ancora molte persone che
non contenti di aver imbadierato Roma il 4
giugno, continuano a sentirsi filo americani
ancora oggi! Facciano pure! Il lupo addomesticato,
diventato cane, non sa mostrare i denti ma
scodinzola e cerca il padrone per leccare
la mano che lo ha bastonato!
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Quanto
segue è il testo integrale del
protocollo, noto come lungo
armistizio, o resa incondizionata
dell'Italia
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Premessa
Poiché
in seguito ad un armistizio in data 3 settembre
1943 (vedi testo in calce), fra i Governi
degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, agenti
nell'interesse di tutte le Nazioni Unite,
da una parte, e il Governo italiano dall'altra,
le ostilità sono state sospese fra
l'Italia e le Nazioni Unite in base ad alcune
condizioni di carattere militare;
e poiché, oltre queste condizioni,
era stabilito in detto armistizio che il Governo
italiano si impegnava ad eseguire altre condizioni
di carattere politico, economico e finanziario
da trasmettere in seguito; e poiché
è opportuno che le condizioni di carattere
militare e le suddette condizioni di carattere
politico, economico e finanziario siano, senza
menomare la validità delle condizioni
del suddetto armistizio del 3 settembre 1943,
comprese in un atto successivo;
le seguenti, insieme con le condizioni dell'armistizio
del 3 settembre 1943, sono le condizioni in
base a cui i Governi degli Stati Uniti, della
Gran Bretagna e dell'Unione Sovietica, agendo
per conto delle Nazioni Unite, sono disposti
a sospendere le ostilità contro L'Italia
sempre che le loro operazioni militari contro
la Germania ed i suoi alleati non siano ostacolate
e che l'Italia non aiuti queste Potenze in
qualsiasi modo e non esaudisca le richieste
di questi Governi.
Queste condizioni sono state presentate dal
generale Dwight D. Eisenhower, Comandante
Supremo delle Forze Alleate, debitamente autorizzato
a tale effetto e sono state accettate, senza
condizioni, dal Maresciallo Pietro Badoglio,
Capo del Governo italiano, rappresentante
il Comando Supremo delle Forze italiane di
terra, mare ed aria, e debitamente autorizzato
a tale effetto dal Governo italiano.
1)
--(A)Le Forze italiane di terra, mare, aria,
ovunque si trovino, a questo scopo si arrendono.
--(B)La partecipazione dell'Italia alla guerra
in qualsiasi zona deve cessare immediatamente.
Non vi sarà opposizione agli sbarchi,
movimenti ed altre operazioni delle Forze
di terra, mare e aria delle Nazioni Unite.
In conformità, il Comando Supremo italiano
ordinerà la cessazione immediata delle
ostilità di qualunque genere contro
le Forze delle Nazioni Unite ed impartirà
ordini alle autorità navali, militari
e aeronautiche italiane in tutte le zone di
guerra di emanare immediatamente le istruzioni
opportune ai loro comandi subordinati.
--(C)Inoltre il Comando Sapremo italiano impartirà
alle Forze navali, militari ed aeronautiche,
nonché alle autorità ed ai funzionari,
ordini di desistere immediatamente dalla distruzione
e dal danneggiamento di qualsiasi proprietà
immobiliare o mobiliare, sia pubblica che
privata.
2) Il Comando Supremo italiano fornirà
tutte le informazioni relative alla dislocazione
ed alla situazione di tutte le Forze Armate
italiane di terra, di mare ed aria, ovunque
si trovino, e di tutte le Forze degli alleati
dell'Italia che si trovano in Italia od in
territori occupati dall'Italia.
3) Il Comando Supremo italiano prenderà
tutte le precauzioni necessarie per salvaguardare
gli aerodromi, le installazioni portuali e
qualsiasi altro impianto contro cattura od
attacco da parte di qualsiasi alleato dell'Italia.
Il Comando Supremo italiano prenderà
tutte le disposizioni necessarie per salvaguardare
l'ordine pubblico e per usare le Forze Armate
disponibili per assicurare la pronta e precisa
esecuzione del presente atto e di tutti i
suoi provvedimenti. Fatta eccezione per quell'impiego
di truppe italiane agli scopi suddetti che
potrà essere sanzionato dal Comandante
Supremo delle Forze Alleate, tutte le altre
Forze italiane di terra, mare e aria rientreranno
e rimarranno in caserma, negli accampamenti
o sulle navi in attesa di istruzioni dalle
Nazioni Unite per quanto riguarda il loro
futuro stato e definitiva destinazione. In
via eccezionale, il personale navale si trasferirà
in quelle caserme navali che le Nazioni Unite
indicheranno.
4) Le Forze italiane di terra mare ed aria,
entro il termine che verrà stabilito
dalle Nazioni Unite, si ritireranno da tutti
i territori fuori dell'Italia che saranno
notificati al Governo italiano dalle Nazioni
Unite e si trasferiranno in quelle zone che
verranno indicate dalle Nazioni Unite. Questi
movimenti delle Forze di terra, mare e aria
verranno eseguiti secondo le istruzioni che
verranno impartite dalle Nazioni Unite e in
conformità degli ordini che verranno
da esse emanati. Nello stesso modo, tutti
i funzionari italiani lasceranno le zone notificate,
eccetto coloro ai quali verrà dato
il permesso di rimanere da parte delle Nazioni
Unite. Coloro ai quali verrà concesso
il permesso di rimanere si conformeranno alle
istruzioni del Comandante Supremo delle Forze
Alleate.
5) Nessuna requisizione, appropriazione, od
altre misure coercitive potranno essere effettuate
dalle Forze di terra, mare ed aria e da funzionari
italiani nei confronti di persone o proprietà
nelle zone specificate nel capoverso n. 4.
6) La smobilitazione delle Forze italiane
di terra, mare ed aria in eccesso del numero
che verrà notificato, dovrà
seguire le norme stabilite dal Comandante
Supremo delle Forze Alleate.
7) Le navi da guerra italiane di tutte le
categorie, ausiliarie e da trasporto saranno
riunite, secondo gli ordini, nei porti che
verranno indicati dal Comandante Supremo delle
Forze Alleate, ed ogni decisione in merito
a dette navi verrà presa dal Comandante
Supremo delle Forze Alleate.
-ANNOTAZIONE-Se alla data dell'armistizio,
l'intera flotta da guerra italiana sarà
stata riunita nei porti alleati, questo articolo
avrà il seguente tenore:
le navi da guerra italiane di tutte
le categorie, ausiliarie e da trasporto, rimarranno
fino a ulteriori ordini nei porti dove sono
attualmente radunate ed ogni decisione in
merito ad esse verrà presa dal Comandante
Supremo delle Forze Alleate.
8) Gli aeroplani italiani di qualsiasi genere
non decolleranno dalla terra dall'acqua o
dalle navi senza previ ordini del Comandante
Supremo delle Forze Alleate.
9) Senza pregiudizio a quanto disposto dagli
articoli 14,15 e 28 (A) e (D) che seguono,
a tutte le navi Mercantili, da pesca ed altre
navi battenti qualsiasi bandiera, a tutti
gli aeroplani e ai mezzi di trasporto interno
di qualunque nazionalità in territorio
italiano o in territorio occupato dall'Italia
od in acque italiane dovrà, in attesa
di verifica della loro identità o posizione,
essere impedito di partire.
10) Il Comando Supremo italiano fornirà
tutte le informazioni relative al mezzi navali,
militari ed aerei, ad impianti e difese, ai
trasporti e mezzi di comunicazione costruiti
dall'Italia o dai suoi alleati nel territorio
italiano o nelle vicinanze di esso, ai campi
di mine od altre ostruzioni ai movimenti per
via di terra, mare ed aria, e qualsiasi altra
informazione che le Nazioni Unite potranno
richiedere in relazione all'uso delle basi
italiane o alle operazioni, alla sicurezza
o al benessere delle Forze di terra, mare
ed aria delle Nazioni Unite. Le Forze e il
materiale italiano verranno messi a disposizione
delle Nazioni Unite, quando richiesto, per
togliere le summenzionate ostruzioni.
11) Il Governo italiano fornirà subito
gli elenchi indicanti i quantitativi di tutto
il materiale da guerra con lindicazione
della località ove esso si trova. A
meno che il Comandante Superiore delle Forze
Alleate non decida di farne uso, il materiale
da guerra verrà posto in magazzino
sotto il controllo che egli potrà stabilire.
La destinazione definitiva del materiale da
guerra verrà decisa dalle Nazioni Unite.
12) Non dovrà aver luogo alcuna distruzione
né danneggiamento, né, fatta
eccezione per quanto verrà autorizzato
e disposto dalle Nazioni Unite, alcuno spostamento
di materiale da guerra, radio, radiolocalizzazione,
o stazione meteorologica, impianti ferroviari,
stradali e portuali od altre installazioni,
od in via generale di servizi pubblici e privati
e di proprietà di qualsiasi sorta ovunque
si trovino, e la manutenzione necessaria e
le riparazioni saranno a carico delle autorità
italiane ("will be the responsability
of the italian authorities").
13) La fabbricazione, produzione e costruzione
del materiale da guerra, la sua importazione,
esportazione e transito, è proibita,
fatta eccezione a quanto verrà disposto
dalle Nazioni Unite.
Il Governo italiano si conformerà a
quelle istruzioni che verranno impartite dalle
Nazioni Unite per la fabbricazione, produzione
e costruzione, e l'importazione, esportazione
e transito di materiale da guerra.
14) --(A)Tutte le navi italiane mercantili,
da pesca ed altre imbarcazioni, ovunque si
trovino, nonché quelle costruite o
completate durante il periodo di validità
del presente atto, saranno dalle competenti
autorità italiane messe a disposizione,
in buono stato di riparazione e di navigazione,
in quei luoghi e per quegli scopi e periodi
di tempo che le Nazioni Unite potranno prescrivere.
Il trasferimento alla bandiera nemica o neutrale
è proibito. Gli equipaggi rimarranno
a bordo in attesa di ulteriori istruzioni
riguardo al loro ulteriore impiego o licenziamento.
Qualunque opzione esistente per il riacquisto
o la restituzione o la ripresa in possesso
di navi italiane o precedentemente italiane,
che erano state vendute od in altro modo trasferite
o noleggiate durante la guerra, verrà
immediatamente esercitata e le condizioni
sopra indicate verranno applicate a tutte
le suddette navi e ai loro equipaggi.
--(B)Tutti i trasporti interni italiani e
tutti gli impianti portuali saranno tenuti
a disposizione delle Nazioni Unite per gli
usi che esse stabiliranno.
15) Le navi mercantili, da pesca ed altre
imbarcazioni delle Nazioni Unite, ovunque
esse si trovino, in mano degli italiani (incluse,
a tale scopo, quelle di qualsiasi paese che
abbia rotto relazioni diplomatiche con l'Italia)
a prescindere dal fatto se il titolo di proprietà
sia già stato trasferito o meno in
seguito a procedura del Tribunale delle prede,
verranno consegnate alle Nazioni Unite e verranno
radunate nei porti che saranno indicati dalle
Nazioni Unite le quali disporranno di esse
come crederanno opportuno. Il Governo italiano
prenderà le disposizioni necessarie
per il trasferimento del titolo di proprietà.
Tutte le navi mercantili, da pesca od altre
imbarcazioni neutrali gestite o controllate
dagli italiani saranno radunate in modo simile
in attesa di accordi (arrangements) per la
loro sorte definitiva. Qualunque necessaria
riparazione alle sopraindicate navi se richiesta
sarà eseguita dal Governo italiano
a proprie spese. Il Governo italiano prenderà
tutte le misure necessarie per assicurarsi
che le navi ed i loro carichi non saranno
danneggiati.
16) Nessun impianto di radio o di comunicazione
a lunga distanza od altri mezzi di intercomunicazione
a terra o galleggianti, sotto controllo italiano,
sia che appartenga all'Italia od altra Nazione
non facente parte delle Nazioni Unite, potrà
trasmettere finché disposizioni per
il controllo di questi impianti non saranno
state impartite dal Comandante Supremo delle
Forze Alleate. Le autorità italiane
si conformeranno alle disposizioni per il
controllo e la censura della stampa e delle
altre pubblicazioni, delle rappresentazioni
teatrali e cinematografiche, della radiodiffusione
e di qualsiasi altro mezzo di intercomunicazione
che potrà prescrivere il Comandante
Supremo delle Forze Alleate.
Il Comandante Supremo delle Forze Alleate
potrà a sua discrezione rilevare stazioni
radio, cavi od altri mezzi di comunicazione.
17) Le navi da guerra, ausiliarie, di trasporto
e mercantili e altre navi ed aeroplani al
servizio delle Nazioni Unite avranno il diritto
di usare liberamente le acque territoriali
italiane e di sorvolare il territorio italiano.
18) Le Forze delle Nazioni Unite dovranno
occupare certe zone del territorio italiano.
I territori o le zone in questione verranno
notificati di volta in volta dalle Nazioni
Unite, e tutte le Forze italiane di terra,
mare ed aria, si ritireranno da questi territori
o zone in conformità agli ordini emessi
dal Comandante Supremo delle Forze Alleate.
Le disposizioni di questo articolo non pregiudicano
quelle dell'art. 4 sopraddetto. Il Comando
Supremo italiano garantirà agli Alleati
l'uso e l'accesso immediato agli aerodromi
e ai porti navali in Italia sotto il suo controllo.
19) Nei territori o zone cui si riferisce
l'art. 18, tutte le installazioni navali,
militari ed aeree, tutte le centrali elettriche,
le raffinerie, i servizi pubblici, i porti,
le installazioni per i trasporti e le comunicazioni,
i mezzi ed il materiale e quegli impianti
e mezzi e altri depositi che potranno essere
richiesti dalle Nazioni Unite saranno messi
a disposizione in buone condizioni dalle competenti
autorità italiane con il personale
necessario per il loro funzionamento. Il Governo
italiano metterà a disposizione quelle
altre risorse o servizi locali che le Nazioni
Unite riterranno richiedere.
20) Senza pregiudizio alle disposizioni del
presente atto, le Nazioni Unite eserciteranno
tutti i diritti di una Potenza occupante nei
territori e nelle zone di cui all'art. 18,
per la cui amministrazione verrà provveduto
mediante la pubblicazione di proclami, ordini
e regolamenti. Il personale dei servizi amministrativi,
giudiziari e pubblici italiani eseguirà
le proprie funzioni sotto il controllo del
Comandante in capo alleato a meno che non
venga stabilito altrimenti.
21) In aggiunta ai diritti relativi ai territori
italiani occupati descritti negli articoli
dal numero 18 al 20:
--(A)i componenti delle Forze terrestri, navali
ed aeree ed i funzionari delle Nazioni Unite
avranno il diritto di passaggio nel territorio
italiano non occupato o al di sopra di esso
e verrà loro fornita ogni facilitazione
e assistenza necessaria per eseguire le loro
funzioni.
--(B)le autorità italiane metteranno
a disposizione, nel territorio italiano non
occupato, tutte le facilitazioni per i trasporti
(transport facilities) richieste dalle Nazioni
Unite compreso il libero transito per il loro
materiale ed i loro rifornimenti di guerra,
ed eseguiranno le istruzioni emanate dal Comandante
in capo alleato relative all'uso ed al controllo
degli aeroporti, porti, navigazione, sistemi
e mezzi di trasporto terrestre, sistemi di
comunicazione, centrali elettriche e servizi
pubblici, raffinerie, materiali ed altri rifornimenti
di carburante e di elettricità ed i
mezzi per produrli, secondo quanto le Nazioni
Unite potranno specificare, insieme alle relative
facilitazioni per le riparazioni e costruzioni.
22) Il Governo e il popolo italiano si asterranno
da ogni azione a danno degli interessi delle
Nazioni Unite ed eseguiranno prontamente ed
efficacemente tutti gli ordini delle Nazioni
Unite.
23) Il Governo italiano metterà a disposizione
la valuta italiana che le Nazioni Unite domanderanno.
Il Governo italiano ritirerà e riscatterà
in valuta italiana entro i periodi di tempo
e alle condizioni che le Nazioni Unite potranno
indicare tutte le disponibilità in
territorio italiano delle valute emesse dalle
Nazioni Unite durante le operazioni militari
o l'occupazione e consegnerà alle Nazioni
Unite senza alcuna spesa la valuta ritirata.
Il Governo italiano prenderà quelle
misure che potranno essere richieste dalle
Nazioni Unite per il controllo delle banche
e degli affari in territorio italiano, per
il controllo dei cambi coll'estero, delle
relazioni commerciali e finanziarie coll'estero
e per il regolamento del commercio e della
produzione ed eseguirà qualsiasi istruzione
emessa dalle Nazioni Unite relativa a dette
o a simili materie.
24) Non vi dovranno essere relazioni finanziarie,
commerciali e di altro carattere o trattative
con o a favore di paesi in guerra con una
delle Nazioni Unite o coi territori occupati
da detti paesi o da qualsiasi altro paese
straniero, salvo con autorizzazione del Comandante
in capo alleato o di funzionari designati.
25) --(A) Le relazioni con i paesi in guerra
con una qualsiasi delle Nazioni Unite, od
occupati da uno di detti paesi, saranno interrotte.
I funzionari diplomatici, consolari ed altri
funzionari italiani e i componenti delle Forze
terrestri, navali ed aeree italiane accreditati
in missione presso qualsiasi di detti paesi
o in qualsiasi altro territorio specificato
dalle Nazioni Unite saranno richiamati. I
funzionari diplomatici, consolari di detti
paesi saranno trattati secondo quanto potrà
essere disposto dalle Nazioni Unite.
--(B) Le Nazioni Unite si riservano il diritto
di richiedere il ritiro dei funzionari diplomatici
e consolari neutrali dal territorio italiano
occupato ed a prescrivere ed a stabilire i
regolamenti relativi alla procedura circa
i metodi di comunicazione fra il Governo italiano
e suoi rappresentanti nei paesi neutrali e
riguardo alle comunicazioni inviate da o destinate
ai rappresentanti dei paesi neutrali in territorio
italiano.
26) In attesa di ulteriori ordini ai sudditi
italiani sarà impedito di lasciare
il territorio italiano eccetto con l'autorizzazione
del Comandante Supremo delle Forze Alleate
e in nessun caso essi presteranno servizio
per conto di qualsiasi paese od in qualsiasi
dei territori cui si riferisce l'art. 25 (A),
né si recheranno in qualsiasi lungo
con l'intenzione di intraprendere lavori per
qualsiasi di tali paesi.
Coloro che attualmente servono o lavorano
in tal modo saranno richiamati secondo le
disposizioni del Comando Supremo delle Forze
Alleate.
27) Il personale e il materiale delle Forze
militari, navali ed aeree e la marina mercantile,
le navi da pesca ed altre imbarcazioni, i
velivoli, i veicoli, ed altri mezzi di trasporto
di qualsiasi paese contro il quale una delle
Nazioni Unite conduca le ostilità oppure
sia occupato da tale paese, saranno passibili
di attacco o cattura dovunque essi si trovino
entro o sopra il territorio o le acque italiane.
28) --(A) Alle navi da guerra, ausiliarie
e da trasporto di qualsiasi tale paese o territorio
occupato cui si riferisce l'art. 27, che si
trovino nei porti o nelle acque italiane od
occupate dagli italiani, ed ai velivoli, ai
veicoli ed ai mezzi di trasporto di tali paesi
entro o sopra il territorio italiano od occupato
dagli italiani sarà, nell'attesa di
ulteriori istruzioni, impedito di partire.
--(B)Al personale militare, navale ed aeronautico
e alla popolazione civile di qualsiasi di
tali paesi o territorio occupato che si trovi
in territorio italiano od occupato dagli italiani
sarà impedito di partire, ed essi saranno
internati in attesa di ulteriori istruzioni.
--(C) Qualsiasi proprietà in territorio
italiano appartenente a qualsiasi paese o
territorio occupato o ai suoi nazionali, sarà
sequestrata e tenuta in custodia in attesa
di ulteriori istruzioni.
--(D) Il Governo italiano si conformerà
a qualsiasi istruzione data dal Comandante
Supremo delle Forze Alleate concernente l'internamento,
custodia o susseguente disposizione, utilizzazione
od impiego di qualsiasi delle sopraddette
persone, imbarcazioni, veicoli, materiale
o proprietà.
29) Benito Mussolini, i suoi principali associati
fascisti e tutte le persone sospette di aver
commesso delitti di guerra o reati analoghi,
i cui nomi si trovino sugli elenchi che verranno
comunicati dalle Nazioni Unite e che ora o
in avvenire si trovino in territorio controllato
dal Comando militare alleato o dal Governo
italiano, saranno immediatamente arrestati
e consegnati alle Forze delle Nazioni Unite.
Tutti gli ordini impartiti dalle Nazioni Unite
a questo riguardo verranno osservati.
30)Tutte le organizzazioni fasciste, compresi
tutti i rami della milizia fascista (MVSN),
la polizia segreta (OVRA) e le organizzazioni
della Gioventù Fascista saranno, se
questo non sia già stato fatto, sciolte
in conformità alle disposizioni del
Comandante Supremo delle Forze Alleate. Il
Governo italiano si conformerà a tutte
le ulteriori direttive che le Nazioni Unite
potranno dare per l'abolizione delle istituzioni
fasciste, il licenziamento ed internamento
del personale fascista, il controllo dei fondi
fascisti, la soppressione della ideologia
e dell'insegnamento fascista.
31)Tutte le leggi italiane che implicano discriminazioni
di razza, colore, fede od opinione politica
saranno, se questo non sia già stato
fatto, abrogate, e le persone detenute per
tali ragioni saranno, secondo gli ordini delle
Nazioni Unite, liberate e sciolte da qualsiasi
impedimento legale a cui siano state sottomesse.
Il Governo italiano adempirà a tutte
le ulteriori direttive che il Comandante Supremo
delle Forze Alleate potrà dare per
l'abrogazione della legislazione fascista
e leliminazione di qualsiasi impedimento
o proibizione risultante da essa.
32) --(A) I prigionieri di guerra appartenenti
alle Forze delle Nazioni Unite, o designati
da questi e qualsiasi suddito delle Nazioni
unite, compresi i sudditi abissini, confinati,
internati, o in qualsiasi altro modo detenuti
in territorio italiano od occupato dagli italiani,
non saranno trasferiti e saranno immediatamente
consegnati ai rappresentanti delle Nazioni
Unite o altrimenti trattati come sarà
disposto dalle Nazioni Unite. Qualunque trasferimento
durante il periodo tra la presentazione e
la firma del presente atto sarà considerato
come una violazione delle sue condizioni.
--(B) Le persone di qualsiasi nazionalità
che sono state poste sotto sorveglianza, detenute
o condannate (incluse le condanne in contumacia)
in conseguenza delle loro relazioni o simpatie
colle Nazioni Unite, saranno rilasciate in
conformità agli ordini delle Nazioni
Unite e saranno sciolte da tutti gli impedimenti
legali ai quali esse sono state sottomesse.
--(C) Il Governo italiano prenderà
le misure che potranno essere prescritte dalle
Nazioni Unite per proteggere le persone e
le proprietà dei cittadini stranieri
e le proprietà degli Stati e dei cittadini
stranieri.
33) --(A) Il Governo italiano adempirà
le istruzioni che le Nazioni Unite potranno
impartire riguardo alla restituzione, consegna,
servizi o pagamenti quale indennizzo ("payments
by reparation of war ") e pagamento delle
spese di occupazione.
--(B) Il Governo italiano consegnerà
al Comandante Supremo delle Forze Alleate
qualsiasi informazione che possa essere prescritta
riguardo alle attività ("assets")
sia in territorio italiano sia fuori di esso,
appartenenti allo Stato italiano alla banca
d'Italia a qualsiasi istituto statale o parastatale
italiano od organizzazioni fasciste o persone
domiciliate ("residents") in territorio
italiano e non disporrà né permetterà
di disporre di qualsiasi tale attività
fuori del territorio italiano salvo col permesso
delle Nazioni Unite.
34) Il Governo italiano eseguirà durante
il periodo (di validità) del presente
atto quelle misure di disarmamento, smobilitazione
e smilitarizzazione che potranno essere prescritte
dal Comandante supremo delle Forze alleate.
35) Il Governo italiano fornirà tutte
le informazioni e provvederà tutti
i documenti occorrenti alle Nazioni Unite.
Sarà proibito distruggere o nascondere
archivi, verbali, progetti o qualsiasi altro
documento o informazione.
36) Il Governo italiano prenderà ed
applicherà qualsiasi misura legislativa
o di altro genere, che possa essere necessaria
per l'esecuzione del presente atto. Le autorità
militari e civili italiane si conformeranno
a qualsiasi istruzione emanata dal comandante
supremo delle forze alleate.
37) Verrà nominata una Commissione
di controllo che rappresenterà le Nazioni
Unite, incaricata di regolare ed eseguire
il presente atto in base agli ordini e alle
direttive generali del comandante supremo
delle forze alleate.
38) --(A) Il termine "Nazioni Unite"
nel presente atto comprende il comandante
supremo delle forze alleate, la commissione
di controllo, e qualsiasi altra autorità
che le nazioni unite possano nominare.
--(B) Il termine Comandante Supremo"
delle forze alleate nel presente atto comprende
la commissione di controllo e quegli altri
ufficiali e rappresentanti che il comandante
supremo delle forze alleate potrà nominare.
39) Ogni riferimento alle Forze terresti,
navali ed aeree italiane nel presente atto
s'intende includere la Milizia fascista e
qualsiasi unità militare o paramilitare,
formazioni e corpi che potranno essere prescritti
dal Comandante Supremo delle Forze Alleate.
40) Il termine "materiali di guerra
nel presente atto indica tutto il materiale
specificato in quegli elenchi o definizioni
che potranno di tanto in tanto essere pubblicati
dalla Commissione di controllo.
41) Il termine "territorio italiano
comprende tutte le colonie e possedimenti
italiani e ai fini del presente atto (ma senza
pregiudizio alla questione della sovranità)
sarà considerata inclusa l'Albania.
Resta tuttavia stabilito che, eccetto nei
casi e nella misura prescritta dalle Nazioni
Unite, i provvedimenti del presente atto non
saranno applicabili né riguarderanno
l'amministrazione di qualsiasi colonia o possedimento
italiano già occupato dalle Nazioni
Unite, o i diritti o poteri colà posseduti
o esercitati da esse.
42) Il Governo italiano invierà una
delegazione al Quartier Generale della Commissione
di controllo per rappresentare gli interessi
italiani e per trasmettere alle competenti
autorità italiane gli ordini della
commissione di controllo.
43) Il presente atto entrerà in vigore
immediatamente. Rimarrà in forza fino
a che sarà sostituito da qualsiasi
altro accordo o fino a che non entrerà
in vigore il trattato di pace con l'Italia.
44) Il presente atto può essere denunciato
dalle Nazioni Unite, con effetto immediato,
se gli obblighi italiani di cui al presente
atto non saranno adempiuti o, altrimenti,
le Nazioni Unite possono punire contravvenzioni
dell'atto stesso con misure adatte alle circostanze,
quali ad esempio l'estensione delle zone di
occupazione militare, od azioni aeree, oppure
altra azione punitiva. Il presente atto è
redatto in inglese ed italiano, il testo inglese
essendo quello autentico, ed in casodi qualsiasi
disputa riguardante la sua interpretazione,
la decisione della Commissione di controllo
prevarrà.
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Firmato
a Malta il giorno 29 settembre 1943:
M.llo PIETRO BADOGLIO, Capo del Governo italiano
DWIGHT D. EISENHOWER, Generale dell'Esercito
degli Stati Uniti,
Comandante in capo alleato
NOTA
- TESTO DELLO "SHORT
ARMISTICE" O "ARMISTIZIO CORTO"
FIRMATO A CASSIBILE IL 3 SETTEMBRE 1943.
Le seguenti condizioni di armistizio sono
presentate dal generale Dwight D. Eisenhower,
Generale Comandante delle Forze armate alleate,
autorizzato dai Governi degli Stati Uniti
e della Gran Bretagna, e nell'interesse delle
Nazioni Unite, e sono accettate dal Maresciallo
Badoglio, Capo del Governo italiano.
1)
Immediata cessazione di ogni attività
ostile da parte delle Forze Armate Italiane.
2) L'Italia farà ogni sforzo per sottrarre
ai tedeschi tutti i mezzi che potrebbero essere
adoperati contro le Nazioni Unite.
3) Tutti i prigionieri e gli internati delle
Nazioni Unite saranno rilasciati immediatamente
nelle mani del Comandante in Capo alleato
e nessuno di essi dovrà essere trasferito
in territorio tedesco.
4) Trasferimento immediato in quelle località
che saranno designate dal Comandante in Capo
alleato, della Flotta e dell'Aviazione italiane
con i dettagli del disarmo che saranno fissati
da lui.
5) Il Comandante in Capo alleato potrà
requisire la marina mercantile italiana e
usarla per le necessità del suo programma
militare navale.
6) Resa immediata agli Alleati della Corsica
e di tutto il territorio italiano sia delle
isole che del Continente per quell'uso come
basi di operazioni e per altri scopi che gli
Alleati riterranno necessari.
7) Immediata garanzia del libero uso di tutti
i campi di aviazione e dei porti navali in
territorio italiano senza tener conto del
progresso dell'evacuazione delle forze tedesche
dal territorio italiano. Questi porti navali
e campi di aviazione dovranno essere protetti
dalle forze armate italiane finché
questa funzione non sarà assunta dagli
Alleati.
8) Tutte le forze armate italiane saranno
richiamate e ritirate su territorio italiano
da ogni partecipazione alla guerra da qualsiasi
zona in cui siano attualmente impegnate.
9) Garanzia da parte del Governo italiano
che, se necessario, impiegherà le sue
forze armate per assicurare con celerità
e precisione l'adempimento di tutte le condizioni
di questo armistizio.
10) Il Comandante in Capo delle forze alleate
si riserva il diritto di prendere qualsiasi
provvedimento che egli riterrà necessario
per proteggere gli interessi delle forze alleate
per il proseguimento della guerra; e il Governo
italiano s'impegna a prendere quelle misure
amministrative e di altro carattere che il
Comandante in Capo richiederà, e in
particolare il Comandante in Capo stabilirà
un Governo militare alleato su quelle parti
del territorio italiano che egli giudicherà
necessario nell'interesse delle Nazioni alleate.
11) Il Comandante in Capo delle forze armate
alleate avrà il pieno diritto d'imporre
misure di disarmo, smobilitazione e demilitarizzazione.
12) Altre condizioni di carattere politico,
economico e finanziario a cui l'Italia dovrà
conformarsi saranno trasmesse più tardi.
3 settembre 1943
FIRMATARI
Per il Maresciallo Pietro Badoglio Capo del
Governo Italiano f.to GIUSEPPE CASTELLANO.
Gen. di Brigata addetto al Comando Supremo
Italiano
Per Dwight Eisenhower, generale dell'Esercito
degli S.U.A (Usa), Comandante in Capo delle
Forze Alleate f.to WALTER BEDELL SMITH, Magg.
Gen. dell'Esercito degli S.U.A. Capo di Stato
Maggiore.
PRESENTI
On. HAROLD MACMILLAN, Ministro Residente britannico
presso il Quartier Generale delle Forze Alleate
- ROBERT MUTPHY, rappresentante personale
del Presidente degli Stati Uniti - ROYER DICK,
Commodoro della Reale Marina britannica, Capo
di Stato Maggiore del Comandante in Capo del
Mediterraneo - LOWELL. W. ROOKS, Magg. Gen.
dell'Esercito degli S.U.A. Sottocapo di Stato
Maggiore, C-3, presso il Quartier Generale
delle Forze Alleate - FRANCO MONTANARI, interprete
ufficiale italiano - Brigadiere KENNETH STRONG,
Sottocapo di Stato Maggiore, G-2, presso il
Quartier Generale delle Forze Alleate.
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